Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34475

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34475
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34475
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 10170/2018 proposto da: ENEL PRODUZIONE s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati I C ed E C, elettivamente domiciliata presso il loro stu- dio in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DI VALLE SABBIA e CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTA- NO DEL CHIESE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Damiano Flo- renzano e S M, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;

- controricorrente -

(43, per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 17/2018, depositata il 30 gennaio 2018. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 di- cembre 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati I C e G N, quest'ultima per delega dell'Avvocato S M.

FATTI DI CAUSA

1. - Con ricorso depositato il 6 luglio 2015 il Consiglio di Valle Sabbia - con funzioni di Consorzio dei Comuni bresciani del bacino imbrifero montano del Chiese e di Consorzio di bonifica nel Compren- sorio di bonifica montana della Valle Sabbia - ed il Consorzio dei Co- muni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Chiese domandarono al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano la condanna della convenuta Enel Produzione spa, quale titolare della concessione di derivazione per l'impianto idroelettrico di Vobarno, al pagamento dei sovracanoni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana), ed in relazione alla perimetrazione del bacino di cui al de- creto ministeriale 9 aprile 1976, per l'importo di euro 1.575.471,99. La convenuta contestò la pretesa, adducendo la violazione del presupposto essenziale di applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), indicato nella dimostrazione, da parte dei Comuni o dei Consorzi inte- ressati, di interventi infrastrutturali in corso, eccependo pure -2 l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Con sentenza pubblicata il 7 luglio 2016, il TRAP accolse la do- manda attorea. 2. - Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza re- sa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 gennaio 2018, ha rigettato l'appello di Enel Produzione avverso la pronuncia di primo grado. 2.1. - Richiamata la sentenza n. 64 del 2014 della Corte costitu- zionale, il TSAP, premesso che la disciplina del sovracanone non at- tiene alla materia della utilizzazione delle acque, ha evidenziato che il sovracanone richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale, è privo di caratteri indennitari o corrispettivi ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce, così, il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli en- ti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno all'autonomia locale. Quanto, poi, allo specifico profilo relativo al carattere «montano» del territorio nel quale la presa d'acqua dovrebbe essere collocata, il Tribunale superiore ha affermato che, fin dalla introduzione della norma istitutiva del sovracanone, il perimetro del bacino imbrifero montano non aveva la funzione di identificare in modo esclusivo le opere di presa per le quali era dovuto il sovracanone, e che l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha ulteriormente razionaliz- zato tale disciplina, estendendo espressamente la debenza del sovra- canone con riferimento a tutti gli impianti di produzione superiori a una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa rica- dano in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato, indipendentemente dalla quota al- timetrica. -3 Quest'ultima disposizione - ha evidenziato il Tribunale superiore - elimina una potenziale irragionevolezza insita nella pregressa legisla- zione, la quale consentiva la disparità di trattamento fra diverse ope- re di presa dislocate a differenti altitudini nell'ambito di Comuni il cui territorio è incluso nel bacino imbrifero montano. Tenuto conto della natura non corrispettiva del sovracanone, la cui debenza, quale prestazione imposta, trova fondamento nel pre- supposto della titolarità della concessione di derivazione, e non già nell'uso effettivo della stessa, il Tribunale superiore ha interpretato il citato comma 137 nel senso che esso destina il prelievo alla finalità di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, ma non comporta che gli interventi infrastrutturali siano già necessariamente iniziati. Secondo il giudice d'appello, l'effettiva destinazione di tale prelie- vo è insindacabile da parte del concessionario debitore, non sussi- stendo un nesso sinallagmatico tra prosecuzione degli interventi in- frastrutturali e pagamento del sovracanone. Infine, il TSAP ha dichiarato manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati dall'appellante, affermando che sia nella sua versione originaria che in quella di cui alla legge 228 del 2012 il so- vracanone mantiene la funzione di prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, con la sola differenza che, con la nuova norma, si prevedono e disciplinano ulteriori fini cui destinare il prelievo, identifi- candoli appunto con le infrastrutture comunali. 3. - Per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore Enel Produzione ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 marzo 2018, sulla base di due motivi. Il Consiglio di Valle Sabbia e il Consorzio dei Comuni della Provin- cia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Chiese hanno resistito con controricorso. 01 - 4 - In prossimità dell'udienza il Consiglio e il Consorzio controricor- renti hanno depositato una memoria illustrativa.
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