Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2018, n. 48335
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GABELLONE DONATO nato a SORENGO (SVIZZERA) il 15/06/1965 avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per rideterminazione pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2016, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di D G, il quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4), cod. pen. in relazione alla sottrazione di un furgone, così riqualificata l'originaria contestazione di ricettazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, dolendosi di violazione di legge e vizio di motivazione ed articolando un motivo unico ma diretto a censurare due differenti aspetti della pronunzia impugnata.
2.1. Il primo aspetto di cui il ricorrente si duole è quello del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, non configurabile nel caso di specie, giacché l'imputato si era limitato ad approfittare del fatto che il conducente aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite, senza che questa distrazione della vittima fosse stata da lui procurata. Il ricorrente rimarca di non avere approfittato di un momentaneo allontanamento dei due occupanti del veicolo, giacché era probabile che essi lo avessero parcheggiato e
udita la relazione svolta dal Consigliere P B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A P, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per rideterminazione pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2016, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di D G, il quale era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4), cod. pen. in relazione alla sottrazione di un furgone, così riqualificata l'originaria contestazione di ricettazione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, dolendosi di violazione di legge e vizio di motivazione ed articolando un motivo unico ma diretto a censurare due differenti aspetti della pronunzia impugnata.
2.1. Il primo aspetto di cui il ricorrente si duole è quello del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, non configurabile nel caso di specie, giacché l'imputato si era limitato ad approfittare del fatto che il conducente aveva lasciato il veicolo aperto con le chiavi inserite, senza che questa distrazione della vittima fosse stata da lui procurata. Il ricorrente rimarca di non avere approfittato di un momentaneo allontanamento dei due occupanti del veicolo, giacché era probabile che essi lo avessero parcheggiato e
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