Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 47760
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M M nato a TRICASE il 21/02/2004 avverso l'ordinanza del 23/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere P T;sentite le conclusioni del P.G. FRANCA ZACCO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore: l'avvocato A S ha chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 agosto 2022, il Tribunale di Lecce, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di M M, confermava il provvedimento del 12.8.2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale aveva applicato nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione a fin di spaccio di un non esiguo quantitativo di sostanze stupefacenti (in particolare, circa 6 Kg. di marijuana e 1,5 Kg. di hashish, oltre piante recise e semi di marijuana) e di detenzione illegale di plurime armi da fuoco, di cui una clandestina, oltre che di svariate munizioni, in parte integre e, in parte, già esplose. Condivideva il suddetto Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base dei dati emergenti dalla documentazione versata in atti, in particolare, dalla comunicazione notizia reato del 10.8.2022, dai verbali di annotazione di polizia e di accertamento chimico, nonché dal corredo fotografico, realizzato nel corso dell'intervento delle Forze dell'Ordine. Condivideva, altresì, il giudizio in merito alla ricorrenza delle esigenze cautelari effettuato dal predetto Giudice della cautela e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato A S, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il Tribunale di Lecce si sarebbe limitato a condividere acriticamente quanto in modo confuso, errato e contraddittorio ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, omettendo di considerare alcuni inequivoci passaggi da cui emergerebbe la manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata;il M non sarebbe stato mai compiutamente identificato come il soggetto che scavalcava velocemente il muretto di delimitazione del campo, portandosi alle spalle di alcune abitazioni dove nascondeva qualcosa;pur volendo ritenere che il soggetto con la maglia bianca fosse il M, questi sarebbe stato visto solo nel momento in cui ebbe a raccogliere una busta bianca, che successivamente metteva in una tovaglia;all'interno della tovaglia, avvolta come fosse un sacco, la polizia giudiziaria aveva rinvenuto sei buste trasparenti, diverse dalla busta bianca che sarebbe stata vista lanciare dalla finestra di un'abitazione per poi essere raccolta dall'individuo con la maglia bianca e avvolta in una tovaglia, nonché occultata nella vegetazione;pur ammettendo che il soggetto con la maglia bianca fosse il M, quanto rinvenuto nello zaino, quanto rinvenuto all'interno della busta in plastica trasparente, quanto rinvenuto all'interno di uno spazio recitato ricavato alle spalle dell'abitazione del M e quanto rinvenuto alle spalle nelle immediate adiacenze dell'abitazione predetta non avrebbe potuto essere attribuito al ricorrente, il quale sarebbe stato al più visto raccogliere all'interno di una tovaglia una busta bianca, comunque, mai rinvenuta dagli investigatori;il M non sarebbe stato sorpreso al rientro nel campo, atteso che nel verbale di perquisizione si dà atto che egli si trovava all'interno dell'abitazione;il M non sarebbe stato mai né fermato né arrestato subito dopo l'esecuzione della perquisizione, né tanto meno sorpreso al rientro nel campo. Conseguentemente, sempre secondo la difesa, non sussisterebbero a carico dell'indagato gravi indizi di colpevolezza, ma mere congetture degli investigatori.
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