Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2003, n. 17738
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889 N 84-8-11 SNES IV OLLING O 01 VSSV V S INDO O Lava IG'OTION IC VISOINNEHU BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE ASSAZIONE1 7738 7 Oggetto 03 SEZI NI V ITE CIVILI пести вилий Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. R C - Primo Presidente f.f. R.G.N. 7277/01 35519 - Presidente di sezione Dott. V D - Cron. -- Consigliere Dott. E RNI Rep. Dott. E L Consigliere Ud. 25/09/03 Consigliere Dott. F S ConsigliereDott. Giandonato NAPOLETANO MIANI CANEVARI- Rel. ConsigliereDott. F Dott. M R M - Consigliere Consigliere Dott. S E ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C A, C G. G R, F LIANO, F AO, C AIO, S VO, B P, BIASCO FRANCESCO SAVERIO, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G T, 2003 giusta delega in calce al ricorso; - ricorrenti 707 -1- contro REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la presso rappresenta e difende ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 758/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 12/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. F MIANI CANEVARI; uditi gli avvocati Giuseppe TORRE, Tito VARRONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in via principale trasmissione atti alla sezione semplice in via subordinata rigetto del primo motivo e terzo motivo, giurisdizione del giudice amministrativo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Bari, accogliendo l'opposizione proposta dall'ERSAP (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia) avverso decreti ingiuntivi di pagamento di somme pretese da lavoratori dipendenti dell'ente, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo) e revocava il decreto opposto. Con la sentenza oggi denunciata la Corte di Appello di рис dichiarava l'inammissibilità dell'appello avverso tale Bari decisione, in quanto proposto nei confronti della Regione Puglia e non dell'ERSAP;rilevava che la asserita estinzione dell'ente a seguito della deliberazione del 28 ottobre 1997 del Consiglio Regionale, in quanto verificatasi nella fase attiva del giudizio di primo grado, e mai dichiarata dall'Avvocatura dello Stato, non aveva determinato l'interruzione del processo e la posizione giuridica dell'ente costituito era rimasta stabilizzata. Avverso questa sentenza Antonio Cancellaro e litisconsorti propongono ricorso per cassazione con tre motivi. La Regione Puglia resiste con controricorso. La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite per l'esame della questione di giurisdizione sollevata con il terzo motivo di ricorso. Le parti hanno depositato memorie. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata da parte resistente, che rileva la nullità della notifica del ricorso, effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, data l'inapplicabilità nei confronti della Regione Puglia dell'art.11 r.d. n.1611/1933. Il dedotto vizio della notifica del ricorso deve ritenersi costituzione in giudiziocomunque sanato con la dell'Amministrazione resistente rappresentata dall'Avvocatura Generale. 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione ed e errata interpretazione degli artt. 300, 301, 75 cod.proc.civ. e degli artt. 163 e 164 cod.proc.civ. La statuizione di inammissibilità dell'appello viene censurata osservandosi che la dichiarazione del procuratore in ordine alla perdita di capacità della parte costituita è richiesta ai fini della interruzione del processo e non per la corretta identificazione dei soggetti processuali. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, l'impugnazione non poteva essere proposta nei confronti dell'ERSAP, perché questo ente non esisteva più a seguito della entrata in vigore della legge n.18/1997. Il giudizio di appello è stato correttamente «incardinato nei confronti dell'erede Regione Puglia», costituitosi in tale qualità di erede universale. Con la soppressione del regolamento di cui al D.P.R. n.873/1978 l' Avvocatura dello Stato non poteva più patrocinare l'ente;la perdita dello jus postulandi determinava l'interruzione automatica del giudizio, con la conseguente nullità degli atti compiuti successivamente all'evento interruttivo. 3. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed рии errata applicazione della legge 15 luglio 1999 n.444 e della legge regionale Puglia 4 marzo 1993 n.3, si afferma che l'opposizione al decreto ingiuntivo era invalida perché proposta dal Commissario dell'ERSAP, sfornito di rappresentanza processuale in relazione alla scadenza del termine fissato per l'attività dell'organo amministrativo, secondo la disciplina del d.l. n.293/1994 (convertito in legge 444/1999) e dalle leggi regionali Puglia 4 marzo 1993 n.3, 19 giugno 1993 n.9, 12 aprile 1994 n.13, 12 aprile 1995 n.18, 31 ottobre 1995 n.36. 4. Con il terzo motivo si denuncia l'errata interpretazione dell'art.33 legge 6 dicembre 1971 n.1034, deducendosi che a seguito della definizione del trattamento economico del personale dell'ente (parificato a quello dei dipendenti regionali) con delibera n.882/1992 era stato deciso il pagamento degli importi spettanti a ciascun dipendente;successivamente con sentenza del 27 aprile 1994 il TAR Puglia aveva annullato la 5 decisione con cui il CO.RE.CO. aveva annullato la suddetta delibera. A seguito della condanna pronunciata dal giudice amministrativo, il concreto versamento della somma oggetto della statuizione integrava per la pubblica amministrazione un atto dovuto, e la corrispondente situazione creditoria assumeva carattere di diritto soggettivo azionabile davanti al giudice ordinario. 5. La pronuncia sulla questione di giurisdizione presuppone la risoluzione delle questioni che, rispetto ad essa, si pongono con carattere di pregiudizialità logico- giuridica (cfr. per tutte Cass. Sez.Un. 10 gennaio 2003 n.256);la cognizione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., si estende quindi all'esame della questione relativa all'ammissibilità dell'atto di appello, oggetto del primo motivo, atteso che la conferma della statuizione di inammissibilità del gravame pronunciata dalla corte territoriale precluderebbe, data la formazione del giudicato, l'esame della questione di giurisdizione posta con il terzo motivo di ricorso. come6. Il primo motivo è infondato. Nella specie, : correttamente osservato dal giudice di appello, l'estinzione dell'ERSAP, sopravvenuta nella fase attiva del giudizio di primo grado, rileva come evento assoggettato alla disciplina prevista dall'art.300 cod.proc.civ. per i casi di morte o perdita di capacità di una delle parti costituite, che determinano l'effetto interruttivo del processo solo in quanto se ne abbia cognizione nei modi e nelle forme previste da tale norma. In assenza di una dichiarazione in udienza o notificazione ad opera del procuratore della parte in ordine a tale evento, non si è realizzato il presupposto per l'interruzione del processo, operando invece la regola della stabilizzazione della situazione processuale esistente prima dell' evento stesso (nello stesso senso, in relazione alla vicenda dell'estinzione dell'ERSAP, cfr. Cass. 15 marzo 2003 n.3834), sicché l'impugnazione poteva essere proposta solo nei confronti del medesimo ente che era parte nel giudizio di primo grado. La statuizione di inammissibilità dell'appello, proposto nei confronti di un soggetto diverso, risulta quindi conforme a diritto. Il ricorso deve essere respinto, con la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.