Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2022, n. 38120

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/12/2022, n. 38120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38120
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. In esito a verifica per gli anni 2001 e 2002 riguardante (---) Spa (già attiva nel settore delle telecomunicazioni e dichiarata fallita con sentenza n. 37/2003 del Tribunale di Palermo), verifica conclu Sas i con l'emissione di PVC addì 4 dicembre 2008, l'Ufficio di Roma (---) dell'Agenzia delle Entrate emetteva, in data 23 dicembre 2008, e notificava alla Curatela del fallimento della società, in data 7 gennaio 2009, avviso di accertamento con cui, rilevata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2002 da parte della società, determinava plusvalenze tassabili, ricavi non contabilizzati ed un maggior valore della produzione netta, conseguentemente liquidando maggiori IRPEG ed IRAP ed irrogando le relative sanzioni, per un carico complessivo di Euro 13.620.508,04.



2. Proponeva ricorso la Curatela, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto decorso del termine decadenziale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, e l'infondatezza di tutti i rilievi.



3. La CTP di Roma, con la sentenza n. 362/22/11 depositata il 26 settembre 2011, respingeva il ricorso.



4. La Curatela proponeva appello, respinto dalla CTR del Lazio con la sentenza in epigrafe.



5. Avverso la sentenza della CTR, proponeva ricorso per cassazione la Curatela con quattro motivi, ulteriormente insistiti con memoria in data 21 settembre 2022 (che fa seguito a quella in data 9 dicembre 2021).

Si costitutiva l'Agenzia delle Entrate, depositando articolato controricorso.

Giusta ordinanza interlocutoria assunta ad esito dell'udienza camerale del 22 dicembre 2021, il ricorso, chiamato all'odierna udienza pubblica, è introitato in decisione sulle acquisite conclusioni, come in epigrafe, del Sostituto Procuratore Generale presso questa Suprema Corte.

Motivi della decisione



1. Preliminarmente deve rilevarsi che, come eccepito dalla Curatela nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., il controricorso agenziale è inammissibile in quanto tardivo.

A fronte della notificazione del ricorso per cassazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate il 15 ottobre 2014, il controricorso consta essere stato notificato alla Curatela nel domicilio eletto mediante posta elettronica certificata soltanto il 9 dicembre 2014. Ne consegue la violazione del termine di cui all'art. 370 c.p.c., comma 1.



2. Ciò detto, il primo ed il terzo motivo di ricorso, per l'evidente comunanza delle censure, possono essere illustrati e trattati congiuntamente.



3. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 23, 54 e 57 e della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 12.



3.1. La sentenza impugnata è incorsa in extrapetizione relativamente al capo in cui ha ritenuto che costituisca valido motivo per il mancato rispetto del termine dilatorio L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, l'avanzato stato della procedura concorsuale. La CTR ha inammissibilmente addotto una giustificazione all'emissione anticipata dell'avviso di accertamento non contenuta nello stesso nè mai tempestivamente dedotta dall'Amministrazione in giudizio. A cagione di ciò, essa ha violato le norme evocate in rubrica.



4. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 23, 24 e 57.



4.1. La sentenza impugnata va censurata anche per non aver accolto l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Nell'avviso era specificato che il termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non veniva rispettato in quanto erano di imminente scadenza i "termini di prescrizione": termini, nondimeno, non rispettati dall'Ufficio, atteso che la notificazione dell'avviso è intervenuta, non entro il 31 dicembre 2008, ma solo il 7 gennaio 2009.

Alla luce di tale motivazione dell'avviso, la Curatela aveva eccepito la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. L'Ufficio, nelle controdeduzioni, aveva dichiarato che i termini per l'accertamento, che ordinariamente sarebbero scaduti il 31 dicembre 2008, dovevano nella specie considerarsi raddoppiati attesa la ricorrenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia per reati tributari ed altresì prorogati di un biennio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 10.

Indi - prosegue il motivo - la Curatela, per difendersi da tale assunto, con la memoria per l'udienza dinanzi alla CTP, aveva osservato che, smentito l'unico presupposto in base al quale l'avviso di accertamento era stato emesso in deroga al termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, esso doveva considerarsi nullo proprio per violazione di detto termine.

Stante l'omessa pronuncia della CTP sul punto, la Curatela aveva riproposto l'eccezione in appello.

La CTR, nella sentenza impugnata, erroneamente l'ha rigettata in quanto tardiva ed altrettanto erroneamente ha affermato che la violazione del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non comporta nullità dell'avviso.



5. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.



5.1. Muovendo, in ordine logico, dal terzo, emerge dalla stessa narrativa compiuta dalla ricorrente che l'avviso era stato impugnato, con l'originario ricorso, unicamente per decadenza dall'azione accertativa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e non anche per inosservanza del termine dilatorio di giorni sessanta previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Detta inosservanza è stata infatti pacificamente fatta valere solo con la memoria depositata in vista dell'udienza da celebrarsi dinanzi alla CTP. Ad avviso della ricorrente, ciò è dipeso dall'avere l'Agenzia delle Entrate rilevato, per la prima volta con l'atto di controdeduzioni, in riferimento al "thema" dell'eccepita decadenza dall'azione accertativa, che il termine ordinario andava soggetto sia a raddoppio per la ricorrenza di ipotesi di reato oggetto di denuncia sia comunque a proroga biennale: talchè siffatte argomentazioni, non contenute anche nell'avviso, contraddicendo la motivazione addotta in questo per l'emissione "ante tempus" basata sull'imminente scadenza del termine di "prescrizione", sostanzialmente la faceva venir meno.

Una tale pur pregevole prospettazione omette tuttavia di considerare il dato fondamentale che, a fronte dell'emissione dell'avviso "ante tempus" in ragione della motivazione riferita nel ricorso, il quale peraltro non riporta l'esatto tenore testuale dell'avviso, incorrendo, per ciò solo, in inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, ed a fronte della proposizione dell'impugnazione per ritenuta tardività dell'azione accertativa, la Curatela, per ciò solo consapevole di detta tardività, non ha sin da subito, come avrebbe potuto e dunque dovuto, svolto l'impugnazione anche sotto il profilo, per il caso di rigetto dell'eccezione, dell'insussistenza delle ragioni addotte dall'Ufficio a supporto dell'inosservanza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, siccome "ex se" incompatibili con la notificazione dell'avviso oltre il termine ordinario.

In altre parole, già prima delle, e a prescindere dalle, difese, che sono meramente tali, svolte dall'Ufficio nelle controdeduzioni per render conto della tempestività della notificazione nonostante la scadenza del termine ordinario, la Curatela era "funditus" nelle condizioni di apprezzare sia il fatto in sè dell'emissione dell'avviso "ante tempus" sia la giustificazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi