Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/11/2022, n. 33118
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In materia di imposte ipotecarie e catastali il presupposto dell'imposta è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. l'individuazione del presupposto impositivo del tributo, almeno fino alla recente riforma (in vigore dal 2014 e, quindi, non applicabile ratione temporis nel caso di specie ) si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale art. 1 d.lgs. n. 347 del 1990.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
B.B. impugnava l'avviso di liquidazione con il quale l'allora Agenzia del Territorio aveva chiesto il pagamento della imposta ipotecaria dovuta per la formalità eseguita dal Conservatore dei RR.II. di Roma a seguito della sentenza della Corte di Appello di Roma con cui, in esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., di contratto di preliminare di compravendita, era stata trasferita la proprietà di un immobile, promesso in vendita da C.C., in favore del contribuente, con ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e con condanna della parte acquirente al pagamento del (residuo) prezzo di Euro 335.697,00.
La Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso, annullava il suddetto avviso di liquidazione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la suindicata sentenza, respingeva l'appello erariale e confermava la prima decisione sul rilievo che l'iscrizione ipotecaria era stata eseguita il 4/7/2008, il contribuente in data 1/3/2010, ovvero anteriormente al provvedimento impugnato del 19/11/2010, aveva avanzato, innanzi al Tribunale di Roma, formale domanda di convalida dell'offerta reale del prezzo di acquisto dell'immobile depositando il relativo importo e l'adito Tribunale, con sentenza del 19/4/2013, aveva convalidato l'offerta con effetto liberatorio sin dal 1/3/2010, data del deposito liberatorio, essendosi estinta la relativa obbligazione indipendentemente dalla data della pronuncia del Tribunale.
L'Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza.
Resiste, con controricorso, il contribuente e per esso, che nelle more è deceduto, l'erede A.A., il quale ha depositato comparsa di costituzione in giudizio di nuovo difensore.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, nonchè degli artt. 2817 e 2834 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR trascurato di considerare che non assume rilievo la circostanza che il contribuente avesse effettuato l'offerta reale del pagamento del prezzo di compravendita, costituendo in mora il venditore prima ancora che l'Ufficio liquidasse, in data 19/11/2020, l'imposta ipotecaria, in quanto l'iscrizione ipotecaria effettuata il 4/7/2008 dal Conservatore dei Registri Immobiliari, ai sensi dell'artt. 2834 c.c., ha reso automaticamente applicabile e dovuto il tributo. Deduce, altresì, che una volta procedutosi alla iscrizione dell'ipoteca, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, neppure rileva l'estinzione, successivamente intervenuta, dell'obbligazione garantita, in quanto l'art. 2834 c.c., prevede il dovere, in capo al Conservatore, dell'iscrizione ipotecaria.
2. Il motivo è fondato.
3. Presupposto dell'imposta oggetto dell'impugnato avviso di liquidazione è l'iscrizione dell'ipoteca legale disposta dal competente Conservatore dei RR.II. in seguito alla trascrizione della sentenza costitutiva con cui la Corte di Appello capitolina aveva trasferito, ai sensi dell'art. 2932 c.c., a favore dello D.D., l'immobile di proprietà di C.C., subordinatamente al pagamento del prezzo.
4. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale largamente condiviso, l'individuazione del presupposto impositivo del tributo, almeno fino alla recente riforma (in vigore dal 2014 e, quindi, non applicabile ratione temporis) si basa non nella redazione di un atto soggetto a formalità di trascrizione e voltura, ma proprio nella formalità in quanto tale (Cass. n. 16664/2021).