Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/1986, n. 7132

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La sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie, dell'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro ad un ente mutualistico), comportando il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale, determina l'immediata applicabilità alla controversia delle Disposizioni degli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 e 7 del R. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguenza che la Competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza emessa dal pretore, pur se in funzione di giudice del lavoro, spetta al tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. ( Conf 4800/83, mass n 429639).*

In tema di assunzione da parte dell'Avvocatura dello stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge n. 331 del 1981) nonché da successivi provvedimenti legislativi, essendo stabilita esclusivamente in favore del ministero del tesoro affinché l'Avvocatura dello stato possa procedere all'assunzione dei numerosi processi in corso, non opera anche per le controparti, rispetto alle quali, pertanto, nei giudizi d'appello contro esse instaurati dal detto ministero, non comporta la protrazione del termine per la loro Costituzione in giudizio.*

Il sistema del blocco delle tariffe per la liquidazione dei compensi dovuti degli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dalla entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie. Ciò trova conferma sia nell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33) sia nello articolo 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, ha disposto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974 n. 264, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. ( V 3569/86, mass n 446494; ( V 3512/83, mass n 428406; ( V 3382/83, mass n 428282; ( V 3162/83, mass n 428071).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/1986, n. 7132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7132
Data del deposito : 2 dicembre 1986

Testo completo

In tema di assunzione da parte dell'Avvocatura dello stato del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n.