Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2014, n. 4388

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L'art. 223 bis, secondo comma, disp. att. cod. civ., nel consentire la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresenti più della metà del capitale sociale, ve interpretato nel senso che non consente a tale maggioranza di apportare allo statuto le modificazioni non necessitate dalla trasformazione, in coerenza con la "ratio" della norma intesa ad agevolare la trasformazione della società e non di legittimare la completa riscrittura dei patti sociali compatibili con il nuovo tipo, che potrebbe risolversi in uno strumento per agire con abuso di potere in danno della minoranza. Né la nullità della deliberazione contenente modifiche non consentite è sanata dall'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2500 bis cod. civ., tutelando detta norma la stabilità dell'organizzazione del nuovo tipo societario, rispetto alla quale restano ininfluenti le modificazioni statutarie solo occasionate dalla trasformazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto nulla la deliberazione assembleare nella parte in cui, a seguito della trasformazione di una s.r.l. in s.p.a., aveva approvato il nuovo statuto contenente nuove regole per l'esercizio della prelazione nel caso di cessione della partecipazione di un socio e la modifica del "quorum" per l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2014, n. 4388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4388
Data del deposito : 24 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. D M - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13973-2008 proposto da:
FONTI DI VO S.P.A. (c.f. 10002460151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso l'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L A, W M, B A, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
O D, O G, C A;



- intimati -


sul ricorso 17472-2008 proposto da:
O D (c.f. SLLDRA31L07B720K), O G (c.f. SLLGNI59D16B885R), C A (c.f. CRLNNA34M58E094F), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAZIO

20-C, presso l'avvocato C C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D S, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrenti e ricorrenti, incidentali -
contro
FONTI DI VO S.P.A.;

- intimata -
Nonché da:
FONTI DI VO S.P.A. (c.f. 10002460151), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso l'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L A, W M, B A, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
C A, O G, O D;



- intimati -


Nonché da:
O D (c.f. SLLDRA31L07B720K), O G (c.f. SLLGNI59D16B885R), C A (c.f. CRLNNA34M58E094F), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LAZIO

20-C, presso l'avvocato C C, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D S, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FONTI DI VO S.P.A.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1771/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato A. LANCIANI che si riporta ai motivi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato S. DINDO che si riporta ai motivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO

Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'assemblea straordinaria della Terme di Vinadio s.r.l. tenutasi il 29.9.04 deliberò, a maggioranza assoluta, di trasformare la società da s.r.l. in s.p.a., con assunzione della nuova denominazione di F d V e di approvare il nuovo statuto sociale, che prevedeva modifiche sostanziali degli artt. 6 ed 11, attraverso le quali, rispettivamente, si dettavano nuove regole per l'esercizio della prelazione nel caso di cessione della partecipazione di un socio e si rinviava alla disciplina di cui agli artt. 2368 e 2369 c.c. per la validità delle deliberazioni dell'assemblea
straordinaria, per la quale era in precedenza richiesto il quorum di due terzi del capitale sociale.
L'impugnazione ex art. 2377 c.c. proposta dai soci di minoranza dissenzienti, O D, C A e O G, per sentir dichiarare l'integrale invalidità della Delib. od, in subordine, l'invalidità della sola parte in cui essa aveva modificato gli artt. 6 ed 11 dello statuto, fu respinta dal Tribunale di Cuneo.
Il giudice di primo grado, pur convenendo con gli attori che il notaio aveva omesso di dare integrale lettura dello statuto allegato all'atto pubblico costitutivo della s.p.a. e che ciò comportava nullità della deliberazione, rilevò che detta nullità concerneva i soli elementi essenziali dell'atto (ovvero quelli elencati all'art. 2328 c.c., comma 1), che però non erano stati impugnati, mentre non
si estendeva alle clausole nn. 6 ed 11 dello statuto, oggetto effettivo di doglianza;
escluse, inoltre, che fosse stato violato il diritto di informazione dei soci;
affermò, infine, che il disposto dell'art. 223 bis disp. att. c.c., comma 2 (norma transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, che sino al 30.9.04, consentiva alle s.r.l. di deliberare la loro trasformazione in s.p.a. col voto favorevole di una maggioranza rappresentante più della metà del capitale sociale, anche in deroga alle eventualmente diverse previsioni dello statuto richiedenti maggioranze qualificate), non rendeva possibile distinguere fra modifiche statutarie rese necessarie dalla trasformazione (per adeguare lo statuto alle norme imperative dettate dal codice civile in tema di s.p.a.) e modifiche meramente connesse alla trasformazione (ovvero derivanti dal recepimento di norme derogabili), con la conseguenza che anche queste ultime potevano essere legittimamente deliberate dalla medesima maggioranza che aveva deciso la trasformazione.
La decisione, appellata in via principale dai soccombenti nonché, in via incidentale condizionata, dalla F d V, al fine di contestare l'accertamento in fatto del primo giudice concernente l'omessa lettura dello statuto da parte del notaio, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino, che ha accolto la domanda svolta in via subordinata dagli attori/appellanti. La corte territoriale ha, in primo luogo, ritenuto infondato l'appello incidentale, rilevando che l'attestazione di lettura del rogito (apposta dal notaio in calce all'atto pubblico vero e proprio, senza menzione dell'allegato) provava l'omissione denunciata, cui non poteva sopperire la lettura della bozza di statuto, compiuta dal Presidente nel corso dell'assemblea al solo fine di stimolare la discussione fra i soci. Quindi, escluso che nella specie potesse operare l'art. 2375 c.c., u.c., ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il vizio derivante dall'omissione incideva sull'intero atto, e non solo sugli elementi essenziali tassativamente previsti dall'art. 2378 c.c., comma 1;
ha tuttavia respinto il motivo d'appello con il quale i soci dissenzienti avevano insistito, sotto tale profilo, per la declaratoria di nullità della deliberazione, ritenendo che dovesse trovare applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 58, n. 6, della L. notarile, il riformato art. 2479 ter c.c., comma 3, secondo cui le delibere prese dall'assemblea dei soci di una s.r.l. possono essere dichiarate nulle solo se assunte "in assenza assoluta di informazioni" e non sono annullabili (ai sensi dell'art. 2377 c.c., comma 5, n. 3, cui per il resto la disposizione rinvia) per incompletezze o inesattezze del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione medesima, posto che, nella specie, il verbale dell'assemblea straordinaria, nei limiti in cui era stato letto dal notaio, si presentava sufficientemente completo ed idoneo a soddisfare i requisiti di sostanza richiesti dalla norma. La corte torinese ha poi condiviso l'assunto del primo giudice, secondo cui il testo dell'o.d.g. sottoposto ai soci convocati per la deliberazione, contenente la dizione "trasformazione in s.p.a.- delibere inerenti e conseguentì, pur nella sua sinteticità, era sufficientemente chiaro e specifico e pertanto idoneo a rendere adeguatamente edotti i soci delle materie che sarebbero state trattate e del tenore delle decisioni che avrebbero dovuto essere assunte: il che, del resto, trovava conferma nell'analitica lettera di rimostranze inviata da O D al socio di maggioranza in data anteriore a quella di convocazione dell'assemblea.
Il giudice d'appello è invece giunto a conclusioni diverse da quelle del tribunale in relazione all'ultima delle questioni sottoposte al suo esame.
Ha infatti ritenuto che il carattere eccezionale della norma di diritto transitorio di cui all'art. 223 bis c.c., comma 2, non ne consentisse l'applicazione oltre lo stretto ambito delineato dalla sua ratio, (individuata nell'intento del legislatore di non vanificare la volontà dei soggetti che, avendo costituito una s.r.l. in data anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario, intendevano mantenerne il sostanziale assoggettamento alla vecchia disciplina, assimilabile a quella di una s.p.a., piuttosto che conformarla alla, assai diversa, nuova disciplina specificamente dettata per le s.r.l.), e quindi non legittimasse i soci detentori della maggioranza assoluta del capitale sociale ad apportare, in danno della minoranza, modifiche allo statuto non necessitate dalla trasformazione, così derogando alla previsione dello statuto stesso che richiedeva per tali modifiche una maggioranza qualificata. Tanto premesso in diritto, ha accertato in fatto che il testo degli artt. 6 ed 11 dello statuto della s.r.l. era del tutto compatibile (al di là della formale, necessaria sostituzione della parola "quote" con la parola "azioni") con l'attuale disciplina delle s.p.a. ed ha, in particolare, escluso che l'art. 2369 c.c., comma 4, che vieta la previsione statutaria di maggioranze più elevate di quelle stabilite dalla legge per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali (materie di competenza dell'assemblea ordinaria) potesse riferirsi anche alla deliberazione con la quale l'assemblea straordinaria nomina il liquidatore.
La corte territoriale ha pure escluso che l'interpretazione da essa data al disposto dell'art. 223 bis c.c., comma 2, si ponesse in contraddizione col dettato dell'art. 2500 ter c.c., che richiede per la trasformazione di una società di persone in società di capitali la maggioranza semplice, in deroga al principio legale per cui, in tali tipi di società, le modifiche del contratto sociale richiedono unanimità di consensi, o col disposto del comma 3 della stessa norma transitoria, che consente l'adozione a maggioranza semplice di modifiche statutarie che escludano l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili o si adattino a nuove disposizioni di legge cogenti. Ha infine affermato che, rispetto alle clausole nulle, non poteva ritenersi operante la speciale causa di sanatoria prevista dall'art. 2500 bis c.c., che riguarda le sole invalidità da cui sia affetto l'atto di trasformazione e non anche le modifiche dello statuto non necessitate dalla trasformazione. Ha pertanto dichiarato l'invalidità della Delib. impugnata limitatamente alla parte in cui ha modificato gli artt. 6 ed 11 dello statuto.
F d V s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi.
O D e G ed C A hanno resistito con controricorso, col quale hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato.
F d V ha a sua volta replicato con controricorso contenente ricorso incidentale, cui gli O e la C hanno ancora resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1) Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto da F d V.
Ai sensi dell'art. 329 c.p.c., comma 2, l'impugnazione parziale importa, infatti, acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate: il soggetto che impugna la sentenza in via principale esaurisce dunque, con tale atto, il relativo potere e non può più impugnare tardivamente, in via incidentale, ulteriori capi del medesimo provvedimento (cfr. Cass. nn. 7887/2000, 3938/91). 2) Sempre in via preliminare, va rilevato che i controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1, per omessa indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso stesso si fonda.
Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza n. 16887/01 3, hanno tuttavia precisato che la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dalla predetta norma procedurale deve compiersi rispetto ad ogni singolo motivo di impugnazione e che la mancata, specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali un motivo si fonda può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando l'esame di quegli atti e di quei documenti risulti indispensabile per la comprensione delle ragioni di doglianza e dei presupposti fattuali sulle quali esse si basano, oltre che per la valutazione della loro decisività.
Ciò precisato, può subito dirsi che l'eccezione risulta manifestamente infondata avuto riguardo tanto al primo che al secondo motivo del ricorso: l'uno, infatti, riporta i testi integrali delle clausole statutarie in contestazione, sia nella versione anteriore che in quella posteriore alla loro modifica, e contiene la precisa indicazione della sede processuale nella quale sono stati prodotti i due statuti;
l'altro, invece, investe una questione di mero diritto. Si può pertanto procedere all'esame di tali motivi.
3) Con il primo mezzo di censura F d V, denunciando violazione dell'art. 223 bis disp. att. e trans. c.c., comma 2, art. 2369 c.c., comma 4 e art. 2487 c.c., comma 1, nonché vizio di
motivazione, lamenta che la corte territoriale abbia dichiarato la nullità degli artt. 6 ed 11 del nuovo statuto.
3.1) Sostiene, in primo luogo, che le modifiche erano necessarie per adattare lo statuto della s.r.l. alla disciplina delle s.p.a.;

rileva, in particolare, che il vecchio testo dell'art.

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