Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2004, n. 8438

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Ai fini del riparto di giurisdizione rispetto ad una domanda di risarcimento danni proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'amministrazione, che non sia assoggettata alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 80 del 1998, assume valore determinante l'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se si tratta di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se si tratta di azione extracontrattuale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria fondata sull'esistenza di comportamenti vessatori posti in essere dalla P.A. e configuranti - secondo il pubblico dipendente - un'ipotesi di "mobbing", la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che gli atti asseritamente lesivi - tutti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998 - si riferivano a violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti dal rapporto di pubblico impiego).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2004, n. 8438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8438
Data del deposito : 4 maggio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G V - Primo Presidente f.f. -
Dott. G A - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI

36, presso lo studio dell'avvocato M C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S D, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
ISTITUTO AGRARIO SAN M ALL'ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n^. 01/03/3977 proposto da:
ISTITUTO AGRARIO S. M ALL'ADIGE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

268, presso lo studio dell'avvocato D BTISTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F V, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
B S, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;



- intimati -


avverso la sentenza n. 432/02 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 19/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/03/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele che ha concluso previa riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi l'accoglimento del ricorso principale con deliberazione della giurisdizione ago limitatamente alla domande ex art. 2043 c.c. per mobbing verticale, confermata la giurisdizione del G.A. per l'altra domanda di natura contrattuale. Inammissibile, o in subordine, comunque assorbito il ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S B conveniva dinanzi al Tribunale di Trento l'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige e la Provincia Autonoma di Trento esponendo di aver lavorato alle dipendenze di detto Istituto dal 1981, e di essere stato collocato in ruolo come fattore dell'Azienda Agricola provinciale, con l'attribuzione di mansioni di direzione tecnica e amministrativa. Il ricorrente aveva presentato degli esposti in ordine ad illeciti rilevati a carico del direttore generale dell'Istituto, del Direttore amministrativo e dei consiglieri di amministrazione dell'ente;
successivamente, a partire dal 1987, era stato oggetto di comportamenti vessatori posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, ed era stato quindi privato delle funzioni già svolte, essendo prima inquadrato come assistente agronomo e poi come collaboratore agronomo, assegnato dal 1989 a compiti meramente esecutivi, collocato in locali angusti e disagevoli, e costretto nel 1993 a lasciare l'alloggio concessogli gratuitamente dall'ente datore di lavoro. Il B denunciava poi ulteriori comportamenti vessatori posti in essere in relazione al godimento dei periodi di congedo ordinario, affermando che in conseguenza di tale situazione era stato colpito da disturbi psicofisici, accusando una sindrome psiconeurosica ansioso depressiva.
Il sig. B deduceva di essere stato quindi vittima di un'attività di mobbing, concretatasi nella violazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ., da cui era seguita una menomazione
psicofisica, con conseguente responsabilità del datore di lavoro per danno alla capacità lavorativa, danno biologico, danno morale ed esistenziale. Chiedeva il risarcimento di tali danni e la condanna dell'ente alla reintegrazione nel posto di lavoro spettante, con l'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale. Con decisione non definitiva il Tribunale adito dichiarava la propria giurisdizione e il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Trento. A seguito di gravame proposto dall'ente convenuto in primo grado, con la sentenza oggi denunciata la Corte di Appello di Trento rilevava l'inammissibilità dell'appello incidentale della Provincia Autonoma di Trento e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. Ad avviso del giudice dell'appello, con la domanda azionata erano stati fatti valere diritti derivanti da responsabilità contrattuale del datore di lavoro, nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di pubblica amministrazione, per fatti lesivi riferibili a periodo antecedente al 30 giugno 1998. La controversia era pertanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Avverso questa sentenza S B propone ricorso per Cassazione affidato ad unico complesso motivo, illustrato da memoria. L'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato con due motivi.
La Provincia Autonoma di Trento non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. 2.1. La difesa del B eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale, rilevando che l'atto è stato tardivamente notificato il 3 febbraio 2003, dopo il decorso del termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., che scadeva il 2 febbraio 2003;
che la procura speciale apposta sull'atto è stata sottoscritta dall'avv. Filippo Valcanover, non ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, il quale ha anche autenticato la firma della parte.


2.2. Le eccezioni sono infondate. Per la prima, si deve rilevare che il 2 febbraio 2003 (giorno di scadenza - come rilevato dalla parte - del termine per la notifica del controricorso e ricorso incidentale) cadeva di domenica;
la scadenza era quindi prorogata, ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., al primo giorno seguente non festivo, nel quale è stata compiuta la notifica dell'atto.


2.3. Per la seconda, si osserva che l'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige ha conferito la procura speciale alle liti, apposta a margine al controricorso e ricorso incidentale, agli avvocati Filippo Valcanover e Domenico Battista, i quali hanno entrambi sottoscritto l'atto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la certificazione da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell'autografia della sottoscrizione della parte apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso per cassazione, che sia stato firmato anche da altro avvocato (quest'ultimo iscritto nell'albo speciale e indicato come condifensore in procura), costituisce mera irregolarità, inidonea a incidere sui requisiti indispensabili per lo scopo dell'atto (v. tra le più recenti decisioni Cass. 10 ottobre 2000 n. 13468, 11 ottobre 2001 n. 12411, 6 giugno 2003 n. 9078, 8 luglio 2003 n. 10372).

3. L'unico complesso motivo del ricorso principale reca il titolo "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 cod. proc. civ. punto 1 per motivi attinenti alla giurisdizione (giurisdizione dell'A.G.O. in luogo della affermata giurisdizione amministrativa);
punto 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all'art. 69 punto 7 del d.lgs 165/2001, trattandosi di domanda di 'mobbing' verticale cognito il 16.10.2000;
punto 4 per nullità del procedimento di appello e percepito mancato deposito da parte dell'Amministrazione appellante del fascicolo di primo grado;
punto 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi