Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/12/2018, n. 32069

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/12/2018, n. 32069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32069
Data del deposito : 12 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25480/2017 R.G. proposto da COMUNE DI BRUGNATO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A L G, con domicilio eletto in Roma, via C. Sisenna, n. 28, presso lo studio dell'Avv. T S;

- ricorrente -

contro

TRAFILERIA SEGESTA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. P- f \ l P, rappresentata e difesa dagli Avv. S T e Francesco A- lessandro Magni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Ro- ma, via Caio Mario, n. 29;
- resistente - e SOCOGAS S.P.A.;
- intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di La Spe- zia depositata il 9 ottobre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto dichiararsi la giu- risdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino.

FATTI DI CAUSA

1. La Trafileria Segesta S.r.l., proprietaria di un fondo sito in Brugnato (SP) e riportato in Catasto al foglio 6, particella 1262, ha convenuto in giu- dizio il Comune di Brugnato e la Socogas S.p.a., per sentir dichiarare illegit- tima l'occupazione dell'immobile, trasformato in scogliera e letto del fiume Vara, con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, nonché al ri- lascio ed al ripristino dello stato dei luoghi. Si è costituito il Comune, ed ha eccepito l'incompetenza del Giudice adì- to, osservando che l'occupazione ha avuto luogo per l'esecuzione di opere idrauliche, consistenti in interventi di bonifica e manutenzione straordinaria dell'alveo fluviale e delle opere di difesa idraulica del fiume Vara, con la conseguente spettanza della controversia alla competenza del Tribunale Re- gionale delle Acque Pubbliche. Con memoria depositata nel corso del giudizio, l'attrice ha provveduto alla precisazione della domanda, chiarendo che l'area occupata era stata ir- reversibilmente trasformata, ed affermando voler insistere, al riguardo, sol- tanto sulla richiesta di risarcimento dei danni.

1.1. Con ordinanza del 9 ottobre 2017, il Tribunale di La Spezia ha ri- gettato le eccezioni d'improcedibilità, difetto di giurisdizione e carenza di le- gittimazione passiva, dando atto dell'avvenuto svolgimento del procedimen- to di mediazione ante causam e della natura usurpativa dell'occupazione, con la conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giu- dice ordinario, nonché della legittimazione di entrambi i convenuti, in rela- zione al fatto ed alla causa petendi prospettati dall'attrice.

2. Avverso la predetta ordinanza il Comune ha proposto istanza di rego- lamento di competenza. La Trafileria Segesta ha resistito con memoria. La Socogas non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che, nonostante l'apparenza determinata dal tenore letterale del dispositivo e della motivazione, nei quali si fa esclu- sivo riferimento alla giurisdizione, anche attraverso la citazione di preceden- ti riguardanti il riparto tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, l'ordi- nanza impugnata reca indiscutibilmente una statuizione sulla competenza: nel dispositivo, essa richiama infatti espressamente l'eccezione proposta dal Comune, che, oltre ad essere formulata alternativamente in termini di giuri- sdizione o competenza, individuava nel Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche il giudice cui spettava la cognizione della controversia, richiaman- do, a sostegno di tale assunto, la disciplina dettata dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Poiché, com'è noto, tale disciplina configura i tribunali regio- nali delle acque non già come giudici speciali, ma come organi specializzati della giurisdizione ordinaria, la ripartizione del potere giurisdizionale tra gli stessi ed i tribunali ordinari non dà luogo ad una questione di giurisdizione, bensì di competenza, la cui decisione è dunque censurabile con il mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 42 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 7/01/2013, n. 145;
8/05/1997, n. 399;
Cass., Sez. I, 6/06/2002, n. 8239).
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