Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/2005, n. 16779
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La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto in tale rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la S.C., sul presupposto che l'obbligazione nascente dagli artt. 15 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 in tema di effetti derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, ha natura essenzialmente retributiva, strettamente collegata al rapporto di lavoro, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di operai forestali dipendenti dalla Regione - e, perciò, considerata attinente ad un rapporto di impiego pubblico - volta all'ottenimento di somme a titolo di integrazione salariale ex art. 8 della citata legge n. 457 del 1972 per sospensione dei lavori dovuta ad avverse condizioni meteorologiche).
A differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) - le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti giudici sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguentemente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, la decisione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente di sezione -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A A, Z A, M G B, CONDEMI LEONE, S G, M A, IIRITI FEDERICO, V NATALE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell'avvocato D F, rappresentati e difesi dall'avvocato V D, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata -
per regolamento di giurisdizione n. 2155/03 del i Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/07/05 dal Consigliere Dott. R F;
udito l'Avvocato R C, per delega dell'Avvocato V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la giurisdizione a.g.a. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi del 18.11.1983 al Pretore di Melito, Andrea Alampi ed altri sette, operai forestali dipendenti della Regione Calabria, chiedevano che venisse loro versata la somma di L.. 629.884 ciascuno a titolo di integrazione salariale ex art. 8 della legge 8.8. 1972, n. 457, per sospensione dei lavori dovuta ad avverse condizioni meteorologiche, con riferimento al periodo 2.1.1980/29.2.1980.
Detta integrazione era stata loro corrisposta solo in parte a causa della ritardata presentazione della relativa domanda da parte della Regione la quale, pertanto, vi era tenuta direttamente. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adito, con sentenza del 22.9.1986 declinava la propria giurisdizione a favore del Giudice amministrativo.
Con sentenza del 17.4.1990 il TAR di Calabria - cui si erano rivolti i ricorrenti - dichiarava a sua volta il difetto di giurisdizione ritenendo trattarsi di controversia afferente a rapporto di lavoro di diritto privato.
Proposti nuovi ricorsi, poi riuniti, al Tribunale di Reggio Calabria - sul presupposto che entrambe le precedenti sentenze, pur non essendo state impugnate, non erano idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, contenendo esse una statuizione limitata alla sola giurisdizione - quest'ultimo, con sentenza del 6.6.2003, dichiarava il difetto di giurisdizione ordinaria rilevando che l'invocata legge n. 457 del 1972 fissava, a carico del datore di lavoro responsabile per il ritardo nella domanda di cassa integrazione guadagni una obbligazione sostanzialmente retributiva, collegata strettamente al rapporto di lavoro, sicché, trattandosi di impiego pubblico, ne conseguiva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Avverso detta sentenza i lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per Cassazione ex art. 362, n. 1 c.p.c. al fine di risolvere il conflitto di giurisdizione.
La Regione intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto del tutto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va preliminarmente rilevato che non sussiste alcuna preclusione processuale alla proposizione del ricorso per il fatto che la prima sentenza del Pretore richiamata in narrativa non sia stata oggetto di impugnazione, atteso che - per costante giurisprudenza di questa Corte, a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) -le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, essendo le sentenze dei detti giudici idonee ad acquistare autorità di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, solo se, in esse, la statuizione - sia pure implicita - sulla giurisdizione si coniughi con una statuizione di merito (Cass. SSUU, 5.2.1999, n. 45). Venendo al conflitto denunciato dai ricorrenti deve premettersi che, ai sensi degli artt. 15 della legge 8.8.1972, n. 457 e 7 della legge 20.5.1975, n. 164, qualora dall'omessa o tardiva presentazione della
domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, derivi, a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione medesima, il datore di lavoro è direttamente obbligato a corrispondere nei loro confronti una somma corrispondente all'integrazione non percepita.
Queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di precisare (sent. 25.3.1980, n. 1988) che l'obbligazione nascente dalle norme appena evocate ha natura essenzialmente retribuiva, strettamente e direttamente collegata al rapporto di lavoro, con la conseguenza che ove detto rapporto abbia natura di rapporto di impiego pubblico, la domanda diretta al conseguimento di detto trattamento resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (nello stesso senso, Cass. 13.11.2000, n. 14670). Tale soluzione ha trovato ulteriore conferma più di recente, nell'ambito della nuova disciplina sulla cd. "privatizzazione" del pubblico impiego, essendosi precisato - a proposito del riparto di giurisdizione anteriore alla riforma attuata con il decreto legislativo n. SO del 1998 - che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio, (in questi termini, cfr. la sentenza delle SSUU, 12.3.2004, n. 5176 la quale ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento proposta da un insegnante di scuola media statale per i danni conseguenti al mancato accoglimento dell'istanza di passaggio di ruolo per un periodo precedente al 30 giugno 1998;nonché sent. SSUU, 19.2.2004, n. 3339, secondo cui restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie promosse dal dipendente nei confronti dell'ente pubblico datore di lavoro per far valere l'obbligo di quest' ultimo al versamento dei contributi assicurativi). Da quanto precede, deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
Nulla va statuito sulle spese del presene giudizio, atteso che, a fronte della soccombenza dei ricorrenti, la controparte resistente non ha svolto attività defensionale.