Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2005, n. 14773

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In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonchè diversa disciplina, in quanto il primo (regolato dall'art. 83 del d.P.R. n. 1224 del 1965 per gli infortuni sul lavoro, dall'art. 137, stesso d.P.R. per le malattie professionali, dall'art. 146, quinto comma, stesso d.P.R. per la silicosi e asbestosi, e dall'art. 13, comma quarto, del d.lgs. n. 38 del 2000 per le malattie neoplastiche) si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell'assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro certi limiti temporali, alla condizione di bisogno dell'assicurato, variabile nel tempo, mentre il secondo (regolato attualmente dall'art. 9 del citato d.lgs.), si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull'esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge.L'individuazione del procedimento in concreto intrapreso deve essere compiuta sulla base dei rispettivi presupposti, e non del "nomen" ad esso attribuito dal soggetto che ne abbia assunto l'iniziativa, ed è attività riservata al giudice di merito, che non è vincolato dalla qualificazione data dalle parti nè dal tipo di procedimento instaurato dall'istituto previdenziale.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo correttamente qualificato la fattispecie come revisione della rendita per miglioramento, aveva poi applicato alla stessa le disposizioni di cui all'art. 9, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 38 del 2000, dettate per l'istituto diverso della revisione per errore).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2005, n. 14773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14773
Data del deposito : 13 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GALLI MARIA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RITA R, giusta procura speciale atto notar C F T di Roma del 6/06/03, rep. 62671;

- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 9/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 27/02/03 r.g. n. 340/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/04/05 dal Consigliere Dott. M D L;

udito l'Avvocato F per delega R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del primo motivo;

accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Brescia - in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede - determinava la decorrenza del diritto al ripristino della rendita per malattia professionale (ipoacusia) - dall'INAIL riconosciuto in sede amministrativa, nelle more del giudizio di primo grado, a favore di M G - a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (1 giugno 2000), siccome riconosciuto dall'Istituto - anziché dalla data precedente (4 marzo 1996) della visita di revisione, che si era conclusa con la soppressione della rendita "per intervenuto miglioramento", siccome ritenuto, invece, dal giudice di primo grado (che aveva ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'Istituto dopo l'accoglimento della domanda in sede amministrativa) - essenzialmente in base al rilievo che, nella specie, "la prescrizione viene considerata unicamente come circostanza di fatto dell'essere trascorso un determinato periodo di tempo dal provvedimento di soppressione della rendita al fine di delineare il contenuto del diritto dell'assicurato e, come tale, è fatto da accertare e rilevare d'ufficio" - in quanto "la prescrizione attiene alla fattispecie costitutiva del diritto e (...) non si tratta di materia di eccezione" (siccome emerge dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38) - mentre "è onere
dell'assicurato allegare e provare esistenza e contenuto del diritto fatto valere, anche per quanto riguarda l'eventuale interruzione della prescrizione".
Avverso la sentenza d'appello, M G propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
L'Istituto intimato ha depositato procura speciale alle liti. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto
(art. 112 c.p.c.) - M G censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto il proprio diritto alla rendita per malattia professionale, entro i limiti dell'asserita prescrizione - sebbene l'INAIL avesse richiesto soltanto il rigetto della propria domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello stesso diritto a far tempo dalla data di soppressione della rendita.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2938 c.c., 112 c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata
- per avere ritenuto che la prescrizione dovesse, nella specie, essere rilevata d'ufficio - sebbene il giudice possa soltanto accertare la rituale proposizione in relazione alle "eccezioni in senso proprio e stretto", quali le eccezioni di prescrizione e giudicato richiamate dallo stesso legislatore (di cui all'art. 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 38/2000), che prevede, "come regola, la riattribuzione della prestazione economica, a decorrere dalla data dell'annullamento o della riduzione, e, come eccezione, connessa alla intervenuta prescrizione o sentenza passata in giudicato, quella della riattribuzione della prestazione economica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda". Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 91 c.p.c) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere
compensato le spese dei giudizi di primo e di secondo grado - sebbene l'INAIL fosse risultata soccombente in p primo grado, avendo riconosciuto il proprio diritto alla rendita, sia pure con decorrenza diversa da quella pretesa, solo nel corso dello stesso giudizio. I primi due motivi di ricorso sono fondati e l'accoglimento - che ne consegue - assorbe il terzo motivo.

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