Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2004, n. 10528
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In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo, poiché l'art. 1 del d.P.R. 203 del 1993 ha esteso tale obbligo ai disc - jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, sono soggetti all'iscrizione gli operatori di una struttura ricettiva turistica addetti all'avviamento della clientela agli sports del nuoto, della vela, del tennis, etc. e partecipi anche ad alcune attività di animazione svolte dall'equipe presente nella struttura stessa (camping), atteso che la nozione di spettacolo ricomprende una molteplicità di forme di comunicazione e di intrattenimento e che l'art. 11 della legge 217 del 1983 (legge quadro per il turismo) ha espressamente incluso le attività sportive tra quelle di intrattenimento organizzate per i turisti. (Nella specie la S.C. ha precisato che, trattandosi di pretesa contributiva relativa all'anno 1995, non potevano tuttavia trarsi argomenti dal disposto della legge 662 del 1996, che all'art. 1 ha previsto che tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 11 legge cit. rientrano nel campo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria per i.v.s. degli esercenti attività commerciali).
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. P D V M - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. C N - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. ROSSO DI SERA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S D del foro di Foggia, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - E.N.P.A.L.S., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elett. dom. in Roma, viale Regina Margherita n. 206, presso lo studio dell'avv. D D L che la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 19 luglio 2001, n. 711 (R. G. N. 1968/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/12/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. M P D V;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 maggio 2000 il Tribunale del lavoro di Bari, divenuto competente a seguito della soppressione della locale pretura, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla s. r. l. Rosso di Sera, esercente attività di animazione turistica, revocava il decreto ingiuntivo del 9 luglio 1996, n. 3696, emesso in favore dell'ENPALS dallo stesso Pretore per il pagamento della somma di lire 3. 265. 644, oltre accessori e spese, a titolo di contributi evasi e maggiorazioni di legge relativamente ad alcuni operatori occupati durante la stagione estiva del 1995 presso il Camping Village Torre Rinalda di Lecce.
Su gravame dell'Ente e nella resistenza della società appellatala Corte di Appello, con sentenza del 19 luglio 2001, in riforma della decisione impugnata, rigettava l'opposizione.
La società Rosso di Sera ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi cui ha resistito con controricorso l'ENPALS. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 1 del DPR n. 203 del 1993 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza rilevandosi che, se la citata norma ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche agli "animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica", nella specie non potevano definirsi tali i soggetti che avevano soltanto impartito agli ospiti del villaggio lezioni di alcune pratiche sportive. D'altro canto, i contratti stipulati, in mancanza di qualsiasi ulteriore prova dell'ENPALS, avevano confermato che l'oggetto delle prestazioni da parte dei giovani impegnati nella struttura turistica era stato esclusivamente l'avviamento della clientela agli sports mentre natura saltuaria aveva rivestito l'attività di animazione. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 1 del D. Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere rilevato che l'obbligo della iscrizione all'ENPALS è previsto dalla citata norma per i lavoratori dello spettacolo e che tra di essi non sono ascrivibili gli animatori turistici poiché alle manifestazioni dagli stessi organizzate gli ospiti della struttura turistica sono chiamati a partecipare direttamente, e non come semplici spettatori. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale non ha considerato che, ai sensi
della detta disposizione, è animatore turistico chi per professione organizza il tempo libero di gruppi turistici con attività ricreative, sportive o culturali, e non il lavoratore dello spettacolo.
La tesi interpretativa esposta trova conferma nella vicenda legislativa poiché il legislatore, proprio al fine di assicurare agli animatori turistici la tutela previdenziale, altrimenti non previstala disposto con la legge n. 662 del 1996, all'art. 1, che tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, rientrano nel campo di applicazione dei
commi dal n. 185 al n. 216, e quindi della legge 22 luglio 1966, n. 613, che disciplina l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità
vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati.
Nel caso in esame la Corte di Appello ha proceduto innanzitutto alla ricognizione della normativa in subiecta materia e della giurisprudenza della Corte Suprema.
Con riguardo alla disciplina, dopo avere segnalato la norma di carattere generale dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turiamo) secondo cui "è animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali, ha richiamato l'attenzione sull'art. 1 del regolamento emanato con DPR 14 aprile 1993, n. 203 - che ha sostituito l'art. 3, primo comma, n. 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 - ai fini dell'estensione dell'obbligo di iscrizione all'BNPALS
di disc-jokey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica, precisando anche che per evidenti ragioni di cronologia, rispetto alle prestazioni lavorative erogate dell'estate del 1995, non possono ricavarsi argomenti dal quadro normativo mutato a decorrere dal 1996.
Il giudice d'appello, con riferimento allo stato della giurisprudenza, ha poi posto in evidenza come la Corte Suprema, dopo avere adottato, prima di tale innovazione legislativa, una nozione ampia della categoria dei lavoratori dello spettacolo (Cass., 13 dicembre 1991, n. 13467), statuendo per tal via l'obbligo dell'assicurazione del disk jokey (Cass., 15 giugno 1992, n. 7323), abbia segnalato il rischio di una ipertrofia della nozione di spettacolo affermando il principio secondo cui per spettacolo si deve intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso di pubblico, ma soltanto quella che propriamente ha il fine di rappresentare e interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass., 22 gennaio 1997, n. 633). L'impugnata sentenza si è però discostata da tale orientamento giurisprudenziale con dovizia di argomenti rilevando che, se da un lato la nozione di spettacolo propugnata, oltre che in contrasto con le disposizioni di cui al DPR n. 203 del 1993, le quali hanno incrementato la tipologia dei soggetti assoggettati a contribuzione, è riduttiva rispetto alla molteplicità delle forme di comunicazione e di intrattenimento vigenti, un ulteriore argomento può essere tratto dalle finalità perseguite dal legislatore all'art. 11 della legge n. 217 del 1983 che ha espressamente incluso le attività
sportive tra quelle di intrattenimento organizzate per i turisti. La Corte di Appello ha perciò ritenuto sussistente l'obbligo assicurativo per la categoria degli operatori in esame, addetti all'avviamento agli sporte del nuoto, della vela, del tennis etc. (requisito di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983) degli ospiti della struttura ricettiva Camping Village Torre Rinalda di Lecce (requisito di cui al DPR n. 203 del 1993). Tanto più che, nella specie, dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai lavoratori, prodotte dalla società Rosso di Sera, era inequivocabilmente emerso il dato della oggettiva partecipazione degli stessi ad alcune attività di animazione svolte dall'equipe presente nel camping, in adesione alla prassi di contenimento dei costi della struttura turistica. In tale contesto era da considerarsi inverosimile e strumentale l'ulteriore precisazione della partecipazione alle dette attività di animazione "a titolo personale e in qualità di utente".
Trattasi di convincimento esente da errori e corretto nel profilo logico-giuridico che ha privilegiato il significato letterale delle espressioni usate dal legislatore di cui alla normativa vigente all'epoca delle prestazioni lavorative. Nè può disconoscersi, in favore del ritenuto obbligo assicurativo per la categoria in questionerà valenza delle dichiarazioni degli stessi operatori. Orbene, rispetto a tale giudizio, oltretutto fondato su corretti accertamenti di fatto, del tutto infondate si profilano le censure formulate nei tre motivi di ricorso, al fine di disconoscere la sussistenza dell'obbligo assicurativo de quo. Esse, infatti, finiscono per opporre una diversa interpretazione della normativa vigente all'epoca, facendo leva su criteri sussidiari rispetto al primo criterio ermeneutico letterale, nella specie applicato, e, dall'altro, su un'assiomatica e, quindi, inammissibile lettura degli elementi istruttori emersi.
Il ricorso deve essere perciò rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.