Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24426
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENERANDO EDUARDO nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/02/1964 avverso l'ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. E G che ha chiesto il rigetto del ricorso. o
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 6 luglio 2022 il magistrato di sorveglianza di Siena aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di E V di concessione di permesso premio. L'istante era in esecuzione della pena dell'ergastolo, inflitta per omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 le g n. 203/1991 ed altre imputazioni, 9.tit non era collaboratore di giustizia, né era sta a 'impossibilità della collaborazione, né, infine, aveva allegato alcunchè in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e all'assenza di pericolo di ripristino di detti collegamenti. Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da E V. Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il primo provvedimento, rilevando che il detenuto richiedente un permesso premio, ove rientrante nelle categorie dell'art.
4-bis ord. pen., ha un "onere di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti ... un onere della prova in senso proprio ...", onere che la parte non aveva assolto.
2. Il difensore di E V ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione di norma processuale e si eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata "dal momento che nessuna notifica è stata fatta al sott.to in qualità di difensore di fiducia dopo il rigetto del Giudice di sorv.Za precitato. Quindi non dove vasi procedere al giudizio dinanzi al tribunale di sorv.Za di Firenze in quanto il procedimento era nullo per difetto di notifica al difensore regolarmente nominato dal detenuto in sede di giudizio del magistrato di sorveglianza. Sussiste obbligo del magistrato di sorveglianza a notificare ogni suo provvedimento e soprattutto in materia di permessi al difensore di fiducia nominato dal detenuto: nessuna notifica è stata invece
lette le conclusioni del PG dott. E G che ha chiesto il rigetto del ricorso. o
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 6 luglio 2022 il magistrato di sorveglianza di Siena aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di E V di concessione di permesso premio. L'istante era in esecuzione della pena dell'ergastolo, inflitta per omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 le g n. 203/1991 ed altre imputazioni, 9.tit non era collaboratore di giustizia, né era sta a 'impossibilità della collaborazione, né, infine, aveva allegato alcunchè in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e all'assenza di pericolo di ripristino di detti collegamenti. Con ordinanza depositata il 28 ottobre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da E V. Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso il primo provvedimento, rilevando che il detenuto richiedente un permesso premio, ove rientrante nelle categorie dell'art.
4-bis ord. pen., ha un "onere di specifica allegazione di fatti e circostanze rilevanti ... un onere della prova in senso proprio ...", onere che la parte non aveva assolto.
2. Il difensore di E V ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciata la violazione di norma processuale e si eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata "dal momento che nessuna notifica è stata fatta al sott.to in qualità di difensore di fiducia dopo il rigetto del Giudice di sorv.Za precitato. Quindi non dove vasi procedere al giudizio dinanzi al tribunale di sorv.Za di Firenze in quanto il procedimento era nullo per difetto di notifica al difensore regolarmente nominato dal detenuto in sede di giudizio del magistrato di sorveglianza. Sussiste obbligo del magistrato di sorveglianza a notificare ogni suo provvedimento e soprattutto in materia di permessi al difensore di fiducia nominato dal detenuto: nessuna notifica è stata invece
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