Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2013, n. 11342
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine di venti giorni per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del Consiglio dell'ordine locale, di cui all'art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre dalla notificazione di copia integrale di detta decisione all'avvocato interessato, non essendo prevista la notificazione al suo difensore, in quanto il soggetto incolpato è un professionista in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso, senza che abbiano rilievo, nella specie, la mancanza in capo all'incolpato delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche, né la notifica della decisione operata in diversa data anche al legale di quest'ultimo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23108/2012 proposto da:
CAMPAGNA NICOLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato R G G, rappresentato e difeso sè medesimo;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 94/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 20/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. M M;
udito l'Avvocato G G R per delega dell'avvocato N G C;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con decisione adottata il 14 maggio 2009 e depositata il 1 marzo 2010 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino inflisse all'iscritto N G C la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due per avere assunto un incarico in forza di delega raccolta da un carrozziere su foglio firmato in bianco. 2 - L'impugnazione del Campagna fu dichiarata inammissibile con sentenza 24 novembre 2011 - 20 luglio 2012 dal Consiglio Nazionale Forense, sul rilievo che il ricorso era stato proposto dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 50, comma 2.