Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2023, n. 25035

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 24 maggio 2023. Le parti in causa erano l'INPS, ricorrente, e Paola Andrea Piscitello, controricorrente. L'INPS contestava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva accolto la richiesta di Piscitello di ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi sul TFR, sostenendo che le prestazioni del Fondo di tesoreria avessero natura retributiva e non previdenziale. L'INPS, invece, sosteneva che tali prestazioni dovessero essere considerate previdenziali, invocando la normativa di riferimento.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, affermando che il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 è una prestazione previdenziale, e non retributiva, e che il Fondo di tesoreria è l'unico soggetto obbligato al pagamento. La Corte ha argomentato che la legge n. 296/2006 istituisce un sistema di previdenza obbligatoria, e che il TFR, pur essendo modulato secondo l'art. 2120 c.c., deve essere considerato come una prestazione previdenziale. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per un nuovo esame.

Massime1

Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria INPS costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2023, n. 25035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25035
Data del deposito : 22 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 14088/2016 AULA 'B' Numero sezionale 2778/2023 Numero di raccolta generale 25035/2023 Data pubblicazione 22/08/2023 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Previdenza prestazioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14088/2016 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 24/05/2023 PU Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CERULO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14088-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato 2023 e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA 2778 CORETTI, VINCENZO TRIOLO;

- ricorrente -

contro

SC OL ND, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO LALLI;

- controricorrente -

1 avverso la sentenza n. 154/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero registro generale 14088/2016 Numero sezionale 2778/2023 FIRENZE, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 826/2015;
Numero di raccolta generale 25035/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Data pubblicazione 22/08/2023 del 24/05/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 4.4.2016, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto ingiuntivo con cui AO RE CI aveva chiesto la condanna dell'ente previdenziale, nella qualità di gestore del Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidatole a seguito di cessazione del rapporto di lavoro. La Corte, in particolare, muovendo dal presupposto che le prestazioni del Fondo di tesoreria concernenti il TFR avessero natura retributiva e non già previdenziale, ha ritenuto applicabile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui gli accessori da ritardo nella corresponsione delle somme spettanti al lavoratore costituiscono componente necessaria del credito originario ed entrano pertanto nel patrimonio del creditore indipendentemente dall'effettività del danno e dalla sussistenza di una qualche responsabilità del soggetto tenuto a corrisponderle. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. AO RE CI ha resistito con controricorso. 2 Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le Numero registro generale 14088/2016 Numero sezionale 2778/2023 quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell'udienza, le Numero di raccolta generale 25035/2023 parti hanno depositato memoria. Data pubblicazione 22/08/2023 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006, dell'art. 1, commi 2 ss., e 2, d.m. 30.1.2007, nonché degli artt. 2114 e 2116 c.c., in relazione all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per avere la Corte di merito ritenuto che la prestazione del TFR effettuata dal Fondo di tesoreria avesse natura retributiva e non previdenziale, con conseguente inapplicabilità, in caso di ritardo nella sua corresponsione, del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi. Va premesso, al riguardo, che i giudici territoriali, nel motivare la natura retributiva e non previdenziale della prestazione erogata dal Fondo di tesoreria, hanno preso le mosse dalla lettera dell'art. 1, commi 755 e 756, l. n. 296/2007, e hanno ravvisato sicuri indici della conclusione nella circostanza che i presupposti e la misura della prestazione restano regolati dall'art. 2120 c.c. e nel fatto che il contributo dovuto dal datore di lavoro al Fondo è pari alla quota che egli stesso avrebbe dovuto accantonare a titolo di TFR nel caso in cui il lavoratore non avesse scelto di destinarlo alla previdenza complementare, non senza aggiungere che una diversa soluzione sconterebbe l'incongruenza di attribuire al TFR una diversa natura giuridica a seconda della consistenza occupazionale dei datori di lavoro, operando la previsione dell'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006, soltanto per i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze cinquanta o più addetti. 3 Numero registro generale 14088/2016 Dal canto suo, nel motivare le proprie conclusioni per il Numero sezionale 2778/2023 Numero di raccolta generale 25035/2023 rigetto del ricorso, il Pubblico ministero ha ulteriormente Data pubblicazione 22/08/2023 rilevato che il fatto che al contributo da versare al Fondo di tesoreria si applichino le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori (art. 1, comma 756, ultimo periodo, l. n. 296/2006) non sarebbe sicuro indice della sua natura previdenziale, atteso che l'applicabilità della disciplina dei contributi previdenziali obbligatori è limitata, appunto, all'“accertamento ed alla riscossione”, con esclusione delle altre regole comuni a tale tipo di contribuzione, di talché si potrebbe meglio spiegare con l'intento di estendere alla riscossione del contributo le regole della più celere ed efficace procedura di riscossione prevista per la contribuzione obbligatoria. Tali conclusioni appaiono prima facie conformi a quell'orientamento maturato in seno a questa Corte di legittimità che, da una parte, ha escluso che l'appaltante chiamato solidalmente a rispondere ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per le quote di TFR dei dipendenti dell'appaltatore inadempiente maturate dopo il 1°.1.2007, possa eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Fondo di tesoreria in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso (così già Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019) e, dall'altra parte, ha ritenuto che spetti al lavoratore la legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per il TFR maturato dopo il 1°.

1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria (così Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del

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