Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2022, n. 11167
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23231-2021 proposto da: Z C, rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente agli avvocati C M Z e F G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA
30;
Sez. U. - RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' - CESENA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 159/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che la Corte respinga il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso del 30 settembre 2020 il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona ha sollevato conflitto di competenza con riferimento eigla deliberazione del 7 maggio 2020 con la quale il Consiglio di disciplina di Bologna ha declinato la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dell'avvocato C Z. Il Consiglio di disciplina di Bologna ha dato conto di quanto segue: il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona aveva inviato nel marzo 2019 al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì - Cesena un esposto presentato nei riguardi dell'avvocato Z a seguito dell'archiviazione per manifesta infondatezza, disposta dallo stesso Consiglio distrettuale di Ancona, quanto a numerosi esposti presentati dal detto professionista nei confronti di singoli esponenti, di intere sezioni giudicanti e del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna nel suo complesso. L'atto era diretto a verificare se la condotta del medesimo avvocato Z, che era consistita nella presentazione di reiterati esposti nei confronti dei consiglieri del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, Sez. U- RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 2 costituisse illecito disciplinare per violazione dei doveri generali di probità e correttezza, anche nei riguardi delle istituzioni forensi. Il Consiglio dell'ordine di Forlì - Cesena ha trasmesso l'esposto al Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna il quale, con provvedimento del 7 maggio 2020, richiamati i principi di imparzialità e di terzietà del giudice sottesi all'esercizio della giurisdizione, lo ha rimesso al Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, del regolamento di disciplina. In particolare, il Consiglio distrettuale di Bologna ha evidenziato l'esistenza di un problema di garanzia di terzietà del «soggetto giudicante», secondo i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., richiamati dall'art. 10 del regolamento del Consiglio nazionale forense n. 2/2014, ritenendosi, per l'effetto, nell'impossibilità di pronunciare sulla condotta tenuta dall'avvocato Z nei propri confronti. 2. — Il Consiglio nazionale forense, con sentenza depositata il 17 luglio 2021, ha dichiarato la competenza disciplinare del Consiglio distrettuale di Bologna. Ha osservato, in particolare: che, nel sistema disciplinare forense, la garanzia di terzietà dell'organo decidente è tutelata attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti che consentono la sostituzione di singoli componenti del consiglio distrettuale di disciplina, ferma restando la competenza generale dell'organo, senza che possano configurarsi istituti che incidano su quest'ultima e che consentano il trasferimento della stessa ad altri consigli distrettuali;
che non è previsto né può trovare applicazione l'istituto della rimessione, di cui all'art. 45 c.p.p., che prevede «il trasferimento ad altro giudice» in caso di gravi situazioni locali;
che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «i/ richiamo, contenuto all'art. 59, lett. n), I. n. 247 del 2012, al rito penale è nei limiti della compatibilità, laddove l'istituto appena menzionato - di Sez. U. -RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale - resta nella specie inapplicabile». 3. — La nominata sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'avvocato Z, il quale ha depositato pure memoria. L'impugnazione non è stata resistita. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso per cassazione è così strutturato. A seguito della trascrizione della sentenza impugnata, è deplorato l'uso di espressioni non pertinenti che sarebbero in essa contenute. Tale trattazione, che occupa le
OSLAVIA
30;
Sez. U. - RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' - CESENA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 159/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che la Corte respinga il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso del 30 settembre 2020 il Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona ha sollevato conflitto di competenza con riferimento eigla deliberazione del 7 maggio 2020 con la quale il Consiglio di disciplina di Bologna ha declinato la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dell'avvocato C Z. Il Consiglio di disciplina di Bologna ha dato conto di quanto segue: il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona aveva inviato nel marzo 2019 al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì - Cesena un esposto presentato nei riguardi dell'avvocato Z a seguito dell'archiviazione per manifesta infondatezza, disposta dallo stesso Consiglio distrettuale di Ancona, quanto a numerosi esposti presentati dal detto professionista nei confronti di singoli esponenti, di intere sezioni giudicanti e del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna nel suo complesso. L'atto era diretto a verificare se la condotta del medesimo avvocato Z, che era consistita nella presentazione di reiterati esposti nei confronti dei consiglieri del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, Sez. U- RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 2 costituisse illecito disciplinare per violazione dei doveri generali di probità e correttezza, anche nei riguardi delle istituzioni forensi. Il Consiglio dell'ordine di Forlì - Cesena ha trasmesso l'esposto al Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna il quale, con provvedimento del 7 maggio 2020, richiamati i principi di imparzialità e di terzietà del giudice sottesi all'esercizio della giurisdizione, lo ha rimesso al Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, del regolamento di disciplina. In particolare, il Consiglio distrettuale di Bologna ha evidenziato l'esistenza di un problema di garanzia di terzietà del «soggetto giudicante», secondo i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., richiamati dall'art. 10 del regolamento del Consiglio nazionale forense n. 2/2014, ritenendosi, per l'effetto, nell'impossibilità di pronunciare sulla condotta tenuta dall'avvocato Z nei propri confronti. 2. — Il Consiglio nazionale forense, con sentenza depositata il 17 luglio 2021, ha dichiarato la competenza disciplinare del Consiglio distrettuale di Bologna. Ha osservato, in particolare: che, nel sistema disciplinare forense, la garanzia di terzietà dell'organo decidente è tutelata attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti che consentono la sostituzione di singoli componenti del consiglio distrettuale di disciplina, ferma restando la competenza generale dell'organo, senza che possano configurarsi istituti che incidano su quest'ultima e che consentano il trasferimento della stessa ad altri consigli distrettuali;
che non è previsto né può trovare applicazione l'istituto della rimessione, di cui all'art. 45 c.p.p., che prevede «il trasferimento ad altro giudice» in caso di gravi situazioni locali;
che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «i/ richiamo, contenuto all'art. 59, lett. n), I. n. 247 del 2012, al rito penale è nei limiti della compatibilità, laddove l'istituto appena menzionato - di Sez. U. -RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale - resta nella specie inapplicabile». 3. — La nominata sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'avvocato Z, il quale ha depositato pure memoria. L'impugnazione non è stata resistita. Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso per cassazione è così strutturato. A seguito della trascrizione della sentenza impugnata, è deplorato l'uso di espressioni non pertinenti che sarebbero in essa contenute. Tale trattazione, che occupa le
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