Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2021, n. 04773
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T C, nato a Novara il 14/05/1982 avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere E G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale R B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 giugno 2010, il Tribunale del riesame di Torino respingeva il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., da T C e per l'effetto confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino di applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere in relazione, all'imputazione provvisoria, di cui agli artt. 110, 452 quaterdecies cod.pen. e 256 commi :1 e 4 del d.lvo n. 152 del 2006, per avere svolto attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti, fino all'ottobre 2018. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, T C e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ordine all'art. 141 bis cod.proc.pen. e conseguente inosservanza degli artt. 309 comma 5 e 10 cod..proc.pen. in relazione alla mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame e conseguente inefficacia della misura cautelare. Premette il ricorrente che l'interrogatorio di garanzia del T era stato svolto, ai sensi dell'art. 294 comma 5 cod.pen., per rogatoria dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Novara, tramite collegamento Skype con il carcere in conseguenza delle misure sanitarie, che non era stata disposta la fonoregistrazione, come dispone l'art. 141 bis cod.proc.pen., essendo stato redatto solo il verbale in forma riassuntiva, verbale trasmesso al tribunale del riesame. Sostiene il ricorrente che la sanzione dell'inutilizzabilità apprestata dall'art. 141 bis cod.proc.pen., nel caso di mancato rispetto delle modalità di documentazione delle dichiarazioni della persona che si trova in stato di custodia cautelare, tra cui vi è la previsione della fonoregistrazione o registrazione audiovisiva, non potrebbe essere limitata al solo giudizio essendo la funzione dell'interrogatorio quella di fondare, ex post, il mantenimento della misura. Secondo il ricorrente, sarebbe violato l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della misura e di quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, tra cui deve essere ricompresa la fonoregistrazione„ ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod.proc.pen., sicchè la mancata trasmissione determinerebbe l'inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309 comma 10 cod.proc.pen. In tale ambito non potrebbe trovare applicazione la giurisprudenza di legittimità secondo cui la trasmissione del solo verbale riassuntivo, e non della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura poiché tale principio si applicherebbe al caso della registrazione eseguita, ma non trasmessa al tribunale del riesame. Mentre la ratio della norma richiede che l'atto debba essere legittimamente formato di tal che se la registrazione non è stata eseguita non può essere trasmessa. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. con riferimento all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva ritenuto sussistente dal Tribunale. Pur in presenza di una contestazione assistita da presunzione relativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale cautelare avrebbe confermato la sussistenza del pericolo di recidiva e l'adeguatezza desumendola dal titolo di reato e dalla sua gravità senza neppure tenere conto, sotto il profilo dell'attualità, del lasso di tempo trascorso dai fatti (due anni).
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