Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 4228

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In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell'art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/2015, n. 4228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4228
Data del deposito : 3 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - rel. Presidente -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. D S F - Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16273-2008 proposto da:
FUMAGALLI SIMONA EMMA FMGSMN70B42F119N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
INA ASSITALIA SPA 00409920584, in persona dell'Avv. M M, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato C V, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato T V giusta procura a margine del controricorrente;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 110/2008 del TRIBUNALE DI BERGAMO SEDE DISTACCATA DI TREVIGLIO, depositata il 28/03/2008 R.G.N. 12344/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. G S;

udito l'Avvocato V C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P P che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28 marzo 2008 il tribunale di Bergamo - sezione distaccata di Treviglio - ha accolto l'opposizione proposta da Ina Assitalia s.p.a. avverso l'esecuzione presso terzi iniziata da F Simona Emma, a seguito di notifica di precetto per il pagamento della somma di Euro 17.854,94 notificato il 1 marzo 2007 e di pignoramento in data 9 maggio 2007. Qualificata l'opposizione - con la quale è stato dedotto che il credito azionato era stato estinto mediante pagamento effettuato con assegno circolare ricevuto dalla creditrice in data 26 marzo 2007 - come opposizione ex art. 615 c.p.c., il tribunale, ritenuta pacifica la circostanza del pagamento,
ha inoltre osservato che: a) non erano dovute le somme richieste per ulteriori costi e spese relativi ad altra procedura esecutiva per lo stesso credito promossa presso il tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano d'Adda, con pignoramento presso terzi notificato il 20 marzo 2007, conclusasi negativamente, perché in caso di esito negativo dell'esecuzione le spese debbono essere liquidate dal competente giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 95 e 632 c.p.c. e non possono essere "autoliquidate" dal creditore
procedente;
anzi la formulazione della relativa pretesa costituiva violazione del dovere di correttezza del creditore e violazione di precetti deontologici da parte del difensore che imponeva la trasmissione degli atti al competente consiglio dell'Ordine;
b) quanto agli interessi maturati tra la data di notifica del precetto (1 marzo 2007) e la data del pagamento (assegno emesso il 15 marzo e ricevuto dal creditore il 26 marzo 2007), pari a una somma compresa tra 12 e 21 Euro, a parte che si trattava di importo oggettivamente simbolico, comunque, in ossequio ai principi di correttezza e proporzionalità, non si giustificava l'avvio di una procedura esecutiva per il pagamento dell'intero credito, di cui il creditore avrebbe dovuto dare atto nel corso della procedura;
c) la pretesa relativa al pagamento delle spese di notifica del precetto, al diritto di disamina della relata, al c.a.p. e all'iva, formulata solo nelle conclusioni del procedimento di opposizione all'esecuzione, oltre ad essere sfornita di prova, non essendo stato prodotto l'atto di precetto, doveva essere formulata con il precetto stesso, per consentire al debitore di prenderne cognizione e in adempimento del divieto di frazionabilità del credito e di aggravamento della posizione del debitore con una pluralità di azioni esecutive per lo stesso credito.
La F ricorre per cassazione sulla base di cinque motivi ai quali resiste Ina Assitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sostenendosi che l'atto con il quale si deduca l'integrale estinzione del debito, anche se oggettivamente l'estinzione sarebbe solo parziale, dovrebbe essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ovvero, non essendo certamente estinto il credito per interessi maturati tra notifica del precetto e consegna dell'assegno circolare recante l'intera somma dovuta, come controversia ex art. 512 c.p.c. ovvero sulla riduzione del pignoramento. Inoltre la ricorrente critica con lo stesso motivo l'accoglimento dell'opposizione anche relativamente ai costi della notifica del precetto e ai diritti di esame della relata, oltre agli accessori, basata sulla rilevata mancanza di prova della pretesa per omessa produzione dell'atto di precetto, mentre il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accedere direttamente al fascicolo dell'esecuzione nel quale doveva essere contenuto tale atto, dovendosi in caso contrario dichiarare la nullità o l'improcedibilità dell'intera procedura.
Il

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