Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2019, n. 27274
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRIOCCIA GIULIO avverso l'ordinanza del 21/02/2019 del TRIB. LIBERTA di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Como in funzione di giudice del riesame dichiarava inammissibile l'appello proposto da B G avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro di cinque autovetture, oggetto di truffa ai danni della Pay Master s.r.l. B era indagato per il reato di ricettazione per avere acquistato, nella sua qualità di legale rappresentante della Pay Master s.r.l. le suddette autovetture.
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di B, deducendo che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto inammissibile l'appello in quanto mera riproposizione di quello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, ma dall'emissione del provvedimento di sequestro non vi era stata alcuna istanza di riesame, ergo alcun giudicato cautelare;
tra la prima
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI, la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 febbraio 2019, il Tribunale di Como in funzione di giudice del riesame dichiarava inammissibile l'appello proposto da B G avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como con la quale era stata respinta l'istanza di dissequestro di cinque autovetture, oggetto di truffa ai danni della Pay Master s.r.l. B era indagato per il reato di ricettazione per avere acquistato, nella sua qualità di legale rappresentante della Pay Master s.r.l. le suddette autovetture.
1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di B, deducendo che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto inammissibile l'appello in quanto mera riproposizione di quello proposto avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, ma dall'emissione del provvedimento di sequestro non vi era stata alcuna istanza di riesame, ergo alcun giudicato cautelare;
tra la prima
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