Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2003, n. 19475
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Con riguardo ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'obbligo della motivazione non si estende alle questioni di diritto, quale la riconducibilità della fattispecie nell'ambito della norma ritenuta applicabile, e, pertanto, anche se l'interessato, con gli scritti difensivi di cui all'art. 18 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, abbia messo in discussione l'applicabilità di quella norma rispetto ai fatti accertati, non si richiede che detto provvedimento contenga un'argomentata replica in proposito.
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, l'elemento differenziale tra le due fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione lavorativa dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite. (Nella specie, relativa a opposizione a sanzioni amministrative per evasioni contributive, la S.C ha confermato la sentenza di merito che, anche alla luce di ulteriori elementi caratterizzanti il contratto di associazione, quali il controllo della gestione dell'impresa da parte dell'associato e il periodico rendiconto dell'associante, e della circostanza che gli associati, già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, avevano continuato a svolgere la loro attività lavorativa con le modalità precedenti, aveva escluso la sussistenza dell'associazione in partecipazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E M - Presidente -
Dott. L V - Consigliere -
Dott. A C - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. G A - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VISCOGLIOSI MASSIMO, LUCARELLI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALTINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALFREDO TRUINI, GIAN PIO PAPA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL LAVORO DIREZIONE e P.S. - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4/01 del Tribunale di CASSINO,' depositata il 30/01/01 - R.G.N. 2378/99 - 2380/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/03 dal Consigliere Dott. G A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con due ricorsi - depositati entrambi il 7.10.1999 - Viscogliosi Massimo e la società Lucarelli s.r.l da lui stesso rappresentata si opponevano alle ordinanze del 23.9.10 99 con cui il direttore dell'Ufficio legale e contenzioso della Direzione Provinciale del Lavoro di Frosinone aveva loro solidalmente ingiunto sanzioni amministrative per lire 16.896.700 e lire 3.671.700 per aver, rispettivamente, essi violato l'art 1 del d.l. n 511/96 (omettendo di comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l'Impiego l'assunzione di 15 lavoratrici) e gli artt. 1 legge n. 4/53, 3 e 4 legge n. 112/35 (omettendo la consegna di prospetti paga e le prescritte annotazioni sui libretti di lavoro di 26 lavoratrici). In particolare deducevano: che avevano contestato nelle forme di cui all'art 18 legge n 689/81 i verbali di accertamento nonostante di ciò non si fosse fatta menzione alcuna nelle due ordinanze opposte;
che contrariamente all'assunto dell'Ufficio intimante, mai vi era stata tra essi opponenti e le lavoratrici rapporto di lavoro subordinato, costoro essendo tutte associate in partecipazione con contratti stipulati nella forma di cui agli artt. 2549 e ss c.c.;
che di fatto, gli associati in partecipazione all'azienda non erano inseriti nel ciclo produttivo della stessa, non erano soggetti ad alcuna penetrante ingerenza dell'associante il quale non impartiva affatto continue disposizioni riguardanti l'esecuzione della prestazione;
che l'associante si limitava ad impartire le direttive necessarie a mantenere il controllo della gestione dell'impresa ex art 2552 c.c.;
che gli associati assumevano il rischio di non conseguire gli utili previsti dal contratto così per come contrattualmente previsti su una percentuale del fatturato trimestrale;
che l'imprenditore consentiva agli associati qualsivoglia controllo sulla contabilità aziendale e si era obbligato alla consegna annuale del rendiconto della gestione aziendale;
che non esisteva alcuna dipendenza gerarchica degli associati verso l'associante;
che alcun potere disciplinare era esercitato da quest'ultimo nei confronti di quelli;
che non vi era alcun vincolo nel rispetto dell'orario di lavoro e che non v'era necessità per l'associato di giustificare all'associante la sua eventuale assenza dal luogo di lavoro.
Si costituiva in giudizio tramite suo funzionario all'uopo delegato, la Direz. Provinciale del Lavoro di Frosinone resistendo all'opposizione ed insistendo per la natura subordinata dei rapporti in questione con conseguente legittimità delle impugnate sanzioni. L'adito giudice con sentenza del 18 gennaio 2001 rigettava le opposizioni.
Avverso questa pronuncia la società opponente ed il Viscogliosi ricorrono per cassazione con nove motivi.
L'Ispettorato intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in nove motivi.
1.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2552 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Erroneamente - secondo i ricorrenti - la sentenza
impugnata ha affermato la fittizietà del rapporto associativo perché, a suo dire, nella fattispecie, in violazione dell'art. 2552 c.c., non vi sarebbe effettiva rendicontazione dell'impresa agli
associati. Invece dalla prova testimoniale era emerso che gli associati controllavano la contabilità aziendale, sia nel laboratorio di produzione, sia nel vicino studio del consulente, e soprattutto avevano, a cadenza periodica mensile, la rendicontazione analitica, per mezzo di appositi tabulati, in ordine alla quantità e qualità del lavoro svolto e fatturato dall'impresa, nonché della percentuale spettante agli associati.
1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2553 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Secondo i ricorrenti la pronuncia impugnata sarebbe
viziata per aver erroneamente ritenuto che nella fattispecie gli associati erano esclusi "da qualsiasi rischio di perdita d'esercizio". Viceversa nella fattispecie l'associato conferisce non solo il suo apporto lavorativo ma anche una partecipazione economico di L. 150.000, versate o trattenute sul primo corrispettivo. Inoltre il corrispettivo era legato al fatturato dell'azienda, senza previsione di alcuna retribuzione minima comunque garantita.
1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 5/1/53 n. 4, degli artt. 3 e 4 della legge n. 112/35, dell'art. 1 del d.l. n. 511/96, in relazione agli artt. 2549 e segg. c.c., ed in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c.. In giudizio era stata acquisita - secondo i
ricorrenti - la prova documentale e testimoniale del puntuale rispetto di tutte le clausole del contratto d'associazione in partecipazione intercorso tra la Lucarelli s.r.l. ed i suoi associati, ed in particolare la sussistenza dei principali elementi distintivi dell'associazione.
1.4. Con