Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/01/2022, n. 00655

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 11/01/2022, n. 00655
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00655
Data del deposito : 11 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

ORDINANZA

Rep. sul ricorso 19199-2016 proposto da: Ud. 27/10/2021 ROSSINI LAURA, PROSERPIO ANNA, domiciliate in CC ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato A L;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrente -

2021 nonché

contro

LICEO SCIENTIFICO "PAOLO GIOVIO" DI COMO;
3261

- intimato -

avverso la sentenza n. 55/2016 della CORTE D’

APPELLO

1 P a g . R.G. N. 19199/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19199/2016 Numero sezionale 3261/2021 Numero di raccolta generale 655/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 di MILANO, depositata il 03/02/2016 R.G.N. 485/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. P a g . R.G. N. 19199/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19199/2016 Numero sezionale 3261/2021 Numero di raccolta generale 655/2022 Rilevato che: Data pubblicazione 11/01/2022 1. la Corte d’appello di Milano, giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 8175/2013, ha riformato le decisioni con le quali il Tribunale di Milano (n. 1320/2005) e il Tribunale di Como (n. 18/2005) avevano accolto i ricorsi proposti, tra l’altro, da L R e A P, entrambe appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (ATA), e dichiarato il diritto delle stesse ex art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999 al riconoscimento a fini giuridici ed economici dell’intera anzianità di servizio maturata presso l’ente locale di provenienza, condannando, di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive con decorrenza dal gennaio 2000;

2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha premesso che la sentenza rescindente, con la quale era stata cassata la sentenza n. 573/2008 della stessa Corte d’appello di Milano che aveva rigettato le domande, aveva demandato al giudice del rinvio di accertare se al momento del passaggio dall’ente locale allo Stato si fosse verificata una riduzione sostanziale del trattamento retributivo ed aveva precisato che il confronto doveva essere globale, cioè non limitato ad uno specifico istituto, e che non potevano assumere rilievo eventuali disparità di trattamento con i lavoratori già in servizio presso il cessionario;

3. la Corte milanese ha evidenziato che nel ricorso in riassunzione le ricorrenti si erano limitate a reiterare le domande di cui al ricorso di primo grado e ad invocare nuovamente il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento giuridico ed economico della propria anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza ed il pagamento delle differenze retributive senza tuttavia dedurre di aver subito in conseguenza del trasferimento un complessivo peggioramento del proprio trattamento retributivo, riconducibile al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa;
ha sottolineato il carattere c.d. chiuso del giudizio di rinvio limitatamente ai fatti già allegati dalle parti o comunque acquisiti ritualmente al processo;
3 P a g . R.G. N. 19199/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 19199/2016 Numero sezionale 3261/2021 ha escluso la possibilità di nuovi accertamenti e l’espletamento di una Numero di raccolta generale 655/2022 Data pubblicazione 11/01/2022 consulenza tecnica a fronte della mancata allegazione degli elementi concreti sulla base dei quali operare un confronto retributivo;

6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L R e A P sulla base di due motivi, ai quali il MIUR ha opposto difese con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. e della direttiva 77/187 ed addebitano alla Corte territoriale di non aver ottemperato alle statuizioni stabilite dalla sentenza di questa Corte n. 8175/2013 in ordine alla valutazione della sussistenza di un peggioramento retributivo ‘sostanziale’ e ‘globale’ e, in particolare, di essersi sottratta al «duplice dictum» della sentenza rescindente, con la quale era stato demandato al giudice del rinvio di accertare se la legge n. 266/2005 fosse stata applicata in modo da salvaguardare il trattamento economico complessivo maturato nel 1999 ed era stato precisato anche che, in caso di violazione del divieto di reformatio in peius, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare, ai fini dell’inquadramento, l’art. 8 della legge n. 124/1999;
assumono che la verifica del ‘peggioramento retributivo’ deve essere sostanziale e che il confronto tra le condizioni deve essere ‘globale’, quindi non limitato ad uno specifico istituto (economico), occorrendo considerare trattamenti più favorevoli sotto altri profili, come ad esempio l’orario di lavoro, nonché eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto (che è retribuzione differita) e sulla posizione previdenziale;
rilevano anche la violazione del diritto comunitario (direttiva n. 77/187) come interpretato dalla Corte di Giustizia;
evidenziano che la sentenza della Corte di Giustizia era intervenuta quando già la causa era pendente e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto anche d’ufficio accertare se ci fosse stato un peggioramento retributivo non consentito dalla direttiva;
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