Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 06037

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/02/2023, n. 06037
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06037
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28276/2016R.G. proposto da: CARBONE MARIA STELLA, domiciliataex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall’avvocato L C (CRCLNZ74L02D649A). -Ricorrente principale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Controricorrente, ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 888 /201 6 depositata il 12/05/2016. Udita la relazione svolta dal Consigliere R G nella pubblica udienza del22 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l egge 18 dicembre 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale A C ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. M S a Carbone impugnò l’atto di contestazione con il quale l’amministrazione finanziaria applicava nei suoi confronti una sanzione cumulativa (pari a euro 211.675,84) per l’omessa compilazione del quadro RW, per gli anni dal 2005 al 2009, quale titolare di procura individuale rilasciata dal coniuge per operare sul conto svizzero di quest’ultimo.

2. La C.T.P. di Prato accolse il ricorso della contribuente con sentenza (n. 177/2015) che è stata riformata dalla C.T.R. della Toscana, la quale ha accolto l’appello dell’ufficio così argomentando (cfr. pag. 2 della decisione): «la presenza di una circolare [n.d.r. la circolare 45/E del 2010 che, ad avviso del giudice di primo grado, chiariva che l’obbligo di denuncia delle disponibilità estere grava anche su chi, come la contribuente, era titolare di una procura a operare su conto corrente altrui] che ribadisce semplicemente che l’obbligo di legge non costituisce indizio sufficiente per affermare l’esistenza di un’incertezza normativa tale da giustificare l’esclusione delle sanzioni»;
(ibidem) «[l]e altre questioni sollevate dall’appellata sono inammissibili in quanto non riproposte con appello incidentale».

3. La contribuente ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello;
l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, nel quale ha proposto ricorso incidentale, con un motivo. In prossimità dell’udienza la contribuente ha depositato una memoria ex art. 378, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale [« 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. in relazione alla sussistenza dell’obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione della norma tributaria»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che conferma le sanzioni amministrative pecuniarie in assenza dell’esimente dell’obiettiva incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni in tema di “scudo fiscale”, senza considerare che tale incertezza era attestata dai documenti di prassi dell’amministrazione, la quale soltanto a partire dalla circolare n. 45/E del 2010 aveva chiarito che (anche) il soggetto munito di delega di firma è tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dell’intera consistenza dei capitali e delle attività finanziarie detenuti dal delegante su conto corrente estero.
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