Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2019, n. 32823
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20445-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;- ricorrente -Contro PALAZZO FRANCESCO, ATTOLICO VINCENZA;- intimati - avverso la sentenza n. 409/22/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 07/02/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGON Ric. 2018 n. 20445 sez. MT - ud. 09-10-2019 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Lecce , con sentenza n. 800/14, sez 5 , accoglieva il ricorso proposto da A V e Palazzo Francesco avverso l'avviso di accertamento catastale LE0444600.2012.001 con cui, in applicazione dell'art 1 co.335 della legge 311/04, si era proceduto alla rideterminazione del classamento dell'immobile di proprietà dei contribuenti. Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia —sez dist. Lecce - che, con sentenza 409/18, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. Non hanno resistito con controricorso i contribuenti . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione : Col primo motivo , la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli arti. 295 cpc e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce. Il motivo non è fondato. Va ,in primo luogo, osservato che ,anche a volere ritenere astrattamente applicabile l'art.295 cpc ,lo stesso non potrebbe esserlo nel caso di specie dal momento che la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile solo laddove entrambi i giudizi pendano tra le stesse parti (circostanza non documentata nel caso di specie) ed il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi ( come nel caso di specie) , potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo. (Cass 20491/18);Inoltre, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27 dicembre 2017, allorquando, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione. .(Cass 23129/18) t` i Si osserva ulteriormente che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 — ("La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato. .(Cass 23129/18) Con il secondo motivo , l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 1. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato. Col terzo motivo , la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 1. n. 311/2004, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. poiché la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale. Anche il secondo ed il terzo motivo — che possono essere trattati unitariamente, in ragione della connessione logica - non sono fondati. Il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e, cioè, l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.(Cass 23129/18) Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017;Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015). .(Cass 23129/18). La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l'altro affermato che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare;obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione. .(Cass 23129/18) La CTR ha ,in definitiva ,applicato correttamente i principi di diritto. Il ricorso va in conclusione respinto. Nulla per le spese.
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