Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/1999, n. 230
Sentenza
9 aprile 1999
Sentenza
9 aprile 1999
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Massime • 1
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 16 legge n. 10 del 1977, la controversia concernente la mancata attuazione di una convenzione stipulata tra un privato ed il comune nel quadro dell'iter amministrativo finalizzato al rilascio della concessione edilizia, configurandosi la suddetta convenzione come un elemento, sia pur accidentale, del provvedimento concessorio, e pertanto non rilevando come autonoma fonte negoziale di regolamento degli interessi delle parti stipulanti.
Sul provvedimento
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA, L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato M. GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO ANDREANI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.I.R.I.A.N. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN MARIA FURLAN, giusta delega a margine controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1450/96 del Tribunale di MASSA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'affermarsi della giurisdizione amministrativa, in ordine alla domanda di concessione edilizia;
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "M.I.R.I.A.N." s.r.l., con atto del 27 novembre 1996, citò il Comune di Massa dinanzi al tribunale di detto capoluogo provinciale toscano: premesso di essere proprietaria in contrada "Puliche" del territorio del comune convenuto di un'area estesa mq. 1425 e di aver ottenuto, a suo tempo, la concessione ad edificare un fabbricato di civile abitazione a più piani su un tratto di tale area di circa 700 mq., contestualmente aderendo alla richiesta della p.a. anzidetta di cederle la residua parte del fondo, con l'intesa che l'appezzamento ceduto sarebbe stato destinato a parcheggio e ad "attrezzature pubbliche in genere" secondo le previsioni del piano regolatore generale;
facendo presente che il come sopra programmato fabbricato, da essa deducente nel fatto realizzato, "abbisognava della realizzazione dell'opera pubblica cennata per essere meglio inserito nel contesto urbanistico ed usufruire degli spazi esterni";
denunciando che il terreno che si era impegnata a cedere al comune era stato lasciato in stato di abbandono e ricoperto di sassi e detriti per lunghissimi anni, e che ciò aveva svilito lo stabile da lei costruito e l'aveva costretta a vendere le relative porzioni a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato;
sostenne aver integrato il fatto così denunciato il presupposto di una responsabilità così contrattuale, come extracontrattuale della controparte e dell'obbligo di questa di risarcire i danni correlativi "sotto ogni più ampio profilo".
La "M.I.R.I.A.N." s.r.l., inoltre, prospettò che la p.a. convenuta, senza aver proceduto all'acquisto del terreno di cui sopra, lo aveva occupato abusivamente al dichiarato proposito di realizzarvi le opere previste dalla delibera con la quale era stata preventivata la relativa cessione, e dedusse di aver titolo per pretendere il ristoro anche del danno causatole dall'illecito aquiliano considerato.
La società attrice, quindi, chiese la condanna del Comune di Massa nei danni tutti nei più sopra esposti termini riversati in discussione, nonché al pagamento del controvalore dell'area come sopra messa a sua disposizione.
L'ente territoriale summenzionato, costituitosi, dopo aver dedotto essersi perfezionata ed aver avuto parziale esecuzione a vantaggio della attrice la convenzione contemplante la traslazione dalla "M.I.R.I.A.N." s.r.l. a sè dell'area in contestazione, chiese, preliminarmente, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla vertenza ex adverso istituita, e, nel merito, gradatamente, l'accertamento dell'avvenuta conclusione della convenzione cennata, la pronuncia di sentenza costitutiva, produttiva degli effetti di tale convenzione, la condanna della società istante a pagargli gli oneri di urbanizzazione relativi