Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2019, n. 33373

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2019, n. 33373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33373
Data del deposito : 17 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3200-2019 proposto da: R R, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI SAN BASILIO

61, presso lo studio dell'avvocato E P, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 142/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 22/11/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato R R per delega orale dell'avvocato E P.

RILEVATO CHE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, con decisione emessa il 10 novembre 2014 e pubblicata il 25 gennaio 2015 ha inflitto all'avv. R R la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio dalla professione in relazione agli addebiti contestati (violazione degli artt. 38 R.D.L n. 1578/1933;
2 e 3 della legge n. 247/2012 e 14 del codice deontologico forense) per aver esposto in comparsa conclusionale una circostanza non veritiera (aver avanzato il convenuto da lei difeso una offerta transattiva pari a 18.000 euro che non sarebbe Ric. 2019 n. 03200 sez. SU - ud. 04-06-2019 -2- stata accettata dalla parte attrice che aveva chiesto la maggiore somma di 35.000 euro per concludere la transazione della controversia). L'avv. R ha proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense che in parziale accoglimento del gravame ha rideterminato la sanzione applicando in sostituzione quella della censura. Ricorre per cassazione l'avv. R che articola tre motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 117 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e mancanza di decisione e/o motivazione in ordine alla gravata inesistenza della decisione per mancanza di potere in materia disciplinare alla data del 26 gennaio 2015 (e a quella successiva del 30.1.2015) da parte del C.O.A. che aveva irrogato la sanzione, con conseguente violazione dell'art. 50 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Rileva in particolare la ricorrente che, in base alla disposizione dell'art. 50 citato, il potere disciplinare è stato devoluto ai Consigli distrettuali di disciplina con decorrenza dal 1 gennaio 2015;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 117 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e totale mancanza di decisione e/o motivazione in relazione alla cessazione dei poteri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento al 30 gennaio 2015 data in cui era stata richiesta dal C.O.A. la notifica del provvedimento nonostante già in precedenza fossero state fissate le elezioni per il rinnovo del C.O.A. che pertanto aveva cessato Ric. 2019 n. 03200 sez. SU - ud. 04-06-2019 -3- le sue funzioni;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e totale mancanza di decisione e/o motivazione in relazione alla violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 3 C.D.F.) e mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia.
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