Cass. pen., sez. I, sentenza 26/07/2018, n. 35730
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARANO RAFFAELE N. IL 23/02/1973 avverso l'ordinanza n. 4951/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLI, del 22/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R A S;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona del dott. R A, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal condannato R C avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al lavoro esterno. C era stato ammesso alla partecipazione ad un corso di formazione professionale, con provvedimento in data 9.12.2013, approvato dal Magistrato di sorveglianza 111.12.2013. In data 27.4.2015 era stato sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per non aver fatto immediato rientro in Istituto alla chiusura anticipata del corso serale e, a ragione della violazione delle prescrizioni alle quali si era obbligato, la Direzione aveva revocato l'ammissione al lavoro con provvedimento approvato in data 28 aprile 2015. A ragione della decisione, il Magistrato ha osservato che il proposto reclamo era manifestamente inammissibile perché la disciplina normativa del lavoro all'esterno non prevede mezzi di impugnazione;
ha disposto, tuttavia, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, come da richiesta del difensore del detenuto.
2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il C, a mezzo del difensore avvocato G C, chiedendone l'annullamento.
2.1 Con un primo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 21, 35 bis, 69, comma 6, ord. pen. e art. 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente, i provvedimenti di ammissione o di revoca del lavoro all'esterno incidono sul fondamentale diritto al lavoro spettante al detenuto al pari di ogni altro cittadino, diritto, peraltro, che costituisce una componente essenziale del trattamento rieducativo;
nei confronti di atti lesivi di posizioni giuridiche protette non può mai mancare la tutela giurisdizionale, secondo il principio già somministrato da Corte cost. n. 26 del 1999 e, pertanto, anche i provvedimenti che incidono sul titolo, consentendo o revocando l'ammissione al lavoro, non possono essere sottratti ad un controllo giurisdizionale effettivo;
di conseguenza la decisione censurata, affermando l'inoppugnabilità dei provvedimenti in questione, ancorché incidenti su una posizione di diritto soggettivo del detenuto e anzi su uno dei diritti fondamentali della persona, è incorsa nella violazione del combinato disposto degli artt. 35 bis cod. pen. e 69, comma 6, lett. b, della legge penitenziaria.
2.2 Con un secondo motivo denunzia la violazione o erronea applicazione dell'art. 21 ord. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost.. Anche a voler ritenere inapplicabile al caso di specie il rimedio del reclamo giurisdizionale contemplato dall'art. 35 bis, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare "motu proprio" l'inammissibilità dell'impugnazione e disporre ex post la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, ma avrebbe dovuto investire direttamente il Giudice superiore, tenuto conto che la revoca, così come la precedente ammissione, era stata disposta dallo stesso Magistrato e che il
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in persona del dott. R A, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal condannato R C avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al lavoro esterno. C era stato ammesso alla partecipazione ad un corso di formazione professionale, con provvedimento in data 9.12.2013, approvato dal Magistrato di sorveglianza 111.12.2013. In data 27.4.2015 era stato sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per non aver fatto immediato rientro in Istituto alla chiusura anticipata del corso serale e, a ragione della violazione delle prescrizioni alle quali si era obbligato, la Direzione aveva revocato l'ammissione al lavoro con provvedimento approvato in data 28 aprile 2015. A ragione della decisione, il Magistrato ha osservato che il proposto reclamo era manifestamente inammissibile perché la disciplina normativa del lavoro all'esterno non prevede mezzi di impugnazione;
ha disposto, tuttavia, la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, come da richiesta del difensore del detenuto.
2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il C, a mezzo del difensore avvocato G C, chiedendone l'annullamento.
2.1 Con un primo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 21, 35 bis, 69, comma 6, ord. pen. e art. 111 Cost.. Ad avviso del ricorrente, i provvedimenti di ammissione o di revoca del lavoro all'esterno incidono sul fondamentale diritto al lavoro spettante al detenuto al pari di ogni altro cittadino, diritto, peraltro, che costituisce una componente essenziale del trattamento rieducativo;
nei confronti di atti lesivi di posizioni giuridiche protette non può mai mancare la tutela giurisdizionale, secondo il principio già somministrato da Corte cost. n. 26 del 1999 e, pertanto, anche i provvedimenti che incidono sul titolo, consentendo o revocando l'ammissione al lavoro, non possono essere sottratti ad un controllo giurisdizionale effettivo;
di conseguenza la decisione censurata, affermando l'inoppugnabilità dei provvedimenti in questione, ancorché incidenti su una posizione di diritto soggettivo del detenuto e anzi su uno dei diritti fondamentali della persona, è incorsa nella violazione del combinato disposto degli artt. 35 bis cod. pen. e 69, comma 6, lett. b, della legge penitenziaria.
2.2 Con un secondo motivo denunzia la violazione o erronea applicazione dell'art. 21 ord. pen. e degli artt. 24 e 111 Cost.. Anche a voler ritenere inapplicabile al caso di specie il rimedio del reclamo giurisdizionale contemplato dall'art. 35 bis, il Magistrato di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare "motu proprio" l'inammissibilità dell'impugnazione e disporre ex post la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, ma avrebbe dovuto investire direttamente il Giudice superiore, tenuto conto che la revoca, così come la precedente ammissione, era stata disposta dallo stesso Magistrato e che il
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