Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2019, n. 30419

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In tema di invalidità civile, ai fini della procedibilità del ricorso giudiziale, è sufficiente che la domanda amministrativa consenta di individuare la specifica prestazione richiesta, senza che l'eventuale assenza del certificato medico possa incidere sul riconoscimento del diritto al beneficio con decorrenza dalla presentazione della medesima domanda, ove sussistano gli altri presupposti previsti dalla legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2019, n. 30419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30419
Data del deposito : 21 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

30419/ 19 AULA 'B' 21 NOV. 2019 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 18641/2017 SEZIONE LAVORO Cron. 30419 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Ud. 17/09/2019 Dott. A M Rel. Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. P GY Consigliere Dott. R M Consigliere - Dott. D C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18641-2017 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, 2019 MANUELA MASSA;
2786

- ricorrente -

contro

BOMPAROLA FRANCESCA ROSETTA, DEMITRI THOMAS;
intimati avverso la sentenza n. 172/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 12/05/2017 r.g.n. 326/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato PATRIZIA CIACCI per delega verbale Avvocato EMANUELA CAPANNOLO. Rg n 18641/2017 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese con cui era stata accolta la domanda proposta da Francesca Rosetta Bomparola e Thomas D, quali eredi di Mario D , di accertamento dello status di cieco assoluto del de cuius a far data dal gennaio 2002 e non già come riconosciuto solo dall'agosto 2009. Secondo la Corte per quel che qui rileva, l'inoltro della domanda amministrativa in data 14/1/2002 ,intesa a conseguire le provvidenze di assistenza per i ciechi civili di cui alla L n 382/1970 e successive integrazioni e modifiche, priva del corredo della certificazione medica di cui all'art 2 DM 9/11/1990 e solo successivamente integrata in data 12/8/2009,non incideva sulla validità ed efficacia dell'originaria istanza e sul riconoscimento della prestazione con decorrenza dalla data della domanda originaria. Ha rilevato, inoltre, che la domanda, priva della documentazione medica, non era stata respinta e che a distanza di sette anni l'amministrazione ne aveva consentito l'integrazione implicitamente riconoscendone la validità ed efficacia .

2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps. La Bomparola e il D sono rimasti intimati. Con ordinanza n 33075/2018 la sesta sezione ha chiesto la trattazione in pubblica udienza rimettendo la causa alla sezione ordinaria . RAGIONI DELLA DECISIONE 3.L'Inps con un unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione, in relazione alla I. n. 382/1970 e succ. modif., degli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro del Tesoro del 9.11.1990 rubricato "Determinazione delle caratteristiche del modello di domanda da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e delle caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità", lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla Corte territoriale secondo cui l'inoltro della domanda amministrativa intesa a conseguire le provvidenze di assistenza per i ciechi civili di cui alla I. n. 382/1970 priva del corredo della certificazione medica di cui all'art. 2 del D.M.

9.11.1990 e solo successivamente integrata non incide sulla validità ed efficacia dell'originaria istanza e sul riconoscimento 1 D Rg n 18641/2017 della prestazione con decorrenza dalla data dell'istanza medesima, quando, viceversa il predetto decreto, agli artt. 2 e 3, prevedrebbe che le domande incomplete siano prese in esame ed abbiano efficacia dal momento in cui le condizioni di presentazione della domanda amministrativa ivi sancite risultino tutte adempiute .

4.Il motivo è infondato . Risulta dalla stessa esposizione in fatto contenuta nella sentenza che D Mario aveva

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