Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14902

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14902
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACETIFICI ITALIANI MODENA SRL persona offesa nel procedimento c/ CHETTA ROCCO ANTONIO e RICCO LUIGI avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
!sentite le conclusioni del Sostituto Procratore generale L G, conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore II difensore Avv. V M per "Acetifici italiani di Modena srl" presente si riporta ai motivi ed alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Lecce rigettava l'appello proposto nell'interesse di "Acetifici italiani Modena srl", contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che aveva respinto la richiesta di restituzione di ingenti quantitativi di mosto, vincolati con sequestro preventivo. La società ricorrente, vittima della truffa contestata a G C ed altri, è costituita parte civile nel processo in corso di svolgimento presso il Tribunale competente per il giudizio di cognizione e - all'epoca dell'emissione dell'ordinanza impugnata - pendente nella fase dell'udienza preliminare. La merce della quale si chiedeva la restituzione era stata vincolata in relazione ai reati di frode commerciale, vendita di sostanze alimentari non genuine e vendita di prodotti con segni mendaci. Veniva infatti accertato che ingenti quantitativi di mosto destinati alla produzione di aceto balsamico di Modena, acquistati dalla società ricorrente, non erano "tracciabili";
il tribunale rilevava che l'inserimento nel circuito alimentare - anche come semplice "condimento" - di tale sostanza sarebbe lesiva per i consumatori, tenuto conto che si trattava di sostanze non tracciabili, giacenti in magazzino da oltre un triennio. Veniva rilevato inoltre che gli organi amministrativi accertatori, nell'informativa del 16 giugno 2020, avevano ritenuto che il succo d'uva, ottenuto mediante pratiche fraudolente, potesse essere destinato solo ad uso industriale e non immesso rel circuito alimentare (dall'analisi dei campioni dei mosti forniti dalla società venditrice emergeva che gli stessi erano stati ottenuti attraverso l'impiego di sostanze zuccherine vietate, ovvero saccarosio di barbabietola ed acqua demineralizzata, con fraudolenta miscelazione di acqua e zucchero non proveniente dall'uva ed aggiunta altra sostanza per aumentare la concentrazione).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Avv. V M, difensore della parte civile "Acetifici italiani di Modena s.r.l." che deduceva:

2.1. violazione di legge: sarebbero stati violati sia l'articolo 80 del regolamento dell'Unione europea n 130\13 che il regolamento della Comunità europea n. 178 del 2002 oltre che l'art. 240 cod. pen.. Si deduceva che per i prodotti diversi da quelli vitivinicoli destinati al consumo umano la mancanza di tracciabilità non implicherebbe necessariamente un rischio per la salute;
le norme poste a tutela della tracciabilità sarebbero, infatti, funzionali a prevenire la "potenziale" pericolosità del prodotto, che avrebbe, comunque, potuto essere superata da prova contraria.
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