Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2020, n. 20527

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2020, n. 20527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20527
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni, rassegnate a norma dell'art. 83 comma 12-ter d.l. n. 17 del 2020, dal Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale dott. Piero GAETA, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
la difesa ha rassegnato proprie conclusioni a norma del medesimo articolo. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città, con la quale è stata applicata nei confronti di IO BI la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e per più ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi 2, 3, 6, 7,8, 13 e 16). Secondo la incolpazione provvisoria, l'indagato - identificato a mezzo di elementi soggettivamente individualizzanti - avrebbe ricoperto il ruolo di collaboratore del co-indagato FE EL GA, a sua volta in posizione apicale di uno dei due gruppi componenti l'associazione di cui al capo 1), attiva nel traffico degli stupefacenti nel territorio di Santa Maria Capua Vetere (l'altro gruppo essendo riconducibile alla sorella del EL GA, NI EL GA). Le indagini, avviate a seguito di una denuncia per aggressione nei confronti dei vertici dei due gruppi associati, si sono articolate attraverso una corposa attività di intercettazione, anche ambientale;
correlati servizi di osservazione e controllo che hanno portato, in alcuni casi, anche al sequestro di sostanza stupefacente;
e il contributo di due collaboratori, DI AC e RT, i quali hanno fornito elementi di riscontro della bontà della intuizione investigativa, anche grazie ai rapporti intrattenuti con i componenti della struttura associativa facente capo alla famiglia "BELLAGIÒ".

2. Avverso l'ordinanza, il BI ha proposto ricorso a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della eccezione difensiva con la quale si era lamentata la mancata trasmissione e conseguente ostensione al GIP dei verbali di interrogatorio del collaboratore DI AC, riportati solo in maniera incompleta nella ordinanza genetica. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione della esistenza di un quadro di gravità indiziaria, contestando la interpretazione dei dialoghi intercettati, unica fonte di prova a carico. Con il terzo motivo, infine, la difesa assume la mera assertività della esistenza di un pericolo di reiterazione, osservando che le misure cautelari avrebbero di fatto disgregato la compagine associativa e che il BI è soggetto incensurato.

3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale dott. P. Gaeta, ha concluso con atto scritto, a norma dell'art. 83 comma 12-ter d.l. n. 18 del 17/3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/4/2020, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha rassegnato proprie conclusioni scritte a norma del medesimo art. 83 comma 12-ter. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.

2. Il Tribunale partenopeo ha preliminarmente esaminato l'eccezione difensiva riguardante la omessa trasmissione al GIP dei verbali di interrogatorio del DI AC, articolata con riferimento alla asserita impossibilità di verifica del rispetto delle garanzie difensive di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. e, dopo avere dato atto che il GIP non aveva avuto a disposizione detti verbali, pur avendo fondato anche sul loro contenuto la propria decisione, ha tuttavia precisato che tali atti erano stati integralmente trascritti nelle informative, privi solo della parte introduttiva (identificazione del dichiarante e eventuali avvisi). Ha, quindi, osservato che la difesa non aveva contestato la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, ma solo l'impossibilità di verificare l'osservanza delle

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