Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2023, n. 22619
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In tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Buoni postali fruttiferi – Serie Q/P – Misura ADELAIDE AMENDOLA Presidente degli interessi – Ultimo decennio di M FELLA Consigliere-Rel. vita dei buoni – Quantificazione GIUSEPPE DONGIACOMO Consigliere DANIELA VALENTINO Consigliere Ud.01/06/2023 P FI Consigliere CC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14104 R.G. anno 2021 proposto da: V M R, rappresentata e difesa dall'avvocato M A F, dall'avvocato A A D e dall'avvocato R P, presso la quale è domiciliata;
ricorrente
contro
Poste Italiane s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato S A;
controricorrente avverso la sentenza n. 1624/2020 depositata il 16 novembre 2020 del Tribunale di Bergamo. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° Sez. I – RG 14104/2021 udienza pubblica 1.6.2023 1 Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 giugno 2023, dal Consigliere M F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale S D M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
1. ― M R V, quale posseditrice di quattro buoni fruttiferi postali, serie «Q/P», emessi il 9 settembre 1986 e il 2 Marzo 1987, del valore nominale di lire 100.000 cadauno, ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. affinché il Giudice di pace di Bergamo condannasse detta società al pagamento della somma di complessivi euro 4.582,38 a titolo di rimborso dei suddetti titoli. Poste Italiane si è costituita e ha dedotto che in virtù delle disposizioni di cui al d.m. 13 giugno 1986 e dell'apposizione, sui buoni fruttiferi in questione, dei due timbri previsti dall'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale, la somma rimborsabile ammontava ad euro 2.815,32. Il Giudice di pace ha pronunciato sentenza con cui ha accolto la domanda limitatamente a quest'ultimo importo, maggiorato di quanto spettante per interessi convenzionali. 2. ― Ha proposto appello M R V e, nella resistenza di Poste Italiane, il Tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza di primo grado. 3. ― La stessa Varuolo ricorre ora per cassazione facendo valere tre motivi di impugnazione. Resiste con controricorso Poste Italiane. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 d.m. 13 giugno 1986 anche in relazione all'art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156/1973. Dopo aver dedotto che la difesa Sez. I – RG 14104/2021 udienza pubblica 1.6.2023 2 Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 avversaria non aveva mai nemmeno allegato la circostanza rappresentata dalla indisponibilità, da parte dell'emittente, dei moduli della serie «Q» ed aver sottolineato essere inverosimile che a settembre 1986 e a marzo 1987 (allorché furono emessi i buoni) tale indisponibilità persistesse, la ricorrente rileva che la timbratura indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta col decreto ministeriale sopra citato si riferiva esclusivamente ai tassi di interesse applicati per i primi venti anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica risultava apportata per gli ultimi dieci anni. Secondo l'istante doveva trovare applicazione, nella fattispecie, la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 173 cit. secondo cui gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni. Col secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 d.m. 13 giugno 1986, anche in relazione agli artt. 1342 e 1370 c.c.. Rileva la ricorrente che a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale le erano stati consegnati dei titoli i cui rendimenti erano difformi da quelli previsti per la serie «Q», onde doveva ritenersi operante il principio enunciato da Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, secondo cui in una tale fattispecie andava accordata prevalenza a quanto previsto dalle condizioni relative al saggio di interesse apposte sul titolo, piuttosto che a quelle stabilite per decreto ministeriale. Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art. 1339 c.c. e dell'art. 5 d.m. 13 giugno 1986. Si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il contenuto del contratto concluso dalla ricorrente per effetto della sottoscrizione dei buoni fosse integrato, a norma dell'art. 1339 c.c., dalle previsioni di cui al decreto ministeriale. Si oppone: che la disposizione di cui al cit. art. 5 non costituirebbe norma imperativa;
che il decreto ministeriale sarebbe norma amministrativa di rango secondario;
che, da ultimo, l'Amministrazione da cui promana la norma integrativa del contratto non potrebbe considerarsi soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali. La ricorrente si sofferma, poi, sul Sez. I – RG 14104/2021 udienza pubblica 1.6.2023 3 Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 dato letterale desumibile dai buoni, che avrebbero dovuto prevalere sui rendimenti introdotti col d.m. 13 giugno 1986 e richiama, in proposito, quanto ritenuto dalla cit. Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979. 2. ― Va anzitutto dato atto dell'inammissibilità della censura, svolta dalla ricorrente, col primo motivo: censura, incentrata sull'indisponibilità, da parte di Poste Italiane, di moduli corrispondenti alla serie «Q», che pone una questione non trattata nella sentenza impugnata (sul punto cfr. pure le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, a pag. 9). Si ricorda un proposito che, ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694;
Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). 3. ― Per il resto, le doglianze della ricorrente, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate. 3.1. ― L'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― abrogato, ma applicabile alla fattispecie ― prevede: «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie». Nel presente giudizio si fa questione di buoni emessi in forza della prescrizione contenuta nell'art. 5, comma 2, d.m. 13 giugno 1986, il quale dispone: Sez. I – RG 14104/2021 udienza pubblica 1.6.2023 4 Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 « Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. «Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». 3.2. ― La controversia insorta tra gli odierni contendenti non ha connotati di novità;
riguarda un tema già affrontato dalla giurisprudenza, di merito di legittimità, oltre che dall'Arbitro bancario finanziario. Si dibatte, in particolare, di buoni postali emessi in esecuzione dell'art. 5, comma 2, cit., su supporti cartacei della serie «P», di durata trentennale, i quali recano la timbratura «Q/P» sia nella parte anteriore che in quella retrostante. Tali buoni evidenziano sul verso i tassi della serie «Q» per i primi vent'anni mentre mancano della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio: pertanto ― si sostiene ― per il periodo che copre il periodo tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità dei buoni andrebbero applicati i rendimenti (superiori) riprodotti all'interno dei titoli che erano previsti per la precedente serie «P». 3.3. ― Il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567. La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, Sez. I – RG 14104/2021 udienza pubblica 1.6.2023 5 Numero registro generale 14104/2021 Numero sezionale 2989/2023 Numero di raccolta generale 22619/2023 Data pubblicazione 26/07/2023 lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli)