Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14972

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/08/2004, n. 14972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14972
Data del deposito : 4 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, F F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
DE PAOLO CRISTINA;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 15135/02 proposto da:
DE PAOLO CRISTINA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

e contro


- intimato -


avverso la sentenza n. 557/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 04/05/01 R.G.N. 817/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato SGROI;

udito l'Avvocato DELL'ANTOGLIETTA per delega COPPOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale assorbito il resto, inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede - che aveva rigettato la domanda proposta da Cristina De Paolo, titolare di azienda agricola in provincia di Lecce, per ottenere pronunce consequenziali all'accertamento negativo del proprio obbligo contributivo (per gli anni 1991 e 1992) nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (al quale è succeduto l'INPS, ai sensi dell'articolo 19 legge 23 dicembre 1994, n. 724) - dichiarava che i contributi stessi erano dovuti - "nella misura del 75% di quella riportata nelle cartelle esattoriali, oltre interessi come per legge" essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- la Corte costituzionale (sentenza n. 342 de 1992) ha affermato il principio che il giudice ordinario può disapplicare i decreti ministeriali (di cui all'articolo 28 DPR 27 aprile 1988, n. 488), che, "per il calcolo dei contributi, prendano come base la retribuzione prevista dai contratti collettivi, quando l'orario di lavoro giornaliero in essi previsto sia maggiore di quello in uso presso una realtà provinciale, per cui la retribuzione pattizia, pur assumendo lo stesso parametro (ccnl), risulti oltremodo sperequata rispetto a quella fissata a livello nazionale", senza che la disapplicazione prospettata possa ritenersi stabilita (dalla stessa Corte costituzionale) "soltanto se la contrattazione collettiva nazionale avesse consentito una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero secondo le consuetudini locali";

- lo stesso principio, condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, "è stato recepito dal legislatore"- laddove (art. 18, comma 17, legge 23 dicembre 1994, n. 724) stabilisce che, "con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri perla determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto" - nonché da decreto interministeriale del 28 dicembre 1995, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996), attuativo della stessa disposizione, dal quale risulta che, nella provincia di Lecce, "si pratica un orario di lavoro ridotto per consuetudini locali";

- ne' la disciplina ora ricordata (art. 18, comma 17, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e decreto interministeriale del 28 dicembre
1995, cit.) può trovare applicazione ai soli fini del condono contributivo;

pertanto sono illegittimi e, come tali, vanno disapplicati i decreti ministeriali, che - per il calcolo dei contributi dedotti nel presente giudizio - hanno determinato le retribuzioni imponibili, per la provincia di Lecce, senza tenere conto della circostanza che da almeno venti anni, nella stessa provincia, l'orario di lavoro, consuetudinariamente praticato in agricoltura (di cinque ore), è notevolmente inferiore rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale (sei ore e quaranta minuti);

- pertanto i contributi, dedotti nel presente giudizio, sono dovuti in misura - pari al 75% di quella riportata nelle cartelle esattoriali -proporzionale al rapporto (di 100 a 75) tra l'orario praticato a livello nazionale (ore 6,66) e quello praticato in provincia di Lecce (ore 5).
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'intimata resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c, 5 legge n, 2248/1865, Allegato E, 28 DPR n. 488/68, 8 legge n. 459/72, di conversione con modifiche del decreto-legge 287/72, 1 decreto- legge n. 338/89, convertito con modifiche in legge n. 389/89, 18, comma 17, legge n. 724/94, comma 8, decreto-legge n. 318, convertito
in legge n. 402/96), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto illegittimi i decreti ministeriali, che avevano determinato (ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 488-68, cit.) la retribuzione imponibile convenzionale per il calcolo dei contributi agricoli unificati dedotti nel presente giudizio - sotto profili diversi:
- intanto si applica, ai soli fini del condono (ai sensi dell'art. 1, comma 8, decreto-legge n. 318, convertito in legge n. 402/96, cit.), la disposizione invocata (art. 18, comma 17, legge n. 724/94, cit.) - laddove stabilisce che, "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura p proporzionale all'orario di lavoro ridotto" - nonché il decreto interministeriale del 28 dicembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996), attuativo della stessa disposizione, nel quale risulta che, nella provincia di Lecce, "si pratica un orario di lavoro ridotto per consuetudini locali";

- la contrattazione collettiva nazionale e decentrata - in tema di durata dell'orario di lavoro giornaliero in agricoltura in provincia di Lecce - non fanno riferimento ad usi, difformi dalla previsione contrattuale, ma anzi - in un chiarimento a verbale (valorizzato dalla sentenza di primo grado) - afferma che "un'eventuale riduzione dell'orario di lavoro non avrebbe comportato una riduzione della retribuzione giornaliera";

- non risulta, comunque, che il decreto ministeriale abbia determinato una "grava sperequazione";

- peraltro, "nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati" (art. 8, primo comma, disposizioni sulla legge in generale);

- soccorre infine la previsione (art. 1 decreto-legge n. 338/89, convertito con modifiche in legge n. 389/89, cit.), di generale applicazione, che "la retribuzione, da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 437 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere liquidato - in difetto i qualsiasi domanda in tal senso - il minore importo, asseritamene, dovuto da controparte, a titolo di contributi agricoli unificati per il periodo controverso.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 decreto-legge n. 536/87, convenuto in legge n. 44/88), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)
- il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avere affermato l'obbligo della controparte di corrispondere, in dipendenza dell'omissione contributiva, le sanzioni civili (di cui alla disposizione invocata).
Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art 18, comma 17, legge n, 724 del 1994 e decreto interministeriale del 28 dicembre 1995,
attuativo della stessa disposizione di legge), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5. c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per non essersi limitata a disapplicare - perché illegittimi - i decreti ministeriali - che avevano determinato la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi agricoli unificati, per la provincia di Lecce (ai sensi dell'art. 28 DPR n. 488/68) - ma avere proceduto, altresì, alla rideterminazione degli
stessi contributi.
Il ricorso principale è fondato e l'accoglimento - che ne consegue - assorbe il ricorso incidentale.

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