Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14269
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33592/2019R.G. proposto da R S, rappresentato e difes o dall'Avv. A M (p.e.c. indicata: avvmariani.a@pec.it);
–ricorrente –

contro

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. (in sigla, “FS S.p. a .” ) e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in sigla “RFI S.p.a.), entrambe rappresentate e difese dall’avv. L L (p.e.c. indicata : letizialombardi@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto in Oggetto Demanio - Facoltà di godimento dei beni demaniali –Qualificazione del contratto ─ Locazione o subconcessione di un bene demaniale-Fattispecie Roma, Via Crescenzio,n. 74;
–controricorrenti e ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 8 53 /20 19 depositata il 20giugno 20 19 ;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 20 2 3 dal Consigliere E I;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F T, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con le quali si chiede che la Corte voglia « rigettare il ricorso principale;
accogliere il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del restante, con le conseguenze di legge»

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 21 marzo 1997, l'allora Ferrovie dello Stato S.p.a. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Vallo della Lucania S R chiedendone la condanna al rilascio di un alloggio sito nel Comune di Casalvelino destinato a casa cantoniera della linea ferroviaria Battipaglia/Reggio Calabria, sull’assunto che fosse dal convenuto detenutosenza titolo. L’ente espose che: ─ con convenzione n. 107/1975, aveva concesso in uso l'alloggio innanzi descritto alla sig.ra Luigina Grammaldo, madre del convenuto, per la durata di tre anni;
─ successivamente, con nota del 5 novembre 1983 , tale concessione era stata revocata e la Grammaldo diffidata alla rimessione in pristino del terreno, essendo stata accertata la realizzazione abusiva di un corpo aggiunto alla casa cantoniera, edificato su un adiacente suolo ferroviario;─ nel luglio 1995 la Metropolis S.p.a., quale mandataria con rappresentanza di F.S. S.p.a., aveva accertato che l'immobile era stato occupato da S R, figlio della Grammaldo, morta il 29 marzo 1985;
─ con nota del 15 maggio 1996 il Dirigente Tronco Lavori di Agropoli contest ò al predetto di avere occupato abusivamente una porzione dimessa di area di proprietà delle Ferrovie dello Stato adiacente alla casa cantoniera oggetto della concessione, con la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo cementizio, e di avervi abusivamente realizzato una tettoia con struttura in legno e copertura in lamiere nonché un altro piccolo corpo aggiunto ad uso locale caldaia. Costituendosi in giudizio S R resistette alla domanda deducendo di essere legittimamente subentrato ne l rapporto, in quanto di natura locativa, e chiese in via riconvenzionale la condanna dell’ente al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile.

2. Venne assunta prova per testi ed espletata c.t.u., dalla quale emerse che: a) i lavori eseguiti sull’immobile ammontavano ad un importo di € 7.186,51 ed avevano migliorato l’immobile;
b) il R aveva costruito, nell'area adiacente (anch'essa di proprietà delle Ferrovie), un'intera struttura (di circa 524 mq) all'interno della quale era svolta attività di ristorazione. Sulla scorta di detti elementi il Tribunale di Vallo della Lucania pronunciò sentenza (n.79/2015 del 20 febbraio 2015 ) con la quale : ─ dichiarò S R detentore sine titulodell'immobile;
─ lo condannò al pagamento, in favore della società, di una somma pari al canone previsto nella convenzione del 1975 per ogni mese trascorso dalla notifica della citazione (aprile 1997) alla notifica della sentenza;
─ lo condannò altresì ad eliminare l'ampliamento strutturale adibito a ristorante, non avendo egli provato di essere stato autorizzato a realizzarlo;
─ condannò la società a pagare al convenuto la somma di Euro 7.186,51, ai sensi d ell’ art. 936 cod. civ. , per le migliorie apportate all'immobile;
─ compensò le spese. Ritenne infatti che l'immobile (ex casello ferroviario) non aveva subito alcuna dichiarazione di sdemanializzazione (né espressa, né tacita) e che, pertanto, era nella piena discrezionalità delle FF.SS. sia farne oggetto di apposita concessione sia revocare la stessa, con la conseguenza che sin dalmomento della revoca della concessione (nel 1983), l'occupazione era da ritenersi sine titulo.

3. Con sentenza n. 853/2019 del 20 giugno 2019, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato sia l’appello principale del R (che insisteva nel sostenere che l’immobile occupato faceva parte del patrimonio disponibile dell’ente e che gli immobili costruiti sul suolo adiacente erano estranei alla concessione-contratto), sia quello incidentale proposto da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. e Rete Ferroviaria ItalianaS.p.a. (le quali, subentrate alla estinta F.S. S.p.a. , si dolevano della condanna al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile), confermando integralmente la sentenza di primo grado e compensando le spese del grado.

3.1. Con riferimento all’appello principale del R ha infatti osservatoche: ─ contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, gli ex caselli ferroviari, per giurisprudenza costante, sono considerati beni del demanio ferroviario in quanto pertinenze della linea ferroviaria presso cui sono situati (Cass. n.8406 del 1996;
n. 16226 del 2007) ;
─ l'immobile non può considerarsi oggetto di sdemanializzazione tacita, dovendo questa risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene: presupposto nella specie mancan te non potendo esso desumersi dal fatto che, dal 1975, era stato messo in esercizio un nuovo tracciato, ciònon implicando che la linea Battipaglia/Reggio Calabria non possa, in futuro, essere ripristinata;
─ l’immobile, dunque, è da considerare bene demaniale, con la conseguenza che il rapporto non può essere configurato come locativo;
─ essendo stata l’iniziale convenzione del 1975 revocata nel 1983, da quest'ultima data S R va considerato detentore sine titulodell'immobile;
─ il terreno adiacente l'immobile è risultato, dalla c.t.u., essere di proprietà delle Ferrovie dello Stato (circostanza poi confermata anche dall'appellato) e non vi è stata alcuna autorizzazione, da parte dell’ente proprietario, a realizzare lastruttura s u di esso fabbricata.

3.2. Il rigetto dell’appello incidentale è poi così testualmente motivato: «In virtù dell'art. 936 c.c., Ferrovie dello Stato, proprietario dell'immobile, aveva diritto, con riguardo alle migliorie apportate all'immobile da parte delR, di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Tuttavia, F.S. non ha chiesto al R, nell'appello incidentale, di toglierle, ritenendo, esclusivamente, di non essere tenuto a pagarle in virtù delle convenzioni stipulate, nelle quali le spese necessarie a rendere l'immobile abitabile venivano poste a carico del R. «L'art. 936 c.c., in quanto norma non imperativa, è sicuramente norma derogabile dalle parti. «Tuttavia, le convenzioni riportate (del 1967 e del 1975) non sono applicabili al caso de quo. Dalla c.t.u. (pag. 6) risulta che tali migliorie sono state realizzate tra il 1992 e il 1996, in epoca successiva, quindi, alla revoca della concessione (1983). Pertanto, a tali opere non è applicabile l'imputazione pattizia delle spese delle opere in quanto le stesse sono state realizzate quando il R era già qualificabile come detentore sine titulodell'immobile».

4. Avverso tale decisione S R propon e ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resistono le società intimate, depositando controricorso, con il quale propongono ricorso incidentale, affidato a due motivi. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Le ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ne ha prorogato l’applicazione «alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023», non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di
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