Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2022, n. 08610

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2022, n. 08610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08610
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso R.G. 12569/2015 proposti da: P C, avvocato, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliato in Roma viale del Tintoretto 88, presso l’avv. Ciro Galiano

- ricorrente -

Contro

COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, -intimato- F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 avverso la sentenza n.3487/29/04 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta alla udienza del 15/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. R R;udito il Procuratore generale, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la Tarsu degli anni dal 2006 al 2010, notificati il 13.9.2011 dal Comune di Palermo con riferimento all'immobile destinato a studio professionale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Il contribuente ha proposto appello, che la Commissione regionale ha respinto sul rilievo che gli avvisi di accertamento sono stati emessi perché il ricorrente è evasore totale, avendo omesso la denuncia di inizio dell'occupazione dell'immobile adibito a studio professionale e che egli non ha pagato alcuna somma per gli anni dal 2006 al 2010;
inoltre, il giudice d'appello ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'avviso di accertamento dell’anno 2006, facendo riferimento al termine di cinque anni che decorre dalla fine dell'anno di riferimento;
la CTR ha respinto anche l’eccezione di indeterminatezza della pretesa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a sei motivi. Non si è costituito il Comune. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, il contribuente ha presentato memoria.F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La causa è stata trattata all'udienza del 15 febbraio 2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge, in relazione all’art. 76 del DPR 131/1986 posto che l’ accertamento è avvenuto oltre i tre anni dalla maturazione dell'esercizio di imposizione, per quanto attiene agli anni 2006 e 2007. Il ricorrente deduce che ha errato la CTR a ritenere che la decadenza maturi nel termine di cinque anni. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 43 del D.lgs. 600/ 1973. Il contribuente deduce la irretroattività della legge 296 /2006 anche ai sensi e per gli effetti dello Statuto del contribuente, e rileva che la Commissione regionale ha applicato un principio giuridico inesistente con riferimento alla decadenza dall'avviso di accertamento. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. I riferimenti normativi invocati dal contribuente non sono applicabili alla fattispecie posto che l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, con decorrenza dal primo luglio 2007, rispetto al previgente art. 71, comma 1, del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, che prevedeva, invece, il termine triennale. La retroattività o meno della norma non è questione rilevante, poiché si tratta di avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 in poi, e pertanto la modifica legislativa è intervenuta su una situazione di decadenza ancora non maturata, aumentandone i termini. 2.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. l’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per la mancata valutazione della censura, proposta in entrambi i gradi di giudizio, circa l'errata determinazione del tributo stante che l'immobile -contrariamente a quanto indicato nell'avviso di accertamento- non ha una superficie di 200 m quadri bensì una superficie di 104 m quadri come risulta dalla documentazione catastale allegata già nel primo grado di giudizio. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 42 della legge 600/1973 e F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 dell’art. 70 del D.lgs. 507/993, nonché la carenza di istruttoria per non avere l’ente svolto alcun sopralluogo, nè accertato sulla base dei dati catastali l'effettiva superficie dell'immobile. Il ricorrente deduce che l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo impone di indicare tutti gli elementi necessari per far conoscere la pretesa, e che il Comune di Palermo non ha -contrariamente a quanto dichiarato- accertato le effettive superfici dell'immobile, né dal dato catastale né tramite sopralluogo. Nella memoria depositata ex art 378 c.p.c. espone e documenta che per il 2021 il Comune ha riconosciuto che la superficie dell'immobile è pari 88 m quadri. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione di legge con riferimento all’art 42 della legge 600/1973 e dell’art. 17 del D.lgs. 472/1997, deducendo la abnormità della irrogazione della sanzione. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati, nei termini di cui appresso. La censura espressa con il terzo motivo deve considerarsi ammissibile pur se proposta ex art 360 n. 5 c.p.c. e nonostante si tratti di una c.d. doppia conforme, poiché la parte lamenta che né il giudice di primo né il giudice di secondo grado abbiano speso alcuna parola sulla questione da essa sollevata (la effettiva consistenza dell’immobile) e sostiene la propria argomentazione trascrivendo la motivazione della sentenza di primo grado, -ove F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 in effetti l’argomento non è trattato, così come non è trattato nella sentenza di secondo grado- e riassumendo in ricorso quelle parti del ricorso di primo grado e dell’atto di appello ove ha proposto tale censura. Si deve quindi osservare che il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento già espresso sull’ art. 348 ter c.p.c. il quale dispone che non è più ammesso il ricorso in cassazione per il motivo di cui all'art. 360, n. 5, nel caso in cui l'appello, pur non dichiarato inammissibile, sia respinto con sentenza per le medesime ragioni di fatto poste a base della sentenza impugnata, e pertanto il ricorrente che intende proporre tale censura dovrà dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass. 8515/2020). Tuttavia, in questo specifico caso, manca del tutto la pronuncia su una rilevante eccezione difensiva del contribuente e cioè che il presupposto alla base del calcolo del tributo è errato poiché calcolato su una superficie di mq 200 anziché mq 104. Il motivo può quindi riqualificarsi ex art 360 n. 4 c.p.c. (Cass. 30/06/2021, n. 18459). Nel merito, la parte, pur non trascrivendo i documenti catastali che essa invoca a sostegno della propria eccezione, li riassume e li localizza, indicando che sono stati depositati nel giudizio di merito;
ulteriormente specifica in memoria che il Comune di F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Palermo ha preso atto della minor superficie dell’immobile, con riferimento all’imposta per l’anno 2021. La questione è quindi posta in maniera specifica e determinata e su di essa la Commissione regionale dovrà pronunciarsi, eventualmente rideterminando l’imposta in relazione alla minor superficie accertata e di conseguenza, anche le sanzioni, per quanto di ragione. Con il sesto motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art 360 n. 5 c.p.c. e segnatamente la mancata pronuncia sulla errata applicazione da parte del Comune di Palermo della tariffe Tarsu disposte con delibera di Giunta 165/2006, annullata dal TAR di Palermo. La parte deduce che il giudice tributario non ha considerato il fatto decisivo che le tariffe sono state dichiarate illegittime e che avrebbe comunque disapplicare tutte le delibere della Giunta in materia, stante che la determinazione delle tariffe Tarsu è una potestà del Consiglio comunale. Osserva inoltre che, dopo l’annullamento da parte del TAR, le tariffe sono state nuovamente deliberate, ma il Comune non ha mai indicato le motivazioni, nè le circostanze che hanno determinato l'aumento della tariffa. Il motivo è inammissibile, poiché la parte non trascrive né riassume quelle parti del ricorso di primo grado e dell'atto d'appello dalle quali risulterebbe che tale questione è stata sottoposta ai giudici di primo grado e in che termini;
inoltre non F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 si tratta di omesso esame di un fatto decisivo, inteso come fatto storico, ma di una questione di diritto. A parte ciò, è la stessa parte ad affermare che la delibera di Giunta di cui deduce l’illegittimità è stata sostituita da altre delibere, citate anche nella sentenza impugnata (delibera 429/2006, 120/2008 e 123/2010). In ogni caso, è infondato il rilievo che tutte le determine di Giunta in tema di tariffe Tarsu vadano disapplicate perché la deliberazione di dette tariffe è una potestà del Consiglio comunale, posto che invece, come questa Corte ha affermato “in tema di TARSU, nella Regione Sicilia la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi è di competenza della giunta e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla "disciplina generale delle tariffe" contenuto nell'art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 - tuttora applicabile (in luogo del d.lgs. n. 267 del 2000) perché recepito dalla l.r. n. 48 del 1991 - rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione entro i limiti fissati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, la cui mancata individuazione, peraltro, non determina l'incompetenza della giunta in materia tariffaria” (Cass. n. 28675 del 09/11/2018) Ne consegue, in accoglimento dei motivi terzo quarto e, per quanto di ragione del quinto, respinti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : R U S S O R I T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 e 3 0 d f e 8 0 6 4 8 c 4 9 3 0 a 9 d 4 6 5 4 c 8 e a f 7 e 8 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 12569/2015 Numero sezionale 234/2022 Numero di raccolta generale 8610/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 composizione, per un nuovo esame sui punti sopra evidenziati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
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