Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2021, n. 43293

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Sentenza
24 novembre 2021
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24 novembre 2021

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In tema di messa alla prova, il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il carattere incidentale del procedimento di messa alla prova, in assenza di una clausola normativa espressa, non esclude il procuratore generale dai soggetti legittimati al ricorso).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2021, n. 43293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43293
Data del deposito : 24 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

43293-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 987/2021 CARLO ZAZA -Presidente - UP 27/10/2021- VINCENZO SIANI Q.G.M. 22740/2020 DOMENICO FIBRBALISI GIUSEPPE SANTALUCIA -Relatore DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: RO RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni DI LEO, intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - v. l'art. 7, commi 1 e 2, d. I. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126 " che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e della ordinanza di ammissione alla prova. V Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di DO RO, imputato del delitto di cui all'art. 423-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per aver cagionato per colpa un incendio boschivo, in Aviatico il 25 aprile 2018, essendosi il medesimo reato estinto in seguito all'esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e specificamente dei limiti di pena per l'ammissione alla procedura di estinzione del reato mediante messa alla prova dell'imputato, specificando che l'ordinanza di sospensione ex art. 464-quater cod. pen., pur immediatamente impugnabile, è fatta oggetto di ricorso solo congiuntamente alla sentenza perché mai comunicata all'ufficio di Procura generale, e la sentenza di non luogo a procedere deve comunque essere considerata soggetta a ricorso per cassazione in ossequio all'art. 111, comma 7, della costituzione.

2.1. Il delitto di incendio boschivo colposo è punito con pena detentiva massima di anni cinque di reclusione e non rientra tra quelli elencati nel comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

4. Successivamente il difensore dell'imputato ha depositato memoria con cui si è rimesso alla decisione della Corte di cassazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Preliminare all'esposizione delle ragioni della fondatezza del ricorso è la trattazione della questione relativa alla legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello a proporre impugnazione contro l'ordinanza ammissiva alla messa alla prova.

3. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto espresso orientamenti opposti. 1 3.1. una prima pronuncia ha affermato che "il procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, qualora non sia stata effettuata nei suoi confronti la comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione" - Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Rv. 277138 -; successivamente altra pronuncia ha, di contro, stabilito che "il procuratore generale presso la corte di appello non è legittimato ad impugnare l'ordinanza di accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento, neanche unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, non essendo individuato tra i soggetti (imputato, pubblico ministero e persona offesa) che possono proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen." - Sez. 6, n. 18317 del 09/04/2021, Rv. 281272 .

4. La decisione favorevole alla legittimazione del procuratore generale non ha dubitato che nella nozione di pubblico ministero di cui all'art. 464-quater, comma 7, ove si indicano appunto i soggetti legittimati al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, rientri a buon diritto il procuratore generale. Ha osservato che le disposizioni in materia di impugnazioni che menzionano come soggetto legittimato il pubblico ministero intendono, salvo che sia espressamente stabilito in modo diverso, entrambe le figure, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale

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