Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/03/2020, n. 06463

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/03/2020, n. 06463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06463
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, iscritto al N.R.G. 14697-2019, sollevato dal Tribunale ordinario di Napoli nella causa civile (R.G.N. 27993 del 2018) vedente tra: COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE;
- attore non costituito in questa sede - e CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO;
CAMPANIA BONIFICHE s.r.1.;
- convenuti non costituiti in questa sede - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore generale I Z, che ha chiesto dichiarar- si la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. - Il Comune di Rocchetta e Croce si è rivolto alla Commissione tributaria provinciale di Caserta per ottenere l'annullamento della in- giunzione ad esso notificata in data 7 novembre 2017 dalla Campania bonifiche s.r.I., quale concessionario della riscossione per conto del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, con la quale era stato chiesto il pagamento di complessivi euro 44.076,38 per contributi di scarico di acque meteoriche in canali consortili riferiti alle annualità dal 2008 al 2016. 2. - Con sentenza depositata l'11 luglio 2018, la Commissione tri- butaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario. 2.1. - La giurisdizione tributaria è stata declinata sul rilievo che il Comune ingiunto, non avente alcuna proprietà nel perimetro consorti- le, si era limitato ad utilizzare i canali consortili come recapito dei propri scarichi. La Commissione tributaria ha osservato che il canone richiesto, in quanto dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico in- tegrato, non può essere equiparato al contributo ordinario di bonifica. In base alla disciplina di settore, il contributo in esame rappresenta un canone su base convenzionale, determinato (o determinabile) all'esito di una procedura negoziale. 3. - La causa è stata riassunta dall'opponente dinanzi al Tribunale di Napoli. 4. - Con ordinanza in data 13 maggio 2019 il Tribunale ordinario, sciogliendo la riserva formulata alla prima udienza, ha sollevato con- flitto negativo di giurisdizione, ritenendo a sua volta che la giurisdi- zione spetti al giudice tributario. -2 4.1. - Ad avviso del Tribunale confliggente, è nella previsione - o meno - di una fase negoziata che va individuato il discrimen tra corri- spettivi, qualificabili in termini di canoni di natura privatistica, ancor- ché riconducibili ad una partecipazione al consorzio anche non neces- sariamente su base volontaria, e contribuzioni imposte, sebbene ne- cessariamente collegate al beneficio tratto dall'utilizzo delle opere consortili. E nella specie - ritiene il Tribunale di Napoli - la determinazione negoziale manca: la normativa regionale di riferimento (la legge della Regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4, così come modificata dalla legge regionale 5 aprile 2016, n. 6) ripristina, in caso di mancata sti- pula della convenzione, quella imposizione unilaterale che trova la propria fonte della legge, con la conseguenza che la giurisdizione do- vrebbe appartenere al giudice tributario, al quale spetta, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come novellato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la co- gnizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni ge- nere e specie, ovvero anche le questioni relative all'an o al quantum del tributo. 5. - Il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giu- risdizione del giudice ordinario. 5.1. - L'Ufficio del Procuratore generale ha ripercorso la giuri- sprudenza di questa Corte, che afferma la necessità di distinguere tra contributi obbligatoriamente dovuti dai proprietari dei fondi ricompre- si nel perimetro consortile e contributi dovuti da coloro che, pur non avendo alcuna proprietà nell'anzidetto perimetro, utilizzano ugual- mente i canali consortili come recapiti dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi o industriali esterni: mentre le controversie sui primi vanno ricondotte alla giurisdizione delle commissioni tributa- 3 - rie, quelle sui secondi devono essere devolute alla cognizione del giu- dice ordinario, stante la prevalenza della loro natura negoziale, resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzio- nale di modalità ed entità del corrispettivo per l'utilizzo dei canali. Il pubblico ministero ha sottolineato che nella legge regionale del- la Campania n. 4 del 2013 vi è la previsione di una contribuzione da assolvere mediante il versamento di somme determinate all'esito di una procedura negoziale, e che tale disciplina è rimasta ferma anche dopo le modifiche apportate dalla legge regionale n. 6 del 2016, se- condo cui, in difetto di contribuzione o di sottoscrizione delle conven- zioni ad opera dei Comuni, è consentita ai consorzi la riscossione di- retta dei canoni dovuti. Si tratta, infatti, di modifiche che non hanno inciso sulla disciplina relativa alla convenzione da stipulare, concepita nell'ambito di un rapporto a carattere privatistico, e al canone dovuto quale corrispettivo di una prestazione complessa la cui obbligatorietà per l'utente finale non trae origine dall'atto impositivo ma da una con- trattazione che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell'autonomia negoziale. In particolare, una volta in- dividuata nella contrattazione imposta dalla legge, espressione di au- tonomia negoziale, e non in un atto impositivo, la fonte del versa- mento cui è tenuto il gestore-utente finale, sarebbero irrilevanti la circostanza della mancata stipula delle convenzioni e la possibilità di fare ricorso a criteri suppletivi assimila bili a vario titolo a quelli di na- tura tributaria o paratributaria. Secondo l'Ufficio requirente, trattandosi di materia destinata ad essere regolata da una convenzione di natura negoziale, la posizione del Comune di Rocchetta e Croce rispetto all'ammontare del canone è, in definitiva, di pieno diritto soggettivo, su cui le unilaterali deter- minazioni del Consorzio (assunte per effetto della mancata stipula della convenzione) non possono avere giuridicamente inciso, dato che -4 non è da tali atti che origina l'an e il quantum dell'obbligo contributivo del gestore del servizio idrico integrato.
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