Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/12/2015, n. 24707
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In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione.
Sul provvedimento
Testo completo
24707 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Chiamata in garanzia - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 1917 0.0. SEZIONI UNITE CIVILI regime Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 26585/2008 24707 Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Primo Pres.te f.f. Cron. Rep. 1404 Presidente Sezione Dott. MASSIMO ODDO - Ud. 09/06/2015 Dott. RENATO RORDORF Presidente Sezione - PU Consigliere Sezione Dott. SERGIO DI AMATO - - Consigliere - C.U. Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE Consigliere - Dott. ANNAIA AMBROSIO Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26585-2008 proposto da: Coop. La Generale Servizi S.c. a r.l., in persona 2015 del suo Presidente e legale rappresentante pro 254 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato GHERARDO IA GISMONDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA PALUMBI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente 1
contro
OR IA IA, ER STEFANO domiciliati in ROMA, VIA SILVIO elettivamente PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERDINANDO DE SIMONE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSA LUCENTE e LILIANA CIROCCO, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrenti - nonchè
contro
Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l.;
intimata avversO la sentenza n. 2221/2007 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 24/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.g.n. 26585-08 (ud. 9.6.2015) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. FA BE e PA TO nel marzo del 2003 convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bologna la Coop. La Generale Servizi a r.l. chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno sofferto in occasione dell'esecuzione da parte della stessa di un trasloco di mobilio avvenuto nel gennaio del 2002. Gli attori quantificavano il danno in € 2.094,80 rappresentanti la maggior somma rispetto a quella di € 2.600,00 che era stata loro risarcita stragiudizialmente dall'assicuratrice della convenuta, Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l., e che reputavano non satisfattiva, in ragione delle spese legali e di perizia di parte che avevano sostenuto. §1.1. La convenuta si costituiva e chiedeva che il giudice adito disponesse la chiamata in causa della sua assicuratrice per sentirla dichiarare tenuta, in forza della polizza assicurativa con essa stipulata, al pagamento di quanto fosse stata tenuta a corrispondere agli attori. Sull'assunto che gli attori non avevano pagato alcun corrispettivo per la prestazione eseguita, in via riconvenzionale la convenuta chiedeva, altresì, la loro condanna al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruzione. Il Giudice di Pace autorizzava la convenuta a chiamare in causa la sua assicuratrice ed a seguito della chiamata essa si costituiva e chiedeva respingersi la domanda per la somma eccedente quella a suo tempo pagata stragiudizialmente, che riconosceva di avere corrisposto. §1.2. All'esito dell'istruzione il Giudice di Pace, riconosciuta l'esistenza dell'inadempimento della sua prestazione da parte della convenuta, quantificava il danno residuo in € 1.424,80 e condannava la convenuta e per essa>> la società assicuratrice in forza del contratto di assicurazioni>> al pagamento di detta somma. La domanda riconvenzionale della convenuta veniva, invece, rigettata. 3 Est. Coss. Raffaele Frasca R.g.n. 26585-08 (ud. 9.6.2015) §2. La sentenza veniva appellata dalla società assicuratrice, sia perché aveva riconosciuto talune voci di danno che a suo dire esulavano dalla copertura prevista dalla polizza, sia perché comunque i danni riconosciuti non erano stati provati dall'esperita istruzione. Nell'atto di appello, notificato sia agli attori che alla convenuta, si chiedeva che in riforma della sentenza di primo grado fosse dichiarato che nulla era dovuto in eccedenza rispetto alla somma riconosciuta stragiudizialmente. §2.1. Si costituiva la cooperativa assicurata contestando la fondatezza dell'appello, salvo quanto al profilo inerente la prova del danno, e svolgendo appello incidentale riguardo al rigetto della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del corrispettivo. In subordine chiedeva che fosse riconosciuta l'operatività della garanzia e che l'appellante principale venisse condannata al risarcimento del danno nella misura ritenuta adeguata dal giudice. Gli attori BE-TO si costituivano e chiedevano la conferma della sentenza di primo grado. §3. Il Tribunale di Bologna, decidendo gli appelli, con sentenza del 24 settembre 2007, esaminava preliminarmente l'appello incidentale e lo rigettava reputando che l'inadempienza della società cooperativa fosse stata di tale importanza da escludere qualsiasi utilità della sua prestazione e dunque il diritto al corrispettivo. Esaminava, quindi, l'appello principale della società assicuratrice e lo accoglieva quanto al motivo sul difetto di prova del quantum del preteso danno e, in riforma della sentenza di primo grado, "revocava" la condanna nei confronti della medesima, mentre osservava che poiché l'appello incidentale della cooperativa riguarda soltanto la domanda riconvenzionale e non la propria condanna, questa rimane>>. Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 26585-08 (ud. 9.6.2015) §4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Coop. La Generale Servizi contro il BE e la TO e contro la Cattolica Assicurazioni. Resistevano congiuntamente al ricorso con controricorso il BE e la TO. §5. La trattazione del ricorso veniva fissata dinanzi alla Terza Sezione Civile della Corte ed il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 15 maggio 2014, con ordinanza interlocutoria n. 16780 del 23 luglio 2014, rimetteva il fascicolo al Primo Presidente ai sensi del terzo comma dell'art. 374 c.p.c., per l'eventuale assegnazione della sua trattazione alle Sezioni Unite, ravvisando per la decisione del ricorso quanto al terzo motivo la necessità della soluzione di una questione di particolare importanza. §6. Il Primo Presidente ha assegnato la trattazione alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. "insufficiente motivazione" e si censura la sentenza impugnata là dove, dopo avere disposto la riforma della sentenza di primo grado "revocando la condanna dell'assicurazione" "per difetto di prova del quantum" ha soggiunto che "poiché l'appello incidentale della cooperatival riguarda soltanto la domanda riconvenzionale e non la propria condanna, questa rimane". La censura è svolta assumendosi che la formula usata sarebbe stata "sibillina e laconica" e non consentirebbe di comprendere il processo logico- giuridico che ha portato il Tribunale alla statuizione ed in particolare se la mancata revoca della condanna della ricorrente sia stata dovuta all'applicazione dell'art. 329, secondo comma, c.p.c. o ad altro motivo. D'altro canto si sostiene nessun riferimento viene fatto all'atto di appello 5 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 26585-08 (ud. 9.6.2015) ed alla precisazione delle conclusioni ed alla conclusionale, di modo che non sarebbe dato comprendere perché non sia stato considerato come specifico motivo di appello quanto riportato a pagina 3 della comparsa di costituzione in cui si era detto che "per quanto attiene il punto IV dell'appello" principale della società assicuratrice, che trattava proprio la questione della mancanza di prova oltre che dell'an, del quantum, "ci si associa alle richieste ed agli assunti di parte appellante". Nessuna motivazione la sentenza impugnata avrebbe inoltre enunciato - nel discostarsi, a dire dei ricorrenti, dall'orientamento prevalente di questa Corte "secondo il quale, nel caso di un giudizio di risarcimento del danno dove vi sia stata chiamata in garanzia ex art. 1917 c.c. e vi sia stata una condanna solidale di garante e garantito, l'appello proposto dalla Compagnia coinvolge anche la posizione del garantito, non essendo possibile scindere le due posizioni". §2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., “nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. per errore di fatto”. Vi si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la ricorrente non aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado quanto alla propria condanna. L'appello si sarebbe dovuto scorgere, invece, nelpasso della comparsa di costituzione già evocato nel motivo precedente, in cui essa si era associata alle richieste dell'appellante principale di cui al punto IV del suo atto di appello, intitolato “carenza di prova" e relativo alla constatazione della sua sussistenza anche sul quantum. D'altro canto, si argomenta, del tutto irrilevante sarebbe il fatto che nelle conclusioni della comparsa non vi fosse stato il richiamo a detta associazione. §3. Con il terzo motivo si fa valere, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., “errata applicazione degli artt. 102;
336 c.p.c. e 1917 c.c.". Sulla premessa che la Cattolica Assicurazioni sia stata chiamata in causa ai sensi dell'art. 1917 c.c. e che tale tipo di chiamata integri un'ipotesi di c.d. Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 26585-08 (ud. 9.6.2015) garanzia propria (all'uopo viene evocata Cass. sez. un. n. 13968 del 2004), vi si prospetta che, per effetto della chiamata sarebbe insorto un rapporto di c.d. litisconsorzio necessario processuale, in quanto unico sarebbe il fatto generatore della responsabilità di cui si discorre in causa e, anche se i titoli di responsabilità sarebbero distinti riguardo all'azione principale ed a quella di chiamata in garanzia, per quella ragione fra l'azione principale e la chiamata in garanzia vi sarebbe un vincolo di inscindibilità e di interdipendenza. Ne seguirebbe