Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/2019, n. 22586
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la seguente SENTENZA sul ricorso 24775-2015 proposto da: B PARE DI SONDRIO SOC. COOP. ARL, elettivamente domiciliato in ROMA, VA PACUVO, 34, presso lo studio dell'avvocato L R, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro B M, elettivamente domiciliato in ROMA, VA PASUBIO, 15, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - avverso il provvedimento n. 6161/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere VNCENZO CORRENTI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C S che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato R L, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato M S, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA La Banca popolare di Sondrio s.c.p.a. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro B M, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 9.10.2014, che ha respinto il suo appello confermando la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva revocato il decreto ingiuntivo concesso per l'importo di euro 33.464,40 oltre interessi sul presupposto che tra le parti era intervenuta una transazione ed il titolo azionato, contratto di mutuo, era venuto meno, almeno sino a che permaneva l'efficacia della transazione. La Corte di appello ha rigettato il gravame statuendo l'inammissibilità del primo motivo sulla non riferibilità dell'atto 17.2.99 in quanto sottoscritto da soggetto, presumibilmente un impiegato, che non aveva il potere di impegnarla, trattandosi di eccezione nuova. Anche il secondo motivo sulla inesistenza della transazione era infondato in quanto sia in primo grado che in appello era stata riconosciuta l'esistenza di un accordo. RAGIONI DELLA DECISIONE Parte ricorrente denunzia: 1) vizio di illogica ed incongrua motivazione sulla qualificazione della scrittura del 17.2.1999 come transazione mancando la sottoscrizione di un legale rappresentante dotato di poteri necessari ad impegnare l'istituto verso terzi;2) violazione degli artt. 1326, 1965, 1966, 1967 cc trattandosi di scrittura predisposta dal solo Birrocci e solo siglata in calce non dal legale rappresentante;3) ulteriore violazione dell'art.1965 cc sulla assenza di transazione;4) sugli interessi convenzionali si censura l'affermazione che terzo e quarto motivo erano solo esposizione delle conseguenze dell'accoglimento dei primi due. Ciò premesso, si osserva: Il primo motivo trascura che, a seguito della riformulazione della norma di cui all'art. 360 n. 5 cc , disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass.8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914). Il vizio motivazionale previsto dal n. 5) dell'art. 360 c.p.c., pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico. Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell'art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione ( S.U. n.8053/2014).Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nel caso di specie non si ravvisano né l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, né un'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La Corte d'appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate. Il secondo ed il terzo motivo attengono alla interpretazione della scrittura e non tengono conto che l'attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito in ordine al contenuto sostanziale dei patti . L'opera dell'interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell'applicazione di essi;pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass.
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