Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/1989, n. 1015
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La sentenza che abbia escluso l'Obbligo dell'imprenditore alla corresponsione, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini), del contributo addizionale pari al cinque per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, per l'accertata sussistenza di una situazione di crisi determinata da un evento oggettivamente non evitabile, non ha autorità di giudicato quanto alla sussistenza di tale causa di esenzione dall'Obbligo predetto in relazione a periodi successivi all'emissione della pronuncia stessa, potendo al riguardo costituire solo un elemento presuntivo della persistenza - da verificare in un successivo giudizio - della situazione di crisi già accertata. ( V 5227/83, mass n 430105).*