Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2012, n. 12880
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Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso (nella specie, avente ad oggetto un processo anteriore alle riforme introdotte col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005, la S.C. ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T F - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERLITO SALVATORE FRLSVT71L08A028O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell'avvocato B G, rappresentato e difeso dall'avvocato P A con studio in CATANIA, Via Napoli, 61, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
SICILAUTO SRL 00134350875, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. G L S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentata e difesa dall'avvocato C I A A giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
TARANTO CARMELO, BANCO SICILIA, SANGEMINI SPA, SINDONI SALVATORE, CRIPPA &BERGER SPA, BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, BONACCORSI SALVATORE, BANCA CREDITO POPOLARE SIRACUSA, MIGNEMI GRAZIA, SANGEMINI FERRARELLE, DI SALVO MICHELE, BANCA POPOLARE SANTA VENERA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1191/2009 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/02/2009;R.G.N. 6132/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2012 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato ANTONIO PULIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. 1. Salvatore Ferlito ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 28 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'Esecuzione, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Sicilauto s.r.l. avverso il decreto con cui il giudice dell'esecuzione aveva escluso la validità dell'offerta da essa presentata in relazione alla disposta vendita senza incanto di un immobile nella procedura esecutiva iscritta al n. 65 del 1981, ha dichiarato la validità di detta offerta e la nullità degli atti successivi della procedura e del decreto di aggiudicazione, emesso frattanto a favore del Ferlito in ragione della prosecuzione della procedura, a suo tempo non sospesa dal giudice dell'esecuzione.
L'opposizione della Sicilauto, qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. dal Giudice dell'Esecuzione, ancorché denominata "reclamo",
era stata proposta avverso l'ordinanza del 7 aprile 2005, con cui il Giudice dell'Esecuzione aveva considerato irrituale l'offerta della medesima, in quanto nella busta chiusa che la conteneva, unitamente agli altri due documenti richiesti, erano stati inseriti, a titolo di cauzione, due assegni circolari emessi dalla Banca Credem anziché, come era stato prescritto nell'ordinanza dispositiva della vendita, dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa.
A sostegno dell'opposizione era stato dedotto: a) che nessuna norma codicistica prevedeva l'esclusione dell'offerente che avesse depositato assegni emessi da un istituto di credito diverso da quella indicato, ne' risultava che i tribunali italiani fossero soliti formulare tale indicazione;b) che una simile indicazione era contraria alla privacy dei singoli debitori, perché consentiva alla banca indicata di conoscere le loro vicende, nonché di monitorare l'andamento degli incanti;c) che essa era, altresì, contraria alla ratio della vendita senza incanto, individuabile nella prevenzione di possibili speculazioni o veri e propri illeciti (cioè le c.d. mafie d'asta);d) che ne' l'estratto dell'ordinanza affisso all'albo, ne' quello pubblicato sul sito internet contenevano l'indicazione dell'istituto che doveva emettere gli assegni;e) che l'esclusione dell'offerta si poneva in contrasto con la stessa ordinanza di vendita, poiché essa richiamava il punto 8 delle allegate disposizioni generali, secondo cui le offerte irregolari sarebbero rimaste valide.
Negata nella fase sommaria la sospensione, il giudizio a cognizione piena si svolgeva nel contraddicono di tutte le parti del processo esecutivo, fra le quali si costituivano soltanto la Banca Antonveneta ed il Ferlito.
p. 2. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Ferlito contro la Sicilauto s.r.l, e le altre parti del processo esecutivo, cioè la Banca Antoniana Popolare Veneta, Carmelo Taranto, il Banco di Sicilia, la s.p.a. Sangemini, la Banca Popolare di Santa Venera, Sindoni Salvatore, Michele Di Salvo, Orazia Mignemi (il cui prenome nell'intestazione del ricorso è indicato come Grazia, mentre la relata di notifica è correttamente indirizzata), Salvatore Bonaccorsi, la Sangemini Ferrarelle s.p.a., la Banca Popolare di Credito di Siracusa e la Coppa &Berger, oggi Sanpellegrino s.p.a..
