Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22929
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPENA ANGELO nato a CARINARO il 14/09/1957 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'Avv. SERGIO TITORE, difensore della parte civile CGIL, il quale ha concluso come da conclusioni e nota spese depositate, e in sostituzione dell'Avv. ANGELO CUTOLO difensore della parte civile FIOM-CGIL PROVINCIA DI CASERTA;udito il difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPE STELLATO, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;••• RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di A S propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 31/01/2022 che aveva confermato la condanna di S per il reato di estorsione: in base al capo di imputazione, S, quale sindacalista della CGIL/FIOM, aveva minacciato R C, legale rappresentante della Manò Marine s.r.I., di porre in essere ostacoli al regolare svolgimento delle trattative in corso presso l'INPS di Caserta così da impedire l'ottenimento da parte della Manò Marine s.r.l. della Cassa integrazione guadagni e della messa in liquidazione, costringendo C a versargli somme di denaro. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce la violazione degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. e dell'art. 185 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta legittimazione a costituirsi parte civile delle organizzazioni sindacali, in quanto il danno risarcibile è solo quello che sia conseguenza diretta ed immediata dell'illecito prodotto, e nel caso in esame S aveva avuto rapporti solo con C, unico soggetto nei confronti del quale si sarebbe prodotto un danno. 1.2 II difensore lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 629 e 640 cod. pen.: il rapporto tra C e S era stato caratterizzato da una posizione paritetica tra le parti, ciascuna delle quali otteneva reciprocamente utilità dalla condivisione di un progetto solutivo della crisi aziendale;il difensore rileva inoltre che C era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di bancarotta fraudolenta proprio per la Manò Marine, quindi non era un imprenditore assoggettabile a facili pressioni, ma pacificamente aduso a condotte illecite;inoltre S, quale sindacalista, non aveva il potere di ammettere alla Cassa Integrazione Straordinaria la Marò Marine, per cui la vicenda avrebbe al più essere ricondotta nell'alveo della truffa per ingenerato timore. 1.3 II difensore rileva che l'individuazione di una pena base assolutamente superiore ai limiti edittali avrebbe imposto una specifica motivazione che tenesse conto di tutti gli elementi concreti della fattispecie, nonché del comportamento processuale estrinsecatosi sia con la ammissione dei fatti storici che con la restituzione in favore di C di quanto indebitamente percepito. 1.4 II difensore rileva come era errata la motivazione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., giustificata in quanto non erano state risarcite le organizzazioni sindacali, richiamando il primo motivo di ricorso. 2 \, • 1.5 II difensore lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 e 240-bis cod. pen., in quanto erano inesistenti i presupposti per la applicazione della confisca allargata su beni riconducibili, ovvero nella titolarità del ricorrente.
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