Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2015, n. 10452
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In materia di concessione di derivazione per uso idroelettrico, in ossequio ai principi di proporzionalità, speditezza e semplificazione del procedimento amministrativo per il rilascio, previsti dalla normativa comunitaria (direttiva 2009/29/CE del 13 aprile 2009) e nazionale (d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28), deve essere disapplicato l'art. 9 del regolamento della Regione Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R che commina la sanzione della improcedibilità della domanda di concessione, allorché la stessa non sia corredata dalla presentazione del documento di "sintesi non tecnica", trattandosi di documento non rientrante tra quelli previsti come necessari dalle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", adottate con d.m. del Ministro per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Primo Presidente -
Dott. S G - Presidente di Sez. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12419/2013 proposto da:
M CI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati C E, I C, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G I, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati P B, CLAUDIO DEMARIA, per delega in calce al controricorso;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A R, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
PROVINCIA DI CUNEO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 43/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Cristina CLERICO per delega dell'avvocato Piercarlo Barale, Emanuela ROMANELLI per delega dell'avvocato Gabriele Pafundi;
udito il Proc. Gen. Aggiunto Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Marenco Costruzioni chiese il 27 settembre 2011 alla Provincia di Cuneo la concessione di derivazione di acqua ad uso energetico dal canale di scarico della centrale idroelettrica "Prati Soprani". L'Ufficio Acque della Provincia rispose che, essendo la domanda soggetta alla procedura di verifica di cui alla L.R. n. 40 del 1998, avrebbe potuto esser istruita - D.P.G.R. n. 10/R del 2003, art. 26, comma 2, e s.m.i. - soltanto dopo la produzione del provvedimento dell' amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale. Invece, senza attendere la decisione del competente ufficio, la Provincia, in data 15 novembre 2011, dichiarò la domanda improcedibile, ai sensi degli artt. 8 e 9 del precitato D.P.G.R. per mancata produzione del documento di "sintesi non tecnica" (A1), ritenuto indispensabile per una valida presentazione dell'istanza, mentre l'ufficio valutazione Impatto Ambientale in data 14 dicembre 2011 comunicò l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 6, s.m.i. e della L. n. 40 del 1998, art. 4,
essendo il sito già deturpato da preesistente derivazione. La s.r.l. Marenco Costruzioni impugnò la delibera della Provincia di Cuneo del 9 novembre 2011 n. 464 dinanzi al TSAP per: 1) violazione di legge, della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, perché il provvedimento non era stato preceduto dal preavviso di rigetto;
2) violazione del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12;
3) violazione della L. n. 241 del 1990, art. 14;
4) eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, essendo stato violato il principio di unicità dell'autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, sì che la Provincia avrebbe dovuto aprire un unico procedimento a cui, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 14, avrebbero dovuto partecipare tutte le
amministrazioni interessate;
inoltre, senza attendere la chiusura del procedimento di verifica, contraddittoriamente la Provincia aveva anticipato l'esito della domanda di concessione dichiarando l'improcedibilità per mancanza di sintesi "non tecnica";
5) illegittimità del regolamento regionale perché in maniera illogica e comunque in contrasto con norme comunitarie e nazionali richiede, a pena di improcedibilità, un documento inutile - la sintesi non tecnica - ai fini dell' istruttoria.
Il TSAP, con sentenza del 14 marzo 2013, ha respinto il ricorso sulle seguenti considerazioni: 1) gli artt. 8 e 9 del regolamento della Regione Piemonte 10/R/2003 richiedono, a pena di improcedibilità
della domanda di concessione di derivazione di acqua, la presentazione della "sintesi non tecnica" e quindi il provvedimento emesso era vincolante e doveroso per la Provincia e di conseguenza non sussisteva la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 10 bis, per mancanza del preavviso di esso, che comunque non avrebbe avuto contenuto diverso;
2) la sintesi non tecnica ha lo scopo di fornire le principali informazioni relative al progetto in un linguaggio comprensibile a chi non conosce la scienza idraulica per assicurare, in coerenza con i principi comunitari, la piena attuazione del principio di pubblicità che informa l'attività della P.A. per il rilascio di concessioni demaniali onde consentire ai soggetti interessati di comprendere e valutare le caratteristiche del progetto, presentando memorie scritte e documenti;
3) il procedimento di cui è causa era distinto dal procedimento di autorizzazione unica.
Ricorre, avverso detta sentenza, notificata il 26 marzo 2013, la s.r.l. Marenco Costruzioni con atto del 10 maggio 2013, cui resistono la Regione Piemonte e Garnero Ivo, controinteressato. Le parti hanno depositato memorie. La Regione Piemonte ha rinunciato, all'udienza di discussione, al rilievo di tardività del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi: ex artt. 43 e 49 del Trattato CE), nonché dell'art. 117 Cost., comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12,
del R.D. del 1933, n. 1775, art. 7, del R.D. n. 1285 del 1920, art. 21, delle direttive comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE", in quanto l'art. 8 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R dispone che la domanda di concessione è redatta "secondo le specifiche" indicate nell' allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nell'allegato A sono elencati gli allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da acque superficiali e tra questi, al n. A1, è indicato la "sintesi non tecnica nel caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100 litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per le derivazioni che prevedono scarichi", da redigere "in linguaggio non tecnico e deve contenere le informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella relazione idrologica che accompagnano le istanze di derivazione, nonché una adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e caratterizzare le opere in progetto", mentre l'art. 9 del regolamento dispone che "qualora ad un primo esame l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più documenti previsti dall'art. 8, dichiara l'improcedibilità della domanda". Detta sintesi non aggiunge nessuna informazione a quelle risultanti dalla relazione tecnica particolareggiata, dalla corografia, dalla planimetria, dai profili e dagli altri documenti, essendo volta soltanto a riassumere le principali informazioni in linguaggio comprensibile, e quindi non è un documento utile a fini istruttori del procedimento a cui sono preposti funzionari che conoscono la scienza idraulica. Peraltro le norme del regolamento regionale sono in contrasto con le disposizioni legislative in materia di