Soltanto la Sicilauto ha resistito con controricorso. 2.1. Il Ferlito ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte rileva che è priva di fondamento l'eccezione della resistente di mancata notificazione del ricorso alle altre parti del processo esecutivo.
Il ricorso reca le relate di notificazione nei riguardi di tutte dette parti.
Le notifiche alla Sangemini Ferrarelle ed alla Sangemini risultano rifiutate da procuratori come tali indicati - evidentemente perché, essendo rimaste contumaci dette parti nel giudizio di merito non apparivano comunque rituali - ma sono state, poi, eseguite a mezzo posta ritualmente.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazione e falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 119 e 571 c.p.c, art. 86 disp. Att. c.p.c., anche con riferimento agli artt. 484 e 175 c.p.c.".
Vi si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione agli atti riguardo al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva escluso la ritualità dell'offerta della Sicilauto (superiore a quella del Ferlito), in quanto non effettuata, come prescritto nell'ordinanza dispositiva della vendita, con il deposito di assegni circolari a titolo di cauzione e spese, emessi dall'istituto di credito indicato dal giudice dell'esecuzione in detta ordinanza, bensì emessi da altro istituto di credito. La motivazione con cui l'accoglimento dell'opposizione è stata giustificata ha avuto il seguente tenore: "È.... pacifico che la vendita senza incanto, secondo quanto dispone l'art. 571 c.p.c., anche nel testo vigente all'epoca, prevede la possibilità, per il giudice, di stabilire il versamento della cauzione con assegno circolare, ma non già di stabilire quale debba essere l'istituto emittente. Da ciò consegue che, qualora il g.e. provveda, nel fissare le modalità di vendita senza incanto, ad una così minuziosa previsione, la violazione formale di tale provvedimento non può dar luogo a nullità dell'offerta. Come questo stesso Ufficio ha statuito in altra ipotesi (sentenza n. 1089/2007, prodotta dall'opponente), le minuziose istruzioni date nell'ordinanza di vendita circa il deposito delle somme, per cauzione ed anticipo di spese, a mezzo di assegni circolari non trasferibili emessi da un determinato istituto di credito non rientrano nel novero del contenuto del provvedimento che dispone la vendita indicato nell'art. 576 cod. proc. civ. a pena di nullità. Si tratta, invero, di prescrizioni che nulla hanno a che vedere con la regolarità formale della vendita ma di prescrizioni dettate allo scopo di semplificare i compiti e le incombenze, della cancelleria e/o del notaio delegato". Tale principio va condiviso anche nel caso di specie, i cui si controverte su una vendita senza incanto e non sulla vendita con incanto disciplinata dall'art. 576 (si noti che, nel precedente citato, sono stati considerati equipollenti, agli assegni circolari emessi dalla banca Agricola Popolare di Ragusa, addirittura degli assegni postali a firma non dell'offerente, ma di altra persona).".
La critica a questa motivazione è svolta dal Ferlito nel motivo con le seguenti considerazioni: a) l'argomento della irrilevanza delle prescrizioni come quella circa l'indicazione dell'istituto di credito, configgerebbe con il fatto che compete al giudice dell'esecuzione fissare le modalità della cauzione e ciò sia ai sensi dell'art. 119 c.p.c., che dell'art. 86 disp. att. c.p.c., onde la modalità fissata non potrebbe essere ignorata da chi presta la cauzione, pena l'anarchia nello svolgimento del processo;b) le modalità fissate erano state ritualmente osservate dal ricorrente e non si vedrebbe ragione per penalizzarlo, solo perché un altro offerente non è stato patimenti diligente;c) la tesi della sentenza impugnata si risolverebbe nel disconoscimento del proprio operato, essendo la fissazione delle modalità della cauzione espressione del potere di direzione del processo di cui agli artt. 484 e 175 c.p.c.;
d) detta tesi sarebbe contraria al principio di diritto affermato di queste Corte nella sentenza n. 4334 del 2009 nel senso che In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.: di tale sentenza viene invocato il passo motivazionale che sorregge il detto principio di diritto.
p.