Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34475
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Il sovracanone idroelettrico ex art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, relativo agli impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 221 del 2015, non ha natura di controprestazione dell'esecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, posto che la disposizione di cui all'art. 1, comma 137-bis, della l. n. 228 del 2012, introdotta dalla l. n. 221 del 2015 cit. – prevedendo che i sovracanoni relativi agli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore di tale ultima legge sono dovuti indipendentemente dalla prosecuzione degli interventi infrastrutturali – si è limitata a modificare la "ratio" della prestazione imposta, senza implicare, per il periodo anteriore alla riforma, un rapporto sinallagmatico tra questa e i predetti interventi.
In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'introduzione, ex art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012, con applicazione anche alle concessioni già in corso, del sovracanone per gli impianti di potenza non modesta (superiore a 220 kW) con opere di presa ricadenti in territori di Comuni compresi in bacini imbriferi montani già delimitati, è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina - espressione della potestà legislativa nelle materie di "armonizzazione dei bilanci pubblici" e "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" ex art.117, Cost. - è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l'originario sistema del T.U. e, in particolare, l'onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino.
Sul provvedimento
Testo completo
344751 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI composta da: Primo Presidente G ME R.G. 10170/2018 F TI Presidente di sezione Cron. 34475 Presidente di sezione F M Rep. Consigliere A DO U.P. 17/12/2019 M A Consigliere Consigliere Rel. A GTI A C Consigliere acque pubbliche G M Consigliere sovracanoni BI Consigliere E V CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 10170/2018 proposto da: ENEL PRODUZIONE s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ilaria Conte ed E C, elettivamente domiciliata presso il loro stu- dio in Roma, via E.Q. Visconti, n. 99;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DI VALLE SABBIA e CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO IBRIFERO MNTA- NO DEL CHIESE, rappresentati e difesi dagli Avvocati Damiano Flo- renzano e S M, elettivamente domiciliati nello studio del primo in Roma, via Paolo Emilio, n. 7;
- controricorrente -
An 632 19 per la cassazione della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 17/2018, depositata il 30 gennaio 2018. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 17 di- cembre 2019 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale C C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati I C e G N, quest'ultima per delega dell'Avvocato S M.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 6 luglio 2015 il Consiglio di Valle Sabbia con funzioni di Consorzio dei Comuni bresciani del bacino imbrifero montano del Chiese e di Consorzio di bonifica nel Compren- sorio di bonifica montana della Valle Sabbia ed il Consorzio dei Co- - muni della Provincia di Trento compresi nel bacino imbrifero montano del Chiese domandarono al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano la condanna della convenuta Enel Produzione spa, quale titolare della concessione di derivazione per l'impianto idroelettrico di Vobarno, al pagamento dei sovracanoni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana), ed in relazione alla perimetrazione del bacino di cui al de- creto ministeriale 9 aprile 1976, per l'importo di euro 1.575.471,99. La convenuta contestò la pretesa, adducendo la violazione del presupposto essenziale di applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), - indicato nella dimostrazione, da parte dei Comuni o dei Consorzi inte- ressati, di interventi infrastrutturali in corso, eccependo pure An - 2 - l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Con sentenza pubblicata il 7 luglio 2016, il TRAP accolse la do- manda attorea.
2. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza re- sa pubblica mediante deposito in cancelleria il 30 gennaio 2018, ha rigettato l'appello di Enel Produzione avverso la pronuncia di primo grado.
2.1. Richiamata la sentenza n. 64 del 2014 della Corte costitu- - zionale, il TSAP, premesso che la disciplina del sovracanone non at- tiene alla materia della utilizzazione delle acque, ha evidenziato che il sovracanone richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale, è privo di caratteri indennitari o corrispettivi ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione, la quale costituisce, così, il presupposto materiale di un'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli en- ti territoriali interessati, nel quadro di un'esigenza di sostegno all'autonomia locale. Quanto, poi, allo specifico profilo relativo al carattere «montano>> del territorio nel quale la presa d'acqua dovrebbe essere collocata, il Tribunale superiore ha affermato che, fin dalla introduzione della norma istitutiva del sovracanone, il perimetro del bacino imbrifero montano non aveva la funzione di identificare in modo esclusivo le opere di presa per le quali era dovuto il sovracanone, e che l'art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha ulteriormente razionaliz- zato tale disciplina, estendendo espressamente la debenza del sovra- canone con riferimento a tutti gli impianti di produzione superiori a una determinata potenza nominale media, le cui opere di presa rica- dano in tutto o in parte nei territori di Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato, indipendentemente dalla quota al- timetrica. Au - 3 - Quest'ultima disposizione - ha evidenziato il Tribunale superiore - elimina una potenziale irragionevolezza insita nella pregressa legisla- zione, la quale consentiva la disparità di trattamento fra diverse ope- re di presa dislocate a differenti altitudini nell'ambito di Comuni il cui territorio è incluso nel bacino imbrifero montano. Tenuto conto della natura non corrispettiva del sovracanone, la cui debenza, quale prestazione imposta, trova fondamento nel pre- supposto della titolarità della concessione di