Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45478
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE TRANI nei confronti di: GM TRIBUNALE BARIcon l'ordinanza del 07/12/2021 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lette/ le conclusioni del PG
SILVIA SALVADORI
Letta la requisitoria del dott. S S, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di competenza del Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, chiamato a decidere, quale giudice dell'esecuzione, in ordine ad un'istanza presentata dalla Procura di detto Tribunale, finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di cui a decreto penale emesso nei confronti di J K, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica, ha rilevato il conflitto negativo di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
1.1. Il Giudice remittente rileva che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale di Bari, secondo cui l'art. 665, comma 4, troverebbe applicazione solo quando la richiesta ha ad oggetto l'esecuzione di più provvedimenti e non di uno solo come nella specie, la competenza, ai sensi del suddetto disposto normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità,
lette/ le conclusioni del PG
SILVIA SALVADORI
Letta la requisitoria del dott. S S, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di competenza del Tribunale di Bari quale giudice dell'esecuzione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, chiamato a decidere, quale giudice dell'esecuzione, in ordine ad un'istanza presentata dalla Procura di detto Tribunale, finalizzata alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., di cui a decreto penale emesso nei confronti di J K, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Bari in composizione monocratica, ha rilevato il conflitto negativo di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
1.1. Il Giudice remittente rileva che, diversamente da quanto osservato dal Tribunale di Bari, secondo cui l'art. 665, comma 4, troverebbe applicazione solo quando la richiesta ha ad oggetto l'esecuzione di più provvedimenti e non di uno solo come nella specie, la competenza, ai sensi del suddetto disposto normativo come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità,
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