Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/05/2019, n. 11834
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 11409-2018 proposto da: P IIARE SL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LIMA
7
INTERNO
7, presso lo studio dell'avvocato P c I, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
nonchè
contro
FRASCA ENRICO, FRASCA ANGELINA;
- intimati -
per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. R.G. 10596/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 27/()3/2(.)18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A O;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che chiede che la Corte di Cassazione, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. Ric. 2018 n. 11409 sez. M2 - ud. 16-01-2019 -2- Fatti di causa La PA.MA. Immobiliare S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 comma I c.p.c. avverso il provvedimenti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui veniva disposta la sospensione della causa N. R.G. 10596/2017 proposta dalla medesima parte ricorrente ed avente ad oggetto al declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso il 30 gennaio 1998 con F E ed A. Nell'ipotesi - giova rammentare - il Tribunale riteneva pregiudiziale altra causa pendente innanzi a questa Corte ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., con riduzione del prezzo, del medesimo contratto inter partes ( attinto, altresì, da domanda - svolta in via riconvenzionale - di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente). Ragioni della Decisione 1.- Il ricorso è fondato su un duplice ordine di motivi (violazione , rispettivamente , degli artt. 295 e 337 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.). Viene lamentata , in sostanza , l'inesistenza dei
LIMA
7
INTERNO
7, presso lo studio dell'avvocato P c I, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
nonchè
contro
FRASCA ENRICO, FRASCA ANGELINA;
- intimati -
per regolamento di competenza avverso il provvedimento n. R.G. 10596/2017 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 27/()3/2(.)18;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. A O;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che chiede che la Corte di Cassazione, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. Ric. 2018 n. 11409 sez. M2 - ud. 16-01-2019 -2- Fatti di causa La PA.MA. Immobiliare S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 comma I c.p.c. avverso il provvedimenti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui veniva disposta la sospensione della causa N. R.G. 10596/2017 proposta dalla medesima parte ricorrente ed avente ad oggetto al declaratoria di risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso il 30 gennaio 1998 con F E ed A. Nell'ipotesi - giova rammentare - il Tribunale riteneva pregiudiziale altra causa pendente innanzi a questa Corte ed avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., con riduzione del prezzo, del medesimo contratto inter partes ( attinto, altresì, da domanda - svolta in via riconvenzionale - di risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente). Ragioni della Decisione 1.- Il ricorso è fondato su un duplice ordine di motivi (violazione , rispettivamente , degli artt. 295 e 337 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.). Viene lamentata , in sostanza , l'inesistenza dei
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