Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2022, n. 47108
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL BEJJAADI MOURAD nato il 24/05/1985 avverso l'ordinanza del 14/02/2022 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;lette le conclusioni del PG, SIMONE PERELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto una complessa istanza presentata dal condannato M E B, persona che era stata arrestata il 12 novembre 2021 al posto di polizia di frontiera di Tarvisio in esecuzione di un titolo detentivo definitivo composto di più sentenze di condanna. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza del condannato di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze 2 novembre 2011 (punto B1 del provvedimento impugnato), ma ha respinto la richiesta dello stesso di dichiarare la non esecutività delle medesima sentenza per la mancata conoscenza del processo e per la omessa traduzione in lingua araba della sentenza medesima (punto A del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per impugnare le ulteriori sentenze comprese nel cumulo n. 676 del 2011 della Procura generale di Firenze (punto B2 del provvedimento impugnato), ha respinto la richiesta di dichiarare estinte per prescrizione le pene inflitte con le sentenze indicate nel cumulo della Procura generale di Firenze ed in quello successivo n. 1950 del 2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze che lo ha assorbito (punto C del provvedimento impugnato). In particolare, per ciò che interessa questo giudizio, il giudice dell'esecuzione rilevava, con riferimento al punto B2, che in alcune delle pronunce riportate nel cumulo risultava espressamente la conoscenza del processo (la sentenza g.u.p. Tribunale di Livorno 21 settembre 2007 era una applicazione pena;la sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 dava atto di una elezione di domicilio presso difensore diverso da quello d'ufficio;la sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 era stata emessa in rito abbreviato), nell'ultima residua (sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009) non vi era comunque nel ricorso una doglianza specifica circa la procedura seguita per le notifiche da cui fosse possibile dubitare della conoscenza del processo;con riferimento al punto C, il giudice dell'esecuzione rilevava che nessuna delle pene era prescritta, in quanto il soggetto era gravato da recidiva specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso i punti B2 e C del predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i motivi descritti sinteticamente di seguito. Con riferimento al punto B2, il difensore ha dedotto che: nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Pisa 8 marzo 2010 risultava una elezione di domicilio ma presso difensore diverso da quello (d'ufficio) che lo aveva assistito in giudizio, quindi mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio;nel giudizio che aveva portato alla sentenza Tribunale di Lucca 11 febbraio 2009 mancava ogni prova del contatto tra imputato e difensore d'ufficio;nel giudizio che aveva portato alla sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011, emessa in rito abbreviato, la procura speciale era stata rilasciata al difensore d'ufficio prima che l'imputato fosse espulso dal territorio dello Stato, risultava quindi la nullità di tutte le notifiche fatte al difensore tramite l'art. 165 cod. proc. pen. da quel momento in poi. Non vi erano deduzioni, invece, sulla decisione relativa alla sentenza g.u.p. Tribunale di Livorno 21 settembre 2007.Con riferimento al punto C, il difensore deduceva che la dichiarazione di recidiva rilevante ex art. 172, comma 7, cod. pen. è solo quella che ha ad oggetto fatti commessi nel periodo di prescrizione della pena, con irrilevanza di eventuali dichiarazioni di recidiva anteriori;riteneva, inoltre, che la recidiva accertata nella sentenza Corte d'appello di Firenze 26 gennaio 2011 che aveva determinato la preclusione doveva ritenersi, in realtà, una recidiva semplice, e non aggravata, in quanto fondata sulla sola precedente condanna g.u.p. Livorno atteso che l'ulteriore condanna,lribunale di Pisa doveva ritenersi avere ad oggetto fatti connessi, per vicinanza temporale, a quelli oggetto della pronuncia stessa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi