Cass. pen., sez. I, ordinanza 07/03/2024, n. 14865
Ordinanza
7 marzo 2024
Ordinanza
7 marzo 2024
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Massime • 1
L'istanza di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di appello deve essere trattata dalla Corte di cassazione nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove venisse seguita la procedura "de plano", ordinariamente prevista dall'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione del principio del contraddittorio, atteso il ridotto regime di impugnazione delle decisioni di legittimità).
Sul provvedimento
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e 14865-24 gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto. ☐ disposto d'ufficio a richiesta di parte ☑ imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Ord. n. sez. 771/2024 VINCENZO SIANI CC 07/03/2024 GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 43827/2023 FRANCESCO CENTOFANTI BARBARA CALASELICE -Relatore FULVIO FILOCAMO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza per la restituzione nel termine proposta da: S.S. nato a [...] omissis in relazione alla sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Ceniccola, che ha chiesto il rigetto dell'istanza. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO S.S. ha presentato, a mezzo di procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. E. Piunti, istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Ancona, in data 25 ottobre 2022, depositata in data 22 aprile 2023, notificata in data 27 giugno 2023 al difensore, avv. A.T. subentrato al precedente legale di fiducia, deceduto. Il difensore e procuratore speciale ha allegato che i termini per impugnare sono inutilmente spirati a causa dell'impedimento assoluto dell'allora difensore di fiducia, per motivi di salute, impedimento protrattosi dal 25 agosto 2023 sino al 12 novembre 2023, e ha prodotto documentazione attestante le condizioni di salute dell'indicato legale.
2. Deve essere preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, non si è ritenuto di trattare il ricorso con statuizione adottata in assenza di contraddittorio, con ordinanza de plano, né con la fissazione di udienza camerale, ex art. 127 cod. proc. pen.: si è, bensì, adottata la forma del contraddittorio camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.
2.1. Sono noti i precedenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418 01; Sez. 3, n. 5930 del - 17/12/2014, dep. 2015, Currò, Rv. 263176 - 01; Sez. 1, n. 317 del 17/12/2014, dep. 2015, Bardhi, Rv. 261707 01; Sez. 1, n. 19174 del 6.2.2008, Assinnata, - Rv. 240237 01), che hanno affermato il condivisibile principio secondo il quale - il legislatore è sovrano nel dettare le regole che intende siano applicate ai diversi procedimenti e un'attenta analisi del sistema induce a ritenere che, quando si vuole che si proceda nel contraddittorio delle parti, ciò è previsto, espressamente, attraverso il richiamo al "procedimento in camera di consiglio". Invece, per la delibazione delle richieste di restituzione in termini, all'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. non è previsto testualmente che si proceda in camera di consiglio, né si fa espresso richiamo alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. Sicché, con diverse pronunce di questa Corte, si è ritenuto legittimo e conforme al dettato costituzionale che su tali istanze si provveda de plano, non all'esito di procedimento partecipato in camera di consiglio, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in uno principale, in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l'istanza è presentata in sede di incidente di esecuzione, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale (tra le altre, Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, cit.). 2 Dunque, è previsto che il giudice decida sull'istanza di restituzione in termini con ordinanza inaudita altera parte, simile a quella con la quale si dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., posto che la valutazione della richiesta precede il procedimento di impugnazione, di cui costituisce un prius. Sicché il provvedimento adottato de plano è legittimato dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio al quale deve farsi ricorso, quindi, soltanto nei limitati casi in cui la richiesta si inserisca in un procedimento in corso di svolgimento con rito camerale. A tale iter procedimentale, poi, segue, avverso l'ordinanza adottata de plano, l'eventuale ricorso per cassazione, cui le parti hanno accesso ex art. 175, comma 6, cod. proc. pen. Anzi, si è notato che proprio la previsione del rimedio impugnatorio ad hoc, di cui all'art. 175, comma 6, cod. proc. pen., assicura la tenuta costituzionale della previsione dell'udienza de plano nei casi di cui all'art 175 cod. proc. pen. Invero, il procedimento de plano per la trattazione dell'istanza ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. è stato ritenuto compatibile, dal punto di vista costituzionale (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Meja, Rv. 274925 - 01; Sez. 6, n. 2112 del 12/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667-01), con gli artt. 3, 24, 111 Cost e 6 CEDU, proprio perché, avverso la decisione incidentale, adottata senza contraddittorio, è, comunque, previsto il rimedio del ricorso per cassazione, di cui all'art. 175, comma 6, cit. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato il condivisibile principio secondo il quale, in tema di procedimento per la restituzione del termine per l'appello avverso sentenza di condanna è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui consente una decisione senza contraddittorio, de plano, trattandosi di decisione incidentale avverso la quale è comunque assicurato il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 2028 del 25/10/2018, dep. 2019, Meja, Rv. cit.).
2.2. Il Collegio, tuttavia, osserva che i principi sin qui esposti sono stati affermati, ripetutamente, quanto alla forma del provvedimento e al rito da