Cass. civ., sez. VI, ordinanza 13/12/2019, n. 32823
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20445-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
Contro
PALAZZO FRANCESCO, ATTOLICO VINCENZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 409/22/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGON
Ric. 2018 n. 20445 sez. MT - ud. 09-10-2019 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Lecce , con sentenza n. 800/14, sez 5 , accoglieva il ricorso proposto da A V e Palazzo Francesco avverso l'avviso di accertamento catastale LE0444600.2012.001 con cui, in applicazione dell'art 1 co.335 della legge 311/04, si era proceduto alla rideterminazione del classamento dell'immobile di proprietà dei contribuenti. Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia —sez dist. Lecce - che, con sentenza 409/18, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. Non hanno resistito con controricorso i contribuenti . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione : Col primo motivo , la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli arti. 295 cpc e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce. Il motivo non è fondato. Va ,in primo luogo, osservato che ,anche a volere ritenere astrattamente applicabile l'art.295 cpc ,lo stesso non potrebbe esserlo nel caso di specie dal momento che la pregiudizialità di una controversia
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- ricorrente -
Contro
PALAZZO FRANCESCO, ATTOLICO VINCENZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 409/22/2018 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
VITTORIO RAGON
Ric. 2018 n. 20445 sez. MT - ud. 09-10-2019 -2- Svolgimento del processo La Commissione tributaria provinciale di Lecce , con sentenza n. 800/14, sez 5 , accoglieva il ricorso proposto da A V e Palazzo Francesco avverso l'avviso di accertamento catastale LE0444600.2012.001 con cui, in applicazione dell'art 1 co.335 della legge 311/04, si era proceduto alla rideterminazione del classamento dell'immobile di proprietà dei contribuenti. Avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Puglia —sez dist. Lecce - che, con sentenza 409/18, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. Non hanno resistito con controricorso i contribuenti . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione : Col primo motivo , la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli arti. 295 cpc e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce. Il motivo non è fondato. Va ,in primo luogo, osservato che ,anche a volere ritenere astrattamente applicabile l'art.295 cpc ,lo stesso non potrebbe esserlo nel caso di specie dal momento che la pregiudizialità di una controversia
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi