Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/2004, n. 16990

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In tema di opposizione a verbale che dispone anche il ritiro della patente di guida, in quanto il Prefetto è l'unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall'art. 218, secondo comma, cod. strad., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall'organo accertatore, esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l'unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell'art. 220 e ss. cod. stradale. Ne consegue che è corretta la notifica al Prefetto dell'opposizione al verbale di contestazione per il pagamento della sanzione pecuniaria principale e per la sospensione temporanea della patente, da disporsi in via accessoria.

Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina l'automatica convalida degli atti opposti, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato. Ne consegue che, quando l'opposizione abbia dedotto ragioni in astratto tendenti ad escludere la sanzione, rilevabili dai documenti allegati al ricorso, la convalida giurisdizionale, che tali ragioni disattenda, deve essere motivata, sia pure succintamente (Anche in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto apparente, o di stile, la motivazione del Tribunale, secondo la quale dai documenti prodotti non emergeva la prova dell'estraneità del ricorrente alla violazione contestata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/08/2004, n. 16990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16990
Data del deposito : 26 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. D A S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
C T, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mascagni n. 7, presso l'avv. F F che, con l'avv. G C di Genova, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso.

- ricorrente -


contro
P DI G, in persona del legale rappresentante, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, V. dei Portoghesi n. 12.

- controricorrente -


avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 14 dicembre 1999. Udita, all'udienza del 28 maggio 2004, la relazione del Cons. Dott. F F.
Sentito l'avv. F F e il P.M. Dr. U D A, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 14 dicembre 1999, il Tribunale di Genova ha convalidato il verbale di contestazione n. 0287130 dei Carabinieri di Genova, che aveva irrogato a C T la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ritiro della patente, per la violazione, accertata il 10 maggio 1999, dell'art. 176, comma 1, lett. a, commi 19 e 22, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere effettuato, alla guida di un autoveicolo di sua proprietà, inversione di marcia sulla rampa d'accesso al casello autostradale di Genova-Sampierdarena, avendo rilevato che "dai documenti prodotti non emerge la prova della estraneità del ricorrente alla violazione contestata". L'opposizione era stata notificata, ex art. 23, comma 2, L, 24 novembre 1981 n. 689, a cura della Cancelleria, alla Prefettura
di Genova, alla quale era stata inviata dagli accertatori pure la patente ritirata per la sospensione di cui al comma 22 del citato art. 176 del C.d.S., insieme al verbale di contestazione che irrogava la sanzione pecuniaria principale. Con il ricorso al Tribunale, il Trucco aveva affermato di avere invertito la marcia per rientrare a casa, da cui la moglie cardiopatica aveva chiesto soccorso con il telefono cellulare e aveva chiesto in via cautelare di sospendere l'eseguibilità della sanzione accessoria di ritiro della patente, producendo cartella clinica e certificato medico della moglie dell'opponente a documentazione dell'invocato stato di necessità. Fissata dal Tribunale, per la sanzione accessoria relativa alla sospensione della patente, l'udienza del 21 giugno 1999, in quella sede compariva un rappresentante della Prefettura, che esibiva l'ordinanza del Prefetto del 1 giugno 1999, che aveva ingiunto il pagamento della sanzione principale del verbale e disposto la sospensione temporanea della patente, ordinanza notificata al Trucco in data 8 luglio 1999. Il giudice adito sospendeva in via interinale il provvedimento prefettizio e fissava l'udienza di comparizione delle parti, ex art. 23, 2 comma, della L. 24 novembre 1981 nn. 689, al 14 dicembre 1999.
Nel frattempo il Trucco proponeva altra opposizione al Tribunale di Genova contro l'ordinanza prefettizia di cui sopra, lamentandone l'illegittimità per violazione del requisito temporale di legittimità dell'art. 18 L. n. 689/81, che concede trenta giorni agli interessati, per far giungere al Prefetto scritti difensivi e documenti e chiedere d'essere sentiti, come aveva domandato invano l'opponente con ricorso dell'8 giugno integrato da atto del 10 giugno 1999.
Nell'opposizione all'ordinanza prefettizia peraltro si domandava al Tribunale la riunione del giudizio conseguente ad essa alla presente causa, sorta per opporsi al verbale di contestazione: detta istanza di riunione non risultava nel presente giudizio e, all'udienza di prima comparizione del 14 dicembre 1999, non comparendo l'opponente o il suo difensore, il Tribunale emetteva ordinanza di convalida del provvedimento opposto. Per la cassazione di detta ordinanza ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, il Trucco e la Prefettura di Genova resiste con controricorso;
alla indicata memoria del 19 maggio 2004 il ricorrente ha allegato sentenza del Giudice di Pace di Sestri Ponente che ha accolto in data 19 marzo 2002 l'opposizione all'ordinanza prefettizia, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria e l'ordine di quella accessoria di sospensione della patente, eccependo il giudicato sulla medesima controversia di detta sentenza non impugnata, con logico conseguente travolgimento dell'ordinanza oggetto della presente impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE

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