Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2022, n. 39002
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VECCARIELLO NICOLA nato a BARI il 27/03/1959 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 03/10/2016, il Tribunale di Bari dichiarava N V, nonché L G e S B, responsabili del reato di furto pluriaggravato di prodotti alimentari ai danni di S C - C S e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li condannava alla pena di giustizia. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 25/11/2020, ha riqualificato il fatto in termini di tentativo e rideterminato in melius le pene irrogate, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione N V, attraverso il difensore Avv. F S D, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di G, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., inutilizzabili in quanto estorte e rese al fine di non essere licenziato, mai acquisite alle indagini e al dibattimento con l'osservanza degli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., nonché in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all'attendibilità delle accuse di G, in quanto il verbale redatto in occasione delle riunioni tra le parti aziendali e i tre dipendenti con le rappresentanze sindacali non si fa alcun riferimento alle pregresse dichiarazioni di G. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla portata etero- accusatoria delle dichiarazioni di G (non entrate nel processo), mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti rispetto alla posizione di V, ritenute, con motivazione perplessa, utilizzabili ma con valenza solo autoaccusatoria. Quanto agli ulteriori elementi, le due auto parcheggiate nei pressi del bidone della spazzatura erano dei coimputati, non del ricorrente, il riferimento agli "addetti alle pulizie" è del tutto generico, mentre il comportamento post factum del ricorrente, che accompagnò il collega C a riferire l'accaduto al responsabile Mellone, non è sintomatico del coinvolgimento nel furto.
